Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO TALI3415 /03 REPUBBLICA ITALIANA SAZIONE SUPHEM A D LA COR Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12642/01 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO 15781/01 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.7817 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. 962 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 10/12/02 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GH NF, OL CE, GH AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che li di fende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO GHIRALDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
RO MAURO, RO RACHELE, CATTOLICA ASSIC SCARL;
intimati - e sul 2° ricorso n° 15781/01 proposto da: 2002 RO MAURO, RO RACHELE, nonchè CATTOLICA ASSIC COOP 2491 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, 1 elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE MOLINARI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
GH NF, OL CE, GH AC;
- intimati avversO la sentenza n. 327/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 29/03/00 e depositata il 21/04/00 (R.G. 170/98); udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Francesco GHIRALDI;
udito l'Avvocato Francesco DE PETRIS (per delega Avv. Pierfilippo COLETTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso principale nonchè l'inammissibilità ed in subordine l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 58/1997, il Tribunale di Crema, ac- cogliendo la domanda proposta da AN ER e 2 NZ Pola, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore CO ER, condannavano MA OR, LE OR e la Cattolica Assicurazioni al ri- sarcimento dei danni conseguenti alla morte del figlio degli attori, VA ER, di anni 17, in un in- cidente stradale avvenuto il 28.1.1990, quantificati in 6.543.500 per spese L. 170.000.000 per danni morali, L. 54.612.917 per lucro cessante derivante funerarie e L. dalla perdita del contributo che il defunto avrebbe ap- portato al bilancio familiare sino al compimento dei venticinque anni, per il complessivo importo di L. 231.156.417, ridotto, tenuto conto del versamento, nell'ottobre 1990, di L. 100.000.000 a titolo di prov- visionale e degli interessi nel frattempo maturati, al- la somma di L. 146.566.844, oltre interessi del 10% su base annua dall'ottobre 1990 al saldo. Avverso la sentenza proponevano appello principale i ER, ed appello incidentale i convenuti. La Cor- te d'appello di Brescia, con sentenza del 21.4.2000, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigetta- va quello incidentale. Per quanto ancora interessa, la corte così statuiva: a) in relazione all'appello prin- cipale: a. a.) rideterminava il danno morale in L. 250.000.000, di cui L. 100.000.000 per ciascun genitore e L. 50.000.000 per il fratello;
a.b) rigettava la ri- 3 chiesta di attribuzione dell'ulteriore danno patrimo- niale da lucro cessante per le contribuzioni che il fi- glio avrebbe apportato al nucleo familiare anche suc- cessivamente al compimento dei venticinque anni;
b) in relazione all'appello incidentale: b.a.) rigettava la l'entità del tasso del 10% degli censura concernente interessi legali. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione i ER, affidandone l'accoglimento a tre motivi. Hanno resistito, con controricorso, i OR e la Cattolica Assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale, de- nunciando violazione degli artt. 112, 345 c.p.c., 1223, 1224, 1226, 1227, 2043 e 2056 C.C., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria, richiesta sia in primo grado che in appello.
2.1. Il motivo è infondato. Il tribunale, nel liquidare il risarcimento dei danni, non ha proceduto alla rivalutazione delle somme attribuite, ma ha riconosciuto soltanto gli interessi al tasso del 10% dall'ottobre 1990 al saldo, sostan- 4 zialmente conglobando in tale importo anche la rivalu- tazione. Tale statuizione non è stata tuttavia impugna- ta dagli attuali ricorrenti, svolgendo specifica censu- ra con l'atto di appello, di tal che sul punto si formato il giudicato interno, come la corte d'appello non ha mancato di rilevare, osservando che, per effet- to della mancata impugnazione, il criterio adottato dal tribunale non era suscettibile di essere modificato, e doveva essere applicato anche in relazione alle maggio- ri somme liquidate dalla corte.
3. Con il secondo motivo, denunciando falsa appli- artt. 1223, 2043, 2056, cazione di norme di diritto, 132 c.p.c., in relazione2057, 2727 e 2729 C. C. F all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa о errata ed in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un pun- to decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio nella errata sussunzione della fattispecie ad una norma correttamente individuata, i ricorrenti assumono che la corte d'appello avrebbe er- roneamente contenuto il risarcimento del danno patrimo- niale da lucro cessante, ritenendo che il contributo economico della vittima (all'epoca apprendista impres- sore) alla famiglia sarebbe cessato al compimento del venticinquesimo anno di età.
3.1. Il motivo è infondato. 5 La previsione in base alla quale il giudice di me- rito ha delimitato il computo del danno da lucro ces-- sante sino al compimento del venticinquesimo anno di età della vittima, in coincidenza con la presumibile costituzione di un autonomo nucleo familiare, risponde a criteri di ragionevolezza in relazione alla condizio- " ne sociale ed economica della vittima e della fami- glia.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. ed omesso esame su punto decisivo ex artt. 1223, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., i ricorrenti addebitano al- la corte d'appello di non aver indicato se la somma di L. 250.000.000 per danno morale sia da imputarsi iure successionis o iure proprio, e contestano la congruità della liquidazione.
4.1. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza che la corte d'appello ha riconosciuto ai congiunti della vittima, in conformità alla loro domanda, il danno morale iure proprio, valu- tando le sofferenze dai predetti direttamente patite. La quantificazione, in via equitativa, del risarci- distintamente attribuito ai genitori ed al fra- mento è sorretta da adeguati criteri obbiettivi (età tello, della vittima, convivenza con i genitori, ristrettezza del nucleo familiare).
5. In conclusione, il ricorso principale è rigetta- to.
6. Il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento dei due mo- tivi del ricorso incidentale, espressamente condiziona- ti all'accoglimento dei detti motivi.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna in solido i ricorrenti al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che li- quida in Euro 100,00, oltre Euro 3.900,00 per onorari. Così deciso in Roma il 10.12.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE : IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7