Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5728
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva, sulla base dell'art. 60 del CCNL per i dipendenti dalla imprese di assicurazione, escluso il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del settimo livello contrattuale, ancorché il dipendente di settimo livello che il ricorrente aveva sostituito gli avesse inviato una lettera di passaggio delle consegne).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5728
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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