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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 15659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15659 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 547/2025 EA GE CC - 01/04/2025 EMANUELA GA - Relatore - R.G.N. 41063/2024 EN NI CC LE OV ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: RA TO nato a [...] il [...] RA HE nato a [...] il [...] RA NO nato a [...] il [...] NC LA nato a [...] il [...] NT HE nato a [...] il [...] MO OV OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GA;
lette le conclusioni del PG ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria di replica del difensore. 1. RT IT, RT MI, RT RI, AN IE, UO MI e ME OV LO, propongono, a mezzo del comune difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 10/07/2024, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale si chiedeva di dichiarare illegale e non Penale Sent. Sez. 3 Num. 15659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA TO Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 01/04/2025 2 eseguibile la pena applicata, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., con sentenza in data 18/12/2019, passata in giudicato e la confisca con essa disposta, per mancanza di un valido titolo esecutivo, per essere stata emessa, la sentenza di patteggiamento, in presenza di contestazione del delitto di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in violazione dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. A sostegno dei ricorsi deducono tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 13 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 444 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomentano i ricorrenti che l'articolo 13 bis comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 stabilisce espressamente la preclusione al rito del patteggiamento in difetto di integrale pagamento del debito tributario e quanto ai reati dichiarativi distingue l'ipotesi della spontaneità del pagamento prima della formale conoscenza dell'avvio di ispezioni e verifiche o di attività di accertamento penale, che costituisce causa di non punibilità, dall'ipotesi del pagamento avvenuto successivamente, ma prima dell'apertura del dibattimento che consente di accedere al rito del patteggiamento beneficiando di una circostanza attenuante. Nel caso di specie, i ricorrenti, non avendo pagato integralmente il debito tributario prima della conoscenza, non potevano beneficiare della causa di non punibilità di cui all'articolo 13, dovendo viceversa trovare applicazione, in assenza altresì di pagamento posticipato, l'art. 13 bis comma 2, e quindi il divieto di accedere all’applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen.. Sarebbe evidente, allora, l'illegittimità del ragionamento dell'ordinanza impugnata che avrebbe richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui l'estinzione del debito tributario non rappresenterebbe un obbligo per poter accedere al rito alternativo, pronuncia in contrasto con altro orientamento secondo cui nei delitti dichiarativi l'adempimento del debito tributario costituisce conditio sine qua non per accedere al rito previsto. In presenza di contrasto interpretativo che è rilevante nel caso in esame, i ricorrenti chiedono l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 568 comma 4, 665, 670 cod.proc.pen. Argomentano i ricorrenti che l'accordo ratificato con la sentenza n. 1733/19 sarebbe frutto di valutazioni complessive sulle quali avrebbe influito anche il delitto di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per il quale l'accesso al patteggiamento era precluso in assenza dell'estinzione del debito tributario. Poiché l'accordo comprendeva un reato per cui è precluso il patteggiamento, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, non potrebbe ritenersi legittima l’applicazione di pena sol perché raggiunti, gli imputati, da altri reati per i quali sarebbe ammissibile il rito del patteggiamento, In ogni caso, sussisterebbe l'interesse a far valere l'illegalità della pena 3 applicata, illegalità che il giudice dell'esecuzione può rimuovere al pari del giudice della cognizione, atteso che dall'applicazione del patteggiamento è scaturita la confisca obbligatoria, da cui l'interesse dei ricorrenti alla rimozione della pena illegale inflitta con la sentenza in oggetto e la rimozione della confisca. In definitiva, la pena concordata sarebbe illegale perché scaturente da un accesso al rito del patteggiamento non consentito e dunque non era e non è eseguibile. Chiedono altresì la sospensione dell’esecuzione. 2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 5 e 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 444 e 676 cod.proc.pen. Deducono i ricorrenti l’illegalità della disposta confisca, conseguente ad una sentenza di applicazione di pena illegittima in quanto non avrebbe dovuto essere pronunciata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare e manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso, deducendo l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 13 bis comma 2 D.L.vo n. 74/2000 per l’ammissione al patteggiamento, sarebbe diretto ad ottenere la revoca della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., e con essa anche la revoca della confisca per illegalità derivata, situazione rispetto la quale i ricorrenti non avrebbero alcun interesse tenuto conto che non è consentita una reformatio in peius su ricorso del solo imputato che conseguirebbe dall’eliminazione della riduzione di pena e dei connessi benefici conseguenti al rito prescelto. Né sarebbe ravvisabile una ipotesi di pena illegale come delineata dalla più recenti pronunce delle Sezioni Unite. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato. Va rilevato che nei confronti dei ricorrenti è stata emessa sentenza, su accordo sulle parti, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 512 bis cod.pen., artt. 4 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, artt. 73 e 75 del d.Lgs n. 159 del 2011, 640 comma 2 n. 1 cod.pen. art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in data 18/12/2019, irrevocabile. Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 640 quater cod.pen. e art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. I ricorrenti hanno adito il giudice dell’esecuzione sostenendo l’illegalità della pena patteggiata per effetto della mancanza dei presupposti, di cui all’art. 13 bis comma 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per accedere al rito, con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo per eseguire la pena e la confisca disposta in conseguenza. 2. Occorre brevemente esporre il quadro normativo di riferimento. 4 L'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dal d.lvo n. 158 del 2015, prevede che "per i delitti di cui al presente decreto (al d.lgs. n. 74 del 2000) l’applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti), nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. La norma, dunque, la salva l'applicazione delle ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. L’art. 11 del decreto n. 158/2015 aveva sostituito il previgente art. 13 del d. lgs. n. 74/2000. Nello specifico, aveva introdotto l'estinzione del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) come causa di non punibilità per un significativo elenco di reati, secondo però diverse scansioni temporali. L’adempimento del tributo estingue i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10-bis), omesso versamento Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1), qualora avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. I reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) sono non punibili se il debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) è stato estinto mediante il pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione previsto per il periodo di imposta successivo a condizione però che il ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L'art. 39, comma 1, lett. q-bis), d. n. 124 del 2019 ha modificato l'art.13 d.l. n. 74 del 2000, che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del pagamento del debito tributario, ha aggiunto - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico - quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000). L’art. 12 del decreto legislativo n.158/2015 ha inserito nel corpo del d. lgs. 74/2000 l’art. 13-bis, rubricata con il titolo “circostanze attenuanti” al primo comma che l’eventuale estinzione del debito tributario intervenuta prima dell’apertura del dibattimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie), fuori dai casi in cui integra la causa di non punibilità, è circostanza attenuante ad effetto speciale 5 (riduzione sino alla metà della sanzione edittale) ed esclude l’applicazione delle pene accessorie ex art. 12. La giurisprudenza di legittimità, per quanto qui di rilievo, ha chiarito che il pagamento del debito tributario, quale condizione di accesso al rito del patteggiamento opera con effetti diversi a seconda della scansione temporale in cui interviene e segnatamente: l’integrale pagamento del debito prima dell’apertura del dibattimento per i delitti di cui agli artt. 10 – bis, 10- ter e 10 quater, operando quale causa di non punibilità, esula dai presupposti di ammissibilità con la conseguenza che in assenza di pagamento l’accesso al rito sarà sempre possibile (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, TA, Rv. 281709 – 01 in motivazione). La sentenza TA ha affermato che la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento. Quanto ai reati dichiarativi, dunque, la questione dei rapporti tra adempimento del debito tributario (comprese sanzioni amministrative ed interessi) è stata affrontata dalla sentenza Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, TI ME MI Rv. 277897 che ha affermato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena è in tal caso ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, TI ME MI Rv. 277897; Sez. 3, n. 26529 del 24/06/2022, Zaniboni). Da cui la conclusione, nella citata TI, secondo cui l’accesso a rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, viceversa, in caso di mancato pagamento del debito tributario è precluso l’accesso al rito del patteggiamento. Laddove queste condizioni non si 6 perfezionino - e nei confronti del contribuente sia esercitata l'azione penale - una successiva condotta riparatoria che si concretizzi nell'adempimento del debito tributario, delle sanzioni e degli interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, varrà invece a ridurre il disvalore penale del fatto, consentendo di fruire della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, e di accedere al rito premiale. Il rito speciale previsto dall'art. 444 e ss. cod. proc. pen. è, dunque, ammissibile, per i reati dichiarativi, solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, circostanze in difetto delle quali danno luogo ad una applicazione di pena illegale per effetto della diminuente del rito in assenza dei presupposti necessari (Sez. 3, Sentenza n. 47287 del 02/10/2019, TI, Rv. 277897 – 01). Il pagamento del debito tributario, dunque, operando diversamente secondo le scansioni temporali previste dalla norma, o come causa di non punibilità o come circostanza attenuante speciale, ma in ogni caso, come chiarito dalle sentenze da ultimo citate, è condizione di ammissibilità dell’accesso al rito. 3. Così esposte le coordinate interpretative, osserva, il Collegio, che la sentenza di patteggiamento emessa in violazione dei presupposti di accesso al rito, viola l’art. 13 bis comma 2, e dà luogo ad una pena illegittima, ma non integra una ipotesi di pena illegale secondo la definizione a cui sono pervenute le più recenti sentenze delle Sezioni Unite che hanno delineato compiutamente il perimetrato della pena illegale superando così la pronuncia Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019 Rv. 278014 – 01. Nella condivisione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'illegalità della pena, derivante da errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non di meno, non ricorre, nel caso di emissione di sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti di accesso al rito, come nel caso in esame, l’illegalità della pena per come delineatasi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite più recenti. 4. In particolare le S.U. Miraglia, che richiamando la precedente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n. 15498/2021 del 16.11.2020, RI – hanno affermato che è “pena illegale” quella pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale e che “il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardino la fase di cognizione, compresi i vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione;
quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se 7 fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase precedente (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01). Le Sezioni Unite Savini hanno affermato che l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01). In motivazione le Sezioni Unite Sacchettino hanno ribadito che «Il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, vale sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie, e comporta che pena legale sia soltanto quella prevista dall'ordinamento giuridico e non eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale;
esso opera sia in fase di cognizione che di esecuzione, e vieta l'esecuzione di una pena (anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria) che non trovi fondamento in una norma di legge, perché avulsa da una pretesa punitiva dello Stato, cfr. § 9.1. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01), principi successivamente ripresi e ribaditi da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, Rv. 285851 – 01. 5. Alla luce della nozione di pena illegale come delineata dalla Corte di cassazione, nella sua massima espressione, la pena applicata ai ricorrenti, in mancanza del presupposto per accesso al rito del patteggiamento, non ha comportato né un’applicazione di pena non prevista dall'ordinamento giuridico né una pena eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale. A fronte dei ripetuti interventi chiarificatori della Corte di cassazione, non sussiste alcun contrasto interpretativo la cui soluzione debba essere rimessa alle Sezioni Unite. Nel caso di specie, il titolo esecutivo si è formato regolarmente, cosicché la pena illegale applicata che integra una ipotesi di pena illegittima non illegale, non può essere sollevata davanti a giudice dell’esecuzione. Consegue che anche il motivo sulla confisca per illegalità derivata è infondato. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA TO DI NICOLA
lette le conclusioni del PG ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria di replica del difensore. 1. RT IT, RT MI, RT RI, AN IE, UO MI e ME OV LO, propongono, a mezzo del comune difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 10/07/2024, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale si chiedeva di dichiarare illegale e non Penale Sent. Sez. 3 Num. 15659 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA TO Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 01/04/2025 2 eseguibile la pena applicata, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., con sentenza in data 18/12/2019, passata in giudicato e la confisca con essa disposta, per mancanza di un valido titolo esecutivo, per essere stata emessa, la sentenza di patteggiamento, in presenza di contestazione del delitto di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in violazione dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. A sostegno dei ricorsi deducono tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 13 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 444 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomentano i ricorrenti che l'articolo 13 bis comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 stabilisce espressamente la preclusione al rito del patteggiamento in difetto di integrale pagamento del debito tributario e quanto ai reati dichiarativi distingue l'ipotesi della spontaneità del pagamento prima della formale conoscenza dell'avvio di ispezioni e verifiche o di attività di accertamento penale, che costituisce causa di non punibilità, dall'ipotesi del pagamento avvenuto successivamente, ma prima dell'apertura del dibattimento che consente di accedere al rito del patteggiamento beneficiando di una circostanza attenuante. Nel caso di specie, i ricorrenti, non avendo pagato integralmente il debito tributario prima della conoscenza, non potevano beneficiare della causa di non punibilità di cui all'articolo 13, dovendo viceversa trovare applicazione, in assenza altresì di pagamento posticipato, l'art. 13 bis comma 2, e quindi il divieto di accedere all’applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen.. Sarebbe evidente, allora, l'illegittimità del ragionamento dell'ordinanza impugnata che avrebbe richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui l'estinzione del debito tributario non rappresenterebbe un obbligo per poter accedere al rito alternativo, pronuncia in contrasto con altro orientamento secondo cui nei delitti dichiarativi l'adempimento del debito tributario costituisce conditio sine qua non per accedere al rito previsto. In presenza di contrasto interpretativo che è rilevante nel caso in esame, i ricorrenti chiedono l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 568 comma 4, 665, 670 cod.proc.pen. Argomentano i ricorrenti che l'accordo ratificato con la sentenza n. 1733/19 sarebbe frutto di valutazioni complessive sulle quali avrebbe influito anche il delitto di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per il quale l'accesso al patteggiamento era precluso in assenza dell'estinzione del debito tributario. Poiché l'accordo comprendeva un reato per cui è precluso il patteggiamento, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, non potrebbe ritenersi legittima l’applicazione di pena sol perché raggiunti, gli imputati, da altri reati per i quali sarebbe ammissibile il rito del patteggiamento, In ogni caso, sussisterebbe l'interesse a far valere l'illegalità della pena 3 applicata, illegalità che il giudice dell'esecuzione può rimuovere al pari del giudice della cognizione, atteso che dall'applicazione del patteggiamento è scaturita la confisca obbligatoria, da cui l'interesse dei ricorrenti alla rimozione della pena illegale inflitta con la sentenza in oggetto e la rimozione della confisca. In definitiva, la pena concordata sarebbe illegale perché scaturente da un accesso al rito del patteggiamento non consentito e dunque non era e non è eseguibile. Chiedono altresì la sospensione dell’esecuzione. 2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 5 e 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 444 e 676 cod.proc.pen. Deducono i ricorrenti l’illegalità della disposta confisca, conseguente ad una sentenza di applicazione di pena illegittima in quanto non avrebbe dovuto essere pronunciata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare e manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso, deducendo l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 13 bis comma 2 D.L.vo n. 74/2000 per l’ammissione al patteggiamento, sarebbe diretto ad ottenere la revoca della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., e con essa anche la revoca della confisca per illegalità derivata, situazione rispetto la quale i ricorrenti non avrebbero alcun interesse tenuto conto che non è consentita una reformatio in peius su ricorso del solo imputato che conseguirebbe dall’eliminazione della riduzione di pena e dei connessi benefici conseguenti al rito prescelto. Né sarebbe ravvisabile una ipotesi di pena illegale come delineata dalla più recenti pronunce delle Sezioni Unite. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato. Va rilevato che nei confronti dei ricorrenti è stata emessa sentenza, su accordo sulle parti, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 512 bis cod.pen., artt. 4 e 4 bis della legge n. 401 del 1989, artt. 73 e 75 del d.Lgs n. 159 del 2011, 640 comma 2 n. 1 cod.pen. art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in data 18/12/2019, irrevocabile. Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 640 quater cod.pen. e art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. I ricorrenti hanno adito il giudice dell’esecuzione sostenendo l’illegalità della pena patteggiata per effetto della mancanza dei presupposti, di cui all’art. 13 bis comma 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per accedere al rito, con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo per eseguire la pena e la confisca disposta in conseguenza. 2. Occorre brevemente esporre il quadro normativo di riferimento. 4 L'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dal d.lvo n. 158 del 2015, prevede che "per i delitti di cui al presente decreto (al d.lgs. n. 74 del 2000) l’applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti), nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. La norma, dunque, la salva l'applicazione delle ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. L’art. 11 del decreto n. 158/2015 aveva sostituito il previgente art. 13 del d. lgs. n. 74/2000. Nello specifico, aveva introdotto l'estinzione del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) come causa di non punibilità per un significativo elenco di reati, secondo però diverse scansioni temporali. L’adempimento del tributo estingue i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10-bis), omesso versamento Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1), qualora avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. I reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) sono non punibili se il debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) è stato estinto mediante il pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione previsto per il periodo di imposta successivo a condizione però che il ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L'art. 39, comma 1, lett. q-bis), d. n. 124 del 2019 ha modificato l'art.13 d.l. n. 74 del 2000, che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del pagamento del debito tributario, ha aggiunto - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico - quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000). L’art. 12 del decreto legislativo n.158/2015 ha inserito nel corpo del d. lgs. 74/2000 l’art. 13-bis, rubricata con il titolo “circostanze attenuanti” al primo comma che l’eventuale estinzione del debito tributario intervenuta prima dell’apertura del dibattimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie), fuori dai casi in cui integra la causa di non punibilità, è circostanza attenuante ad effetto speciale 5 (riduzione sino alla metà della sanzione edittale) ed esclude l’applicazione delle pene accessorie ex art. 12. La giurisprudenza di legittimità, per quanto qui di rilievo, ha chiarito che il pagamento del debito tributario, quale condizione di accesso al rito del patteggiamento opera con effetti diversi a seconda della scansione temporale in cui interviene e segnatamente: l’integrale pagamento del debito prima dell’apertura del dibattimento per i delitti di cui agli artt. 10 – bis, 10- ter e 10 quater, operando quale causa di non punibilità, esula dai presupposti di ammissibilità con la conseguenza che in assenza di pagamento l’accesso al rito sarà sempre possibile (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, TA, Rv. 281709 – 01 in motivazione). La sentenza TA ha affermato che la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento. Quanto ai reati dichiarativi, dunque, la questione dei rapporti tra adempimento del debito tributario (comprese sanzioni amministrative ed interessi) è stata affrontata dalla sentenza Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, TI ME MI Rv. 277897 che ha affermato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena è in tal caso ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, TI ME MI Rv. 277897; Sez. 3, n. 26529 del 24/06/2022, Zaniboni). Da cui la conclusione, nella citata TI, secondo cui l’accesso a rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, viceversa, in caso di mancato pagamento del debito tributario è precluso l’accesso al rito del patteggiamento. Laddove queste condizioni non si 6 perfezionino - e nei confronti del contribuente sia esercitata l'azione penale - una successiva condotta riparatoria che si concretizzi nell'adempimento del debito tributario, delle sanzioni e degli interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, varrà invece a ridurre il disvalore penale del fatto, consentendo di fruire della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, e di accedere al rito premiale. Il rito speciale previsto dall'art. 444 e ss. cod. proc. pen. è, dunque, ammissibile, per i reati dichiarativi, solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, circostanze in difetto delle quali danno luogo ad una applicazione di pena illegale per effetto della diminuente del rito in assenza dei presupposti necessari (Sez. 3, Sentenza n. 47287 del 02/10/2019, TI, Rv. 277897 – 01). Il pagamento del debito tributario, dunque, operando diversamente secondo le scansioni temporali previste dalla norma, o come causa di non punibilità o come circostanza attenuante speciale, ma in ogni caso, come chiarito dalle sentenze da ultimo citate, è condizione di ammissibilità dell’accesso al rito. 3. Così esposte le coordinate interpretative, osserva, il Collegio, che la sentenza di patteggiamento emessa in violazione dei presupposti di accesso al rito, viola l’art. 13 bis comma 2, e dà luogo ad una pena illegittima, ma non integra una ipotesi di pena illegale secondo la definizione a cui sono pervenute le più recenti sentenze delle Sezioni Unite che hanno delineato compiutamente il perimetrato della pena illegale superando così la pronuncia Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019 Rv. 278014 – 01. Nella condivisione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'illegalità della pena, derivante da errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non di meno, non ricorre, nel caso di emissione di sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti di accesso al rito, come nel caso in esame, l’illegalità della pena per come delineatasi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite più recenti. 4. In particolare le S.U. Miraglia, che richiamando la precedente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n. 15498/2021 del 16.11.2020, RI – hanno affermato che è “pena illegale” quella pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale e che “il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardino la fase di cognizione, compresi i vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione;
quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se 7 fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase precedente (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01). Le Sezioni Unite Savini hanno affermato che l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01). In motivazione le Sezioni Unite Sacchettino hanno ribadito che «Il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, vale sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie, e comporta che pena legale sia soltanto quella prevista dall'ordinamento giuridico e non eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale;
esso opera sia in fase di cognizione che di esecuzione, e vieta l'esecuzione di una pena (anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria) che non trovi fondamento in una norma di legge, perché avulsa da una pretesa punitiva dello Stato, cfr. § 9.1. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01), principi successivamente ripresi e ribaditi da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, Rv. 285851 – 01. 5. Alla luce della nozione di pena illegale come delineata dalla Corte di cassazione, nella sua massima espressione, la pena applicata ai ricorrenti, in mancanza del presupposto per accesso al rito del patteggiamento, non ha comportato né un’applicazione di pena non prevista dall'ordinamento giuridico né una pena eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale. A fronte dei ripetuti interventi chiarificatori della Corte di cassazione, non sussiste alcun contrasto interpretativo la cui soluzione debba essere rimessa alle Sezioni Unite. Nel caso di specie, il titolo esecutivo si è formato regolarmente, cosicché la pena illegale applicata che integra una ipotesi di pena illegittima non illegale, non può essere sollevata davanti a giudice dell’esecuzione. Consegue che anche il motivo sulla confisca per illegalità derivata è infondato. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA TO DI NICOLA