Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa".
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite tornano sui confini dell'onere di motivazione delVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2016, n. 46357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46357 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
46 35 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - SENTENZA N. -Rel. Consigliere - 1419 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - N. 14382/2016REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IG N. IL 21/03/1965 avverso l'ordinanza n. 1/2016 TRIB. LIBERTA' di TERAMO, del 04/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fue Balsti che ha chiesto ie del ricorsoje mjous Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione NE IG, indagato del reato di cui all'articolo 648,474 517 codice penale, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Roma che in data 4 febbraio 2016 ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di giocattoli, luci natalizie eseguito dalla Guardia di finanza di Roseto degli Abruzzi l'11.12.2015. Deduce il ricorrente:
1. omessa motivazione in ordine alle esigenze probatorie 2. omessa motivazione in ordine ai presupposti del sequestro. Il ricorso è inammissibile. In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (N. 4496 del 1999 Rv. 214032, N. 19766 del 2003 Rv. 224882, N. 12118 del 2004 Rv. 228227, N. 44399 del 2004 Rv. 229899, N. 33873 del 2006 Rv. 234782, N. 15177 del 2011Rv. 250300, N. 24589 del 2011 Rv. 250397). Deve aggiungersi che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo. Ciò detto va rilevato che il Tribunale ha correttamente valutato il fumus del reato, considerando le finalità del provvedimento di sequestro e, sulla base degli elementi probatori allo stato esistenti, così come ha dato conto del periculum Con riguardo alle esigenze probatorie deve ribadirsi che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione solo in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del sequestro del corpo del reato è "in re ipsa" (Cass. N. 31950 del 2013 Rv. 255556, N. 43444 del 2013 Rv. 257302, N. 23212 del 2014 Rv. 259579, N. 48376 del 2014 Rv. 261968, N. 3600 del 2015 Rv. 262673). Nella specie è indubbio, perché non contestato dallo stesso ricorrente, che trattasi di corpo del reato. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 20.7.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Antonio PRESTIPINO 22 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3 NOV. 2016 IL I Cancelliere Il Funzionario Giudiziaris M E R Angelo Maria CANGEMI P D O E Z N S A S I IC I A E SS S T R O C * 2