Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva, sulla base dell'art. 60 del CCNL per i dipendenti dalla imprese di assicurazione, escluso il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del settimo livello contrattuale, ancorché il dipendente di settimo livello che il ricorrente aveva sostituito gli avesse inviato una lettera di passaggio delle consegne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLARIS ASSIC SPA GIÀ SIPEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/01/96 r.g.n.28097189;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Enzo PARINI per delega Avv. Claudio MAZZONI;
udito l'Avvocato Filippo BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso, in via principale per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 novembre 1994 /10 gennaio 1996, il Tribunale -Sezione del lavoro di Roma rigettava l'appello proposto dal sig. RN OM nei confronti della datrice di lavoro Polaris Assicurazioni s.p.a. (già SIPEA s.p.a.) avverso la sentenza in data 16 maggio 1988 del Pretore -giudice del lavoro della stessa Sede che aveva -respinto la domanda del lavoratore di attribuzione del 7^ livello contrattuale a decorrere dal 17 dicembre 1986. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il lavoratore con due motivi.
Resiste la società con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELIA DECISIONE.
Con il primo motivo di annullamento il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale,
il diritto alla superiore qualifica spetta in ragione dell'assegnazione piena a mansioni superiori, indipendentemente da una attribuzione formale della qualifica medesima e da un discrezionale apprezzamento del datore di lavoro (pur se previsto da contratto collettivo); deduce, inoltre, che un passaggio di consegne vi era pur stato per ordine del dirigente del servizio commerciale, risultante dalla lettera del dicembre 1986 consegnata al IN (funzionario di 7^ livello) e contenente, appunto, l'ordine da parte del rag. ZZ, condirettore generale della società come risultava dalle deposizioni testimoniali.
In presenza di tutti i presupposti di legge per l'attribuzione del livello superiore, era censurabile la decisione del Tribunale fondata sulla mancanza di una lettera di attribuzione del 7^ livello nonché dei fatti che comunque ne avrebbero imposto l'invio, anche perché sarebbe stato sufficiente: l'ordine orale del superiore gerarchico (cui il lavoratore non avrebbe potuto sottrarsi); comunque erano irrilevanti eventuali norme della contrattazione collettiva o dell'ordinamento interno all'impresa contrarie al principio di promozione automatica ex art.2103 c.civ.. Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) e si duole della violazione da parte del Tribunale del generale principio giurisprudenziale di parità di trattamento che avrebbe imposto al datore di lavoro di inquadrare nel medesimo livello tutti i lavoratori svolgenti identiche mansioni, eventualmente anche in contrasto con eventuali norme contrattuali, individuali o collettive. Nel caso concreto vi era stata l'attribuzione per iscritto delle mansioni superiori risultante anche dalla circostanza che, alla richiesta di formale riconoscimento del livello superiore, la società aveva risposto assegnando il lavoratore ad altro incarico precisandogli che avrebbe espletato mansioni pertinenti il suo inquadramento (6^ livello), con ciò implicitamente risultando che per l'innanzi aveva svolto mansioni superiori.
Il Tribunale avrebbe anche errato nell'interpretazione dell'art.60 del contratto collettivo affermando che il profilo del 7^ livello avrebbe richiesto o la assegnazione di compiti strettamente definiti come propri della qualifica di funzionano o lo svolgimento, di compiti di tale importanza, autonomia e responsabilità da indurre l'impresa ad attribuire con apposita lettera la qualifica di funzionario. La norma contrattuale avrebbe fatto effettivamente riferimento all'importanza ed autonomia delle funzioni e di conseguente responsabilità, ma riconosceva comunque che la qualifica di funzionario spettava al personale munito di procura speciale e di altri specifici requisiti, indipendentemente dal conferimento, formale della qualifica superiore.
Dall'insieme delle testimonianze sarebbe emersa la particolare importanza, autonomia e responsabilità delle mansioni. Era illogico ritenere che il funzionario IN avesse avuto le stesse mansioni attribuite al ricorrente prima che costui fosse destinato a sostituirlo, perché si sarebbe in tal caso avuto in precedenza una incomprensibile duplicazione di ruoli. Per contro, era evidente l'attribuzione di nuove responsabilità, con l'assunzione da parte del OM della direzione del settore già affidato al suo predecessore. I testi avevano parlato (teste ZZ) di idoneità, ritenuta dall'Ing. TI, alla sostituzione (dal che sarebbe anche derivata una sorta di formale investitura) e di partecipazione del ricorrente a milioni con agenti e uffici tecnici di direzione per la messa a punto di procedure (anche di sua invenzione); (teste NE e TI) di assunzione da parte del OM di compiti del IN e di immediata dipendenza dal vicedirettore ZZ, e di gestione diretta della rete aziendale;
(teste TI e IN) di immediata collaborazione del OM con il ZZ, dal primo assistito anche nei contatti e nelle riunioni, il teste IN aveva anche riferito: immagino che abbia assunto tutte le mie funzioni e compiti e responsabilità. In ciò, del resto, consisteva il prendere le consegne di un superiore gerarchico. I due motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Rileva la Corte che il giudice del gravame, ha compiutamente ed in modo coerente riepilogato le linee generali della disciplina collettiva relativa all'attribuzione dei livelli di inquadramento. e ne ha correttamente rilevato la conformità ai principi espressi dall'art.2103 c.civ.. In particolare, ha sottolineato come l'art.60 del c.c.n.l. preveda, per l'attribuzione della qualifica di funzionario, o la assegnazione di compiti strettamente definiti (conferimento di procura speciale, gerenza di agenzia in economia, conferimento di procura a vice-gerenti, qualità di procuratore in agenzia in economia) oppure lo svolgimento di compiti di tale importanza, autonomia e responsabilità che l'impresa si determini ad attribuire detta qualifica con apposita lettera.
Peraltro, ha posto in rilievo il Tribunale, con argomentazione ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, siffatta attribuzione formale noti era da intendersi come derivante da mero arbitrio, ma conseguente alla osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede ed in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 1355 e 1367c.civ..
Inoltre, con accertamento di merito non censurabile in questa sede di legittimità se noti per vizi di motivazione, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la scrittura in data 17 dicembre 1986 prodotta dall'appellante e consistente in una comunicazione interna tra il dipendente della società avente per oggetto le consegne tra il dipendente sostituito dal OM e quest'ultimo e non contenente nè l'elencazione di tutti i compiti attribuiti all'appellante ne' il rapporto tra essi e quelli già assegnati al suo predecessore e la ragioni della qualifica già a costui attribuita. Si trattava inoltre di comunicazione non diretta al OM e non avente ad oggetto riconoscimento di qualifica, non esprimente una determinazione degli organi responsabili della società e, infine, non appositamente diretta allo scopo previsto dalla norma contrattuale collettiva. Le esposte argomentazioni del Tribunale resistono a tutte le critiche mosse nel loro riguardo nei due motivi di ricorso. Deve, a tale proposito. porsi anzitutto in rilievo, sotto il profilo formale, che il ricorrente non censura le affermazioni del Tribunale secondo citi la comunicazione interna in data 17 dicembre 1986 attinente al passaggio di consegne tra certo IN e il OM, sarebbe stato atto non diretto a quest'ultimo, non proveniente dagli organi della società competenti ad attribuire un passaggio di qualifica, ne' avente lo scopo previsto dalla contrattazione collettiva. Il OM sviluppa, piuttosto, argomenti di ordine sostanziale affermando che la lettera conseguiva pur sempre ad un ordine che il condirettore generale avrebbe impartito ai dirigente del servizio commerciale che a sua volta avrebbe ordinato al IN di provvedere al passaggio di consegne. Rileva, tuttavia, la Corte che anche in tale prospettiva fattuale non può ritenersi logicamente viziata la decisione del giudice di merito che non ha ravvisato in siffatto svolgimento dei fatti, pur ricollegabile ad una disposizione scritta sul passaggio di consegne, la ravvisabilità di una specifica lettera di attribuzione di qualifica. Nè, esigendosi dalla norma collettiva un atto formale (in alternativa con l'espletamento di specificamente individuate mansioni) per il riconoscimento della spettanza della qualifica superiore, una volta che tale atto manchi e che non sia provata la violazione da parte datoriale delle clausole generali di correttezza e buona fede, non è censurabile la decisione del Tribunale che non ha ritenuto la equipollenza di incarichi o attribuzioni conferiti oralmente. Nè è logicamente consequenziale alla presa delle consegne di un superiore gerarchico la assunzione di tutti i compiti e mansioni che, eventualmente (ma non necessariamente esse soltanto) abbiano concorso alla attribuzione allo stesso della superiore qualifica.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente considerato che il conferimento di compiti di altro dipendente non avrebbe comportato di necessità attribuzione della qualifica già dallo stesso ricoperta, nè, d'altro canto, dall'assunzione di determinati compiti conseguiva di per sè la prova della loro importanza autonomia e responsabilità e cioè di qualificazioni tali da comportare l'attribuzione (anche formale, con apposita lettera) del superiore inquadramento. Questa Corte suprema ha già avuto modo di affermare che la sostituzione di un lavoratore da parte di altro lavoratore di categoria inferiore, non comporta il diritto di quest'ultimo al superiore inquadramento se non abbia riguardato le mansioni proprie della qualifica rivendicata ne' comunque abbia comportato l'autonomia e la responsabilità tipiche della qualifica stessa (cft. Cass. 10 novembre 1998, n. 11331; 17 febbraio 1997, n. 1438; 11 aprile 1996, 3363). In concreto, il Tribunale ha ritenuto che la prova della rilevanza, autonomia e responsabilità dei compiti attribuiti al OM non era stata data, ne' era emersa dalle testimonianze raccolte in secondo grado dalle quali era risultato solo che il OM aveva assunto le mansioni di altro dipendente di 7^ livello (IN) e aveva gestito direttamente la rete aziendale per l'allineamento delle procedure EDP, ma ciò non avrebbe provato che il IN avesse a suo tempo conseguito la qualifica di 7^ livello in ragione delle mansioni nelle quali fu poi sostituito dal OM, ne' che tali mansioni eccedessero la qualifica di VI livello a costui riconosciuta.
Tali considerazioni del Tribunale già escludono che sussista necessariamente equiparabilità della posizione del IN (che, per quanto risultava al giudice di merito, avrebbe potuto anche avere conseguito il settimo livello in ragione di altre mansioni comunque espletate nelle quali non era provalo che il OM fosse subentrato: inoltre, lo stesso IN, esaminato come teste - a quanto riportato nel ricorso e sopra trascritto -,avrebbe solo riferito sul punto una propria convinzione, ma non veri e propri fatti di cui fosse stato a conoscenza e quindi non può ritenersi decisiva tale acquisizione probatoria per l'accoglimento della domanda) con quella del OM, sì da rendere applicabile un supposto principio di parità di trattamento. Soprattutto. peraltro, rileva la Corte che siffatto principio non vige nell'ambito dell'impiego privato come ribadito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte con la sentenza 17 maggio 1996, n. 4570. Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che comunque le mansioni a lui attribuite erano di tale importanza, autonomia, come sarebbe risultato dalle deposizioni testimoniali, da comportare comunque il diritto alla qualifica di funzionario (settimo livello). Osserva, peraltro, la Corte che il riferimento alle prove testimoniali rimane sostanzialmente generico, non essendo riportato nel ricorso (come avrebbe imposto il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) il contenuto testuale delle deposizioni (se non per stralci), talché al Collegio, cui è inibito ricercare le prove negli atti processuali, neppure è consentito di giudicare della decisività delle testimonianze che, secondo la censura del ricorrente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato. A tale proposito è comunque decisivo rilevare che per stabilire la spettanza o meno al lavoratore della qualifica rivendicata non è importante la sola elencazione delle mansioni espletate in concreto, in quanto nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 11 gennaio 1990, n. 54; 22 maggio 1987, n. 4766 15 maggio 1989, n. 2328; 24 maggio 1991, n. 5899). Una siffatta prospettazione sillogistica, con riferimento alle testuali previsioni contrattuali attinenti alla categoria contrattuale attribuita al lavoratore e a quella dallo stesso rivendicata è assente nel ricorso di legittimità.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna li ricorrente alle spese in L. 320.000, oltre L. 3.500.000= per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999