Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante. Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 26/03/99
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 1036
3. " Guido DE MAIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Salvatore SALVAGO Consigliere N. 30131/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da P.M. IN AN
avverso la sentenza del Pretore di Venezia Sez. Donà di Piave 3.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Venezia
Fatto e diritto
Il Pretore di San Donà di Piave, con sentenza del 3.12.1997, assolveva l'imputato GO LO dal reato di cui all'articolo 21, lo comma l. 319/72 per uno scarico abusivo da una stazione di autolavaggio, ritenendo che in base alla legge 172/95 gli scarichi civili - come quello in oggetto sarebbero depenalizzati. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia, deducendo errata interpretazione e violazione delle norme di legge che regolano la materia (l. 319/76 e l. 172/95), per avere il Pretore di San Donà di Piave dato agli impianti di autolavaggio la qualificazione giuridica di insediamenti civili, anziché produttivi, stante la assimilabilità dei lori reflui e per aver disatteso l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione.
Il ricorso è fondato.
La normativa comunitaria che, come è noto, ha rilevanza sul diritto interno, allorché sia scaduto il termine concesso al legislatore nazionale per il suo recepimento (come ritenuto più volte dalla Corte Europea di Giustizia es. Sentenza Ratti 9.4.1979, Becker 19.1.1982, Marchall 26.2.1986, Costanzo 22.6.1989, 13.11.1990, "in Foro it 1992" e dalla nostra Corte Costituzionale, Sentenza n. 170 dell'
8.2.1984 n. 389 del 4.7.1989, 64 del 2.2.1990, 168 del 18.4.1991) - con la Direttiva n. 271 del 21 maggio 1991, art. 2 distingue chiaramente le "acque reflue domestiche" dalle "acque reflue industriali".
Il criterio distintivo, nel primo caso, è individuato dalla provenienza "da insediamenti di tipo residenziale e da servizi" e dal contenuto "prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche", mentre, nel secondo caso, la provenienza è riferita ad l'attività commerciale o industriale, e il contenuto risulta definito da un principio onnicomprensivo di esclusione" qualsiasi tipo di acque reflue" "diverse dalle acque reflue domestiche". Nel caso degli impianti di autolavaggio, dovendo trovare applicazione la normativa comunitaria sia perché il termine di recepimento è scaduto "al più tardi- il 30 giugno 1993, sia perché dettagliata e specifica e gerarchicamente sovraordinata, non vi sono dubbi che gli impianti di autolavaggio danno luogo ad "acque reflue industriali" non solo per la provenienza, ma anche per la loro natura: essi non derivano "prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" (es. cucine, pulizia pavimenti, oltre che WC) e per il principio formale di esclusione le loro acque sono "diverse,, dalle acque reflue domestiche, sicché sul punto il Pretore ha violato la legge comunitaria.
Anche la normativa nazionale consente di pervenire, con argomenti letterali e logici, alla stessa conclusione: come risulta dall'articolo 1 quater della legge 690 del 1976, l'insediamento produttivo è definito con riferimento alle l'attività di produzione di beni" (almeno "prevalentemente") mentre l'"insediamento civile" è collegato alla "abitazione".
In relazione alla categoria dei servizi, di cui l'art. 1 quater della legge 690/76 dà un elenco non esaustivo (attività alberghiera,
turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria) il criterio legale è indicato nella "esclusiva" "assimilabilità" agli scarichi provenienti da insediamenti abitativi.
Per la "prestazione di servizi" il criterio formale della provenienza e natura dell'attività (produzione di beni od abitazione) non può operare, sicché il legislatore ricorre al principio della "assimilabilità" cioè alle caratteristiche qualitative dello scarico, che devono essere "esclusivamente" quelle tipiche degli scarichi degli "insediamenti abitativi".
È nozione di comune esperienza, confortata dai dati scientifici, che negli insediamenti abitativi lo scarico trae origine per il suo contenuto dal "metabolismo umano" (i bagni) e da altre "attività domestiche" (cucine, lavaggio indumenti e stoviglie, pulizia dei pavimenti), secondo un criterio integrato quali /quantitativo tipico delle esigenze ordinarie di una famiglia, con una prevalenza per le acque fecali ed uso limitato di detersivi.
Per gli scarichi da insediamenti civili, la componente dei detersivi, oltre che limitata (nel tempo e nella quantità), si presenta sempre integrata dalla componente l'organica" (per sua natura biodegradabile), mentre in una "lavanderia" lo scarico è caratterizzato solo dagli inquinanti chimici dei detersivi utilizzati (con continuità e notevole quantità), sicché l'assimilabilità viene meno.
In questo senso si è pronunciata più volte la Corte suprema di Cassazione, a cominciare dalla nota sentenza a Sezioni unite del 10 ottobre 1987, che qualificò una lavanderia come insediamento produttivo, precisando che la congiunzione "ovvero" contenuta nell'articolo 1 quater legge 690/76 introduce un criterio comune e generale per distinguere gli insediamenti produttivi da quelli civili: il criterio appunto dell'assimilabilità.
(Comp. Cass. Pen. Sez. III, 1.7.1990 e numerose altre). Per gli impianti di autolavaggio l'indirizzo prevalente della Corte, che si condivide, è nel senso che trattasi di insediamenti produttivi (Cass. Sez. III, 10 novembre 1982; Cass. Sez. III, 29.10.1985, Resti;
Cass. Sez. III, 22.11.1986 Cesari;
Cass. Sez. III, 6 ottobre 1986; Cass. Sez. III, 6.5.1991, Leonardi;
Cass. Sez. III, 27.6.1992, Gramaglia;
Cass. Sez. III, 13.11.1995, n. 11088, Marchetti, Cass. Sez. III 30.5.1996, Smazzarro;
Cass. Sez. III, 2.7.1997, n. 6347, Tanzi). Sul piano formale non è ravvisabile l'assimilabilità con gli scarichi civile per la natura dei reflui degli impianti di autolavaggio, posto che tali strutture utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi, ma anche altri materiali (detergenti, cere, ecc.).
Considerato il numero complessivo di veicoli e le loro diverse tipologie (autocisterne, camions, vetture di vario tipo, anche usate, ciclomotori, ecc.) e rilevato che il lavaggio comporta la compresenza di detersivi vari, olii minerali, vernici, residui di catrame ed altre sostanze tipiche dell'inquinamento anche esterno (che si accumula sopra e sotto i veicoli) e che le operazioni principali e complementari del lavaggio interessanti spesso anche i motori danno luogo soltanto ad un inquinamento chimico ripetuto e costante, non è possibile configurare una assimilabilità con gli scarichi civili, perché manca del tutto la componente organica, tipica degli insediamenti civili, secondo la richiamata normativa comunitaria e nazionale.
Non è da sottovalutare il principio secondo cui l'interpretazione di una legge tendente a tutelare le acque dell'inquinamento deve mirare ad introdurre spazi di non punibilità non giustificati da elementi letterali, logici e sistematici e contrastanti con le regole imposte dall'Unione Europea.
Nel caso di specie la sentenza del Pretore, come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente appare apodittica e del tutto erronea sia nella mancata ricostruzione dell'esatto quadro giuridico, sia nella omessa considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.
È del tutto riduttivo, anche perché non suffragata da alcuna analisi ex post delle analisi, l'affermazione che gli impianti di autolavaggio diano luogo soltanto a scariche "composti da acqua e detersivi dolci simili a quelli normalmente usati nelle abitazioni per il lavaggio di indumenti e stoviglie" e siano perciò scarichi non produttivi, come tali depenalizzati ex l. 172/95.
Considerato che
quest'ultima legge ha conservato il reato di cui all'art. 21, 1^ comma l. 319/76 per gli scarichi da insediamenti produttivi senza autorizzazione e che è applicabile la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'annullamento con rinvio va disposto alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999