Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2001, n. 36424
CASS
Sentenza 11 maggio 2001

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In tema di ricusazione del giudice, permane l'interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello, reiettiva della istanza di ricusazione, nonostante il g.u.p. abbia già emesso il decreto di rinvio a giudizio in relazione al quale detta istanza era stata sollevata, in quanto, pur se l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento - che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza -, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con rinvio a nuovo giudice, può determinare un esito diverso rispetto a quello configurato dal giudice ricusato.

In materia di ricusazione, non vi è pregiudizio ostativo a che il giudice dell'udienza preliminare, il quale abbia già disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un imputato, sia chiamato ad adottare analogo provvedimento nei confronti di altro imputato o di imputato in procedimento connesso, attesa la natura strettamente procedimentale del decreto, che non incide sul merito della regiudicanda. (V. Corte Cost., 8 giugno 2001 n. 185, 6 luglio 2001 n. 224, 12 luglio 2002 n. 335).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2001, n. 36424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36424
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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