Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 2
In tema di ricusazione del giudice, permane l'interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello, reiettiva della istanza di ricusazione, nonostante il g.u.p. abbia già emesso il decreto di rinvio a giudizio in relazione al quale detta istanza era stata sollevata, in quanto, pur se l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento - che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza -, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con rinvio a nuovo giudice, può determinare un esito diverso rispetto a quello configurato dal giudice ricusato.
In materia di ricusazione, non vi è pregiudizio ostativo a che il giudice dell'udienza preliminare, il quale abbia già disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un imputato, sia chiamato ad adottare analogo provvedimento nei confronti di altro imputato o di imputato in procedimento connesso, attesa la natura strettamente procedimentale del decreto, che non incide sul merito della regiudicanda. (V. Corte Cost., 8 giugno 2001 n. 185, 6 luglio 2001 n. 224, 12 luglio 2002 n. 335).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2001, n. 36424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36424 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TATOZZI Gianfranco - Presidente - del 11/05/2001
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 2182
3. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 48996/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA di SI di Belmonte;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 18.10.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Spagnuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
LA CORTE RILEVA1. Con ordinanza del 18 ottobre 2000, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta, ex art.37 c.p.p., da PA di IA di Belmonte nei riguardi del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in relazione alla decisione da assumere nel procedimento per i reati di crollo colposo e omicidio colposo plurimo, pendente nei suoi riguardi, e per rispondere dei quali era stata richiesta dal pubblico ministero la pronuncia del decreto di rinvio a giudizio.
Dal provvedimento impugnato risulta, per quanto interessa la presente fase procedimentale, che l'odierno ricorrente aveva fatto parte della commissione di collaudo di un'opera pubblica, composta oltre che da tecnici, anche e l'avv. Lorenzo Mazzeo, da due avvocati: il ricorrente, avvocato dello Stato, del Foro partenopeo. A seguito del crollo del manufatto (che aveva coinvolto numerose persone, alcune delle quali avevano perso la vita) e a conclusione di accertamenti condotti in sede investigativa, il pubblico ministero aveva chiesto, al competente giudice dell'udienza preliminare, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei riguardi dei componenti la commissione di collaudo per rispondere dei reati sopra enunciati. Tuttavia, all'udienza preliminare all'uopo fissata, la posizione dell'odierno ricorrente era stata stralciata a causa di difettosa notificazione del relativo avviso, mentre, per gli altri accusati, compreso l'avv. Mazzeo, il giudice aveva emesso il richiesto decreto di rinvio a giudizio.
Ritualmente citato alla nuova udienza preliminare per la decisione sulla richiesta che lo riguardava, l'odierno ricorrente, allegando identità di posizione processuale con quella del Mazzeo e ritenendo che il giudice si fosse già espresso sul coinvolgimento nella commissione dei reati ipotizzati dall'accusa dei membri professionisti legali della commissione di collaudo, aveva proposto la sopra ricordata dichiarazione di ricusazione.
2. La Corte territoriale ha giustificato la decisione di inammissibilità sul rilievo secondo il quale il decreto che dispone il giudizio non implica una valutazione di merito sulla vicenda sostanziale e si risolve semplicemente in un atto di impulso procedimentale segnando il passaggio dalla fase investigativa a quella del giudizio, previa o semplice verifica sulla concretezza processuale della richiesta del pubblico ministero che, per essere espressiva dell'esercizio dell'azione penale, si risolve nell'adempimento di una potestà istituzionalmente riserva all'organo dell'accusa. Inoltre, secondo la Corte del merito, l'ipotizzazione di un concorso di persone nel reato, stante "l'autonomia delle posizioni individuali implicanti pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti", non potrebbe portare sempre identità di giudizio, potendo invece, sulla base della valutazione di ciascuna posizione, condurre a conclusioni diverse ed opposte.
3. Con il ricorso per Cassazione il deducente, dopo avere evidenziato come, nonostante il decreto che dispone il giudizio sia già stato pronunciato, permanga il suo l'interesse alla decisione della Cassazione sulla istanza di ricusazione, partendo dalla valorizzazione della regola espressa dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 283 del 2000) quanto a "forza della prevenzione derivante da attività giudiziarie precedentemente svolte", denuncia violazione degli artt. 41 comma 1 e 37 c.p.p. e vizio di motivazione (con riferimento, dunque, all'art. 606 comma 1 lett. b ed e c.p.p.). Secondo il ricorrente, la Corte a qua avrebbe ancorato il giudizio di inammissibilità sugli iniziali indirizzi espressi dalla Corte delle leggi sottraendosi al confronto con quelli più recenti, come emergenti dalla lettura della sentenza n. 307 del 1997, i quali farebbero leva sull'esigenza che il giudice non solo non deve essere condizionato, nel momento in cui sia chiamato a decidere, da una precedente attività di giudizio sulla fattispecie (essere, cioè, pregiudicato per "forza di prevenzione"), ma non deve neppure "apparire" tale rispetto alla specifica situazione processuale, atteso che l'imparzialità e la libertà di giudizio (anche rispetto al foro interno) costituiscono irrinunciabili valori essenziali alla giurisdizione.
Secondo il deducente, la fattispecie oggetto del ricorso, considerata e valutata alla luce del richiamato più recente indirizzo espresso dalla Corte costituzionale, porterebbe alla evidenziazione del "pregiudizio" maturatosi nel giudicante (il g.u.p.) a seguito della decisione sulla perfettamente sovrapponibile posizione dell'avv. Mazzeo, tanto da portare alla convinzione che analogamente si sarebbe deciso quanto all'altro componente "legale" della commissione di collaudo. La Corte a qua si sarebbe sottratta alla valutazione concreta, nello specifico, della fattispecie portata al suo giudizio e avrebbe, comunque, difettato quanto a motivazione su tale profilo della decisione.
4. Preliminarmente il Collegio concorda con l'assunto difensivo quanto a persistenza dell'interesse a proporre, e sentire deciso, il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento impugnato nonostante il g.u.p. abbia già pronunciato il decreto che dispone il giudizio, in relazione al quale la dichiarazione di ricusazione è stata articolata.
Invero, nel rito penale vigente vale la regola, opposta a quella espressa dal codice abrogato, per la quale il giudice nei riguardi del quale sia proposta dichiarazione di ricusazione non deve dichiarare la sospensione del procedimento, pur essendogli inibito di pronunciare "sentenza"; tale regola si estrae facilmente dalla coordinata lettura dalle disposizioni di cui agli artt 37 comma 2 (secondo la quale il giudice ricusato "non può pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione"), 41 comma 2 (che prevede la possibilità, da parte del giudice della ricusazione, di inibire al giudice ricusato ulteriore attività processuale), e 42 commi 1 e 2 c.p.p. (che rispettivamente stabiliscono il momento dal quale al giudice ricusato è vietato compiere atti processuali e configurano il potere di cernita degli atti già compiuti, pendente la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, da ritenere processualmente utilizzabili). In questo contesto normativo, appare evidente come il limite all'attività giurisdizionale del giudice ricusato è costituito dal divieto di pronuncia della "sentenza", con il quale termine non può che intendersi la decisione sul merito della regiudicanda, come, peraltro, la dottrina che si è occupata del problema ha evidenziato. Da ciò consegue che, dovendosi quel limite intendersi in senso stretto, ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, non implicante decisione di merito, può e deve essere adottata dal giudice che, benché abbia dichiarato di volersi astenere o benché destinatario di dichiarazione di ricusazione. ha il potere-dovere di proseguire dell'attività processuale. In questo quadro normativo appare corretta la decisione del g.u.p. di pronunciare il decreto che dispone il giudizio.
Nello stesso tempo, perché non sia vanificato il diritto dell'interessato alla decisione definitiva sulla dichiarazione di ricusazione, deve ritenersi persistente l'interesse al ricorso per Cassazione con possibilità, in ipotesi di accoglimento, di esiti diversi rispetto a quello configurato dal giudice ricusato, in ipotesi di annullamento e nuovo giudizio.
Su questo punto, pertanto, deve ritenersi che il g.u.p., destinatario di dichiarazione di ricusazione, ha il potere-dovere di proseguire nell'attività procedimentale propria della fase, compresa l'emissione del decreto che dispone il giudizio, esclusa la pronuncia di sentenza di merito che concluda l'udienza preliminare;
e ciò sino alla decisione sulla ricusazione.
5. Superata la questione sull'ammissibilità del ricorso, osserva il collegio che le ragioni poste a fondamento dello stesso non possono essere condivise.
L'essenzialità della decisione della Corte partenopea, nella parte in cui viene censurata dal ricorrente, si fonda sul corretto inquadramento dommatico del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) nel contesto della fase procedimentale a conclusione della quale viene assunto.
Si è già accennato alla natura esclusivamente procedimentale del decreto di cui si parla, la cui unica funzione consiste nel dare il via libera alla ulteriore fase del dibattimento attesa la ritenuta, ma non motivata, necessità di consentire, nella dialettica del dibattimento, lo sviluppo di elementi ancora non chiariti (Corte cost., 15 marzo 1996, n. 71) a conclusione dell'udienza preliminare che assume la funzione di "filtro" dell'accusa formulata dal pubblico ministero (Cass. sez. 5^, 2 giugno 1998, Giordano). La mancanza di un giudizio di valore sulla regiudicanda annulla ogni ipotesi di "pregiudizio", nel senso di formazione, nel patrimonio gnoseologico del giudice, di un dato, quale che sia, convincimento che, per effetto del meccanismo psicologico riferibile alla "forza della prevenzione", costituisce, o può costituire, un ostacolo al fruttuoso esercizio del diritto di difesa.
6. Merita ricordare come tale indirizzo sia condiviso dalla pur rigorosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha posto in rilievo che la lesione del principio d'imparzialità non può ravvisarsi per il sol fatto che una stessa persona fisica, chiamata a una funzione giudicante, sia già intervenuta, in un momento procedimentale diverso e antecedente, nel medesimo processo (22 aprile 1994, Saraiva de Carvalho c. Portogallo); evidenziando altresì, sulla stessa tematica, in altra decisione (10 giugno 1996, Thomann c. Svizzera) che se un organo giurisdizionale dovesse modificare la sua composizione ogni qual volta prende cognizione di un ricorso di un condannato diverso si finirebbe con il "(...) rallentare il lavoro della giustizia, obbligando un gran numero di giudici a studiare uno stesso fascicolo;
il che appare poco compatibile con il rispetto del 'termine ragionevole'" del processo, esigenza anche questa di massimo rilievo con riferimento allo stesso art. 6 dei Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
7. Appare pertanto corretto escludere il decreto, non motivato ma semplicemente descrittivo, di cui ci si occupa dal novero dei provvedimenti idonei a compromettere l'imparzialità del giudice. Non giova alla tesi del ricorrente richiamare quella giurisprudenza costituzionale che, ai fini dell'effetto pregiudicante, equipara alla sentenza ogni altro provvedimento dato con forma diversa, poiché il fulcro dell'indirizzo, che qui si condivide (e che è fatto proprio dalla Corte costituzionale anche nella citata sentenza), è nella presenza o assenza di una "valutazione di merito" sulla regiudicanda;
valutazione che, per quanto precisato, è da escludersi nella decisione che accoglie la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
Deve, pertanto, affermarsi il principio per il quale il giudice dell'udienza preliminare che abbia disposto, con il decreto di cui all'art. 429 c.p.p., il giudizio nei confronti di un imputato, non è pregiudicato, sotto l'aspetto dell'avere assunto una decisione di merito sulla regiudicanda, qualora venga chiamato ad adottare analogo provvedimento nei riguardi di altro (co)imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso.
Dalla esclusione, nel caso di specie, della ragione fondante la dichiarazione di ricusazione, consegue la correttezza delle decisione impugnata e, quindi, la infondatezza del ricorso.
Il ricorrente va condannato a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2002