Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Per integrare uno degli elementi essenziali del contratto di mediazione è necessario che il mediatore sia un soggetto imparziale e che la sua attività consista nel mediare fra le parti poste in contatto per la conclusione dell'affare. Qualora, invece, l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti si rientra nell'ambito del procacciamento oneroso d'affari che non è soggetto all'applicazione del disposto dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989 n. 39.
Commentario • 1
- 1. Mediazione tipica, responsabilità, contatto sociale, precisazioni, mediazione atipicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12106 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TIROLER SPARKASSE BANK AKTIENGESELLSCHAFT INNSBRUCK, in persona dei legali rappresentanti Hans Peter Farbmacher e Mag. Gernot Deutshmann, con sede in Innsbruck, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che la difende unitamente all'avvocato HANSJORG POBITZER, con procura speciale del Dott. Notaio Hanspeter Zobl 10/10/2001 Rep.n. 2657/01;
- ricorrente -
contro
CASA CURA SANT'ANTONIO SRL, in persona del legale rappresentante dott. OL Pellegrini e Dott. PELLIGRINI PAOLO in proprio elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PAISIELLO 49, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCESCO MANUNZA, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PICCOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 282/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TRENTO Sezione Distaccata di Bolzano, emessa il 17/1/2001, depositata il 24/09/01; RG.185/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato COEN STEFANO;
udito l'Avvocato PICCOLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3 aprile 1997,la società Casa di cura Sant'Antonio s.r.l. ed il dr. Pellegrini OL convenivano, dinanzi al Tribunale di Bolzano, la NC "Tiroler Sparkasse Bankaktienegesellschaft Innsbruk" (da ora, breviter NC Tiroler) ed agivano per la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 500 milioni oltre IVA, con interessi legali dal dovuto al saldo, oltre il risarcimento del danno da ritardato adempimento. La causa petendi si fondava su una intesa o aktenvermerk, sottoscritta in Insbruck, mediante la quale la Casa di cura assumeva l'obbligo di rilasciare l'immobile locato e, unitamente al dr OL RI, lo obbligo relativo all'utile interessamento per la vendita dell'immobile locato alla Provincia autonoma di Bolzano, entro il 24 aprile 1996, e la NC assumeva l'obbligo del pagamento della somma di lire 500 milioni come corrispettivo, nel caso di realizzazione della vendita.
Si costituiva la NC Tiroler e contestava il fondamento della domanda, spiegando riconvenzionale per 209 milioni. La lite era documentalmente istruita e con sentenza del 21 luglio 1999 il Tribunale rigettava sia le domande attrici che la riconvenzionale, compensando integralmente le spese tra le parti. In particolare il Tribunale osservava che:
a. la domanda principale, diretta al pagamento della somma di lire 500 milioni, si fondava sull'atto detto acktenvermerk, non contenente alcuna clausola compromissoria;
e che detto accordo prevedeva l'attribuzione agli attori di un compenso a carattere provvisionale, condizionato alla emanazione di una delibera definitiva di acquisto da parte della Provincia entro il 30 aprile 1996;
b. che la condizione non si era avverata nel termine stabilito e che pertanto nulla era dovuto per il titolo azionato dagli attori. La decisione era appellata dagli attori che ne chiedevano la riforma, resisteva la NC. Con sentenza del 24 settembre 2001 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, così decideva: in riforma della sentenza impugnata, condanna la NC appellata a pagare agli appellanti (Casa di cura e dr: Pellegrini) sotto il vincolo di solidarietà attivala somma di lire 500 milioni, oltre interessi legali dal 3 aprile 19967 al saldo, e con la vittoria delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la NC, deducendo due motivi di gravame illustrati da memoria, resistono le controparti con contro ricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti per le seguenti considerazioni.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando sulla base degli obblighi derivanti dalla transazione, ed in particolare sulla natura del termine entro il quale le parti attrici (casa di cura e dr. RI) avrebbero dovuto ottenere il provvedimento di delibera dell'acquisto dell'immobile, dove era sita la casa di cura, da parte della Provincia di Bolzano. Termine convenuto entro il 30 aprile 1996,mentre il provvedimento della Provincia era emanato il 6 maggio 1996.
La tesi del ricorrente è che il corrispettivo per la attività di gestione dell'affare deve ritenersi avere natura di provvigione (ff 18 del ricorso) e che il termine convenzionale è termine di efficacia collegato a condizione sospensiva. Si assume infine che gli attori avrebbero dovuto dare la prova di avere i requisiti previsti dalla legge 1989 n. 39 art. 6, per poter far valere un credito derivante da attività di mediazione.
Così riassunto sinteticamente il motivo, che si dilunga sul contenuto dell'atto transattivo e sulle ragioni che hanno indotto le parti a sottoscriverlo, per poi assumere la tesi di una falsa interpretazione dell'atto da parte dei giudici di appello, con conseguente errore circa la natura del termine, occorre tener conto dei due punti decisivi che il motivo deduce, secondo un ordine logico. Il profilo più delicato attiene alla nullità del patto relativo alla debenza della somma di lire 500 milioni in relazione alla attività di gestione dell'affare da parte della casa di Cura e del dr. RI, in favore della NC Tiroler. I resistenti osservano come in sede di costituzione in appello (v. comparsa di costituzione del 25 febbraio 2000) la NC ebbe a rinunciare all'eccezione di non debenza delle somme richieste nell'atto introduttivo e che tale rinuncia impediva alla NC di riproporla in questa sede. Senonché la normativa della legge 3 febbraio 1989 n.39 è a carattere imperativo (perché riguarda l'ordine pubblico economico nei rapporti di gestione degli affari, da affidarsi a soggetti qualificati ed esperti oltre che affidabili) e dunque anche la eventuale rinuncia alla eccezione, ancorché valida non preclude alla Corte di rilevare, anche di ufficio, la nullità, sempre che la fattispecie ricada sotto la legge richiamata. Ma è la qualificazione della natura della prestazione che viene in gioco:
l'elemento essenziale del negozio di mediazione (incluso nel maggior contratto di transazione) è, per chi assume la veste di mediatore, quello di essere un soggetto imparziale, che media tra le parti che pone in contatto per la conclusione dell'affare.
(Cfr. per la nota di imparzialità: cass.25 febbraio 1997 n. 1995 e 16 gennaio 1997 n. 392). Nel caso di specie emerge inequivocabilmente, proprio dalla lettura della transazione (ampiamente citata nel ricorso) che la NC si giovava dell'azione degli intermediari, esclusivamente nel proprio interesse, risultando essere il dominus dello affare, cui era collegato il termine di adempimento. Si tratta dunque di una attività che non rientra tra quelle vietate dalla legge speciale (v: Cass. 1 giugno 1998 n. 5372, 13 maggio 1977 n. 1917, 20 settembre 1996 n. 316) bensì quella di un procacciamento di affari oneroso, nell'esclusivo interesse della NC (art. 2028 e ss c.c.) e cioè di un patto negoziale oneroso con elementi di atipicità per la remunerazione della prestazione, ma lecito in relazione alla natura dello affare (art. 1322 secondo comma c.c.) e degli interessi meritevoli di tutela (assicurare lo acquisto immobiliare con destinazione di casa di cura da parte della Provincia di Bolzano).
Non operando l'imperatività della disciplina speciale, che attiene alla diversa figura della mediazione, la actenvermerk contiene un patto oneroso perfettamente valido e la rinuncia della NC alla eccezione preclude la riproposizione in questa sede della medesima come eccezione di nullità, peraltro infondata, per le precisazioni date.
Resta allora da esaminare il secondo punto decisivo, relativo alla natura del termine, e verificare se lo stesso risulti essenziale in relazione alla prestazione ed alla natura dell'affare gestito. L'affare è stato concluso con un ritardo di sei giorni rispetto al termine convenuto, ed i giudici del merito hanno ritenuto che non si trattasse di un termine di decadenza o relativo a condizione (che il ricorrente indica erroneamente a ff 25 come sospensiva). Si tratta invece, come esattamente inteso dai giudici del merito, di un termine utile, non essenziale, prorogabile;
e dunque il realizzarsi dell'affare, per lo interessamento fattivo dell'incaricato determina l'obbligo della NC di rispettare i patti e di erogare le somme stabilite per il risultato dell'affare.
L'interpretazione compiuta dai giudici del merito concerne una quaestio voluntatis ed esprime una interpretazione logica ermeneuticamente corretta e non sindacabile in questa sede. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'errata attribuzione delle spese del giudizio alla NC, posto che almeno in parte vi era una reciproca soccombenza. Il motivo è infondato per la ragione che la Corte ha tenuto conto del principio della soccombenza prevalente, secondo un prudente apprezzamento discrezionale, non sindacabile in questa sede.
(Cass,6 febbraio 1992 n. 716, 9 novembre 1981 n. 5914, Cass. 10 novembre 1988 n. 6772 tra le tante). Al rigetto del ricorso segue la condanna della NC ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dei resistenti, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Tiroler Sparkasse Bank Actiengesellschaft Innsbbruk alla rifusione in solido, in favore della Casa di cura Sant'Antonio s.r.l. e di OL RI, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 100,00 per spese e in euro 6000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003