Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Non può desumersi dall'art. 22 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, un diritto del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al computo delle mensilità supplementari, e della tredicesima mensilità in particolare, in sede di determinazione della retribuzione spettante durante le ferie annuali, benché il riferimento della citata disposizione a "stipendio o paga ed indennità fisse" rappresenti un parametro minimo inderogabile anche per la contrattazione collettiva; infatti, la tredicesima mensilità concettualmente presuppone e si aggiunge a dodici mensilità base, considerate come erogate indifferentemente in periodi di ferie o di normale attività lavorativa: pertanto, anche se si individua nella mensilità aggiuntiva una somma di quote differite di retribuzione mensile, tali quote si riferiscono indifferentemente ai due indicati periodi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG IN, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI POMAR, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1403/94 del Tribunale di PALERMO, depositata il 22/02/95 R.G.N.320/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/98 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14. 8. 92 il Pretore di Palermo dichiarava il diritto di NI RA, già dipendente dell'A.S.T. - Azienda Siciliana Trasporti, alla riliquidazione dell'indennità di anzianità con il computo di premio di incentivazione, indennità guida turni, "supernastro lavorativo", compenso per lavoro straordinario, e condannava l'Azienda a corrispondere al lavoratore la somma di lire 8.568.768 a titolo di riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata sino al 31.5.82, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Proponeva appello il RA. Resisteva l'A.S.T. e proponeva a sua volta appello incidentale.
Con sentenza del 22.2.95 il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto del RA alla riliquidazione del trattamento di fine di rapporto anche per il periodo successivo al 31.5.82 con il computo del compenso per lavoro straordinario, del premio di incentivazione e del "supernastro", nonché il diritto del medesimo al computo della retribuzione feriale dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, condannando l'Azienda al pagamento delle differenze risultanti da tali computi.
Considerava il Tribunale, in ordine alla retribuzione feriale, che ai sensi dell'art. 22 del R.D. n. 148/1931, non derogabile dalla contrattazione collettiva, "gli agenti, compiuto un anno di servizio, hanno diritto di fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse", e che devono ritenersi fissi gli emolumenti la cui corresponsione è in astratto prevista come costante, sia nella misura che nel tempo, a prescindere dalle concrete modalità della prestazione lavorativa;
connotato, questo, presente nelle mensilità aggiuntive.
Avverso la decisione del Tribunale l'A.S.T. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo illustrato da memoria. Resiste il RA con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi violazione dell'art. 22 R.D. n.148/1931 e degli artt. 36 Cost., 2099, 2109, 1362 e segg. Cod.civ., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, si deduce:
- che la remunerazione dovuta ai lavoratori per le ferie deve coincidere con la retribuzione normale, la quale è definita dall'accordo nazionale 12.3.80 senza menzione delle mensilità aggiuntive;
- che le indennità fisse di cui all'art. 22 del R.D. del 1931 consistono negli emolumenti accessori spettanti ai lavoratori ad integrazione e con la cadenza della retribuzione ordinaria;
- che, seguendo la tesi del Tribunale, il lavoratore verrebbe a percepire incomprensibilmente durante il periodo feriale una remunerazione superiore a quella percepita durante i periodi di lavoro, e comunque ratei di mensilità aggiuntive già percepiti per lo stesso titolo (in misura integrale alla scadenza fissata, o "pro rata" in caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno) con una inammissibile duplicazione delle stesse indennità. Il motivo è fondato.
Il collegio condivide la lettura dell'art. 22 del R.D. n.148/1931 compiuta dal Tribunale: se l'art.1, comma 2, del decreto rimette alla contrattazione collettiva la determinazione degli stipendi o paghe come delle indennità fisse, gli uni e le altre devono, una volta determinati, rientrare nella retribuzione feriale. Inteso il rinvio all'autonomia collettiva come esteso all'integrale determinazione di importo e/o composizione della remunerazione per il periodo di congedo annuale l'art. 22 rimarrebbe, infatti, totalmente privo di contenuto precettivo. Pone, invece, un limite all'autonomia collettiva nel senso che essa, se può incrementare detta remunerazione nella misura o nelle voci che la compongono, non può portarla al di sotto di un minimo costituito, oltre che dallo stipendio o paga, dai compensi qualificabili - per i loro tratti obiettivi e non semplicemente per la denominazione adottata nei contratti - come indennità fissa.
Non può però convenirsi con il giudice di appello sull'inclusione tra le indennità fisse delle mensilità aggiuntive, e ciò non solo per motivi terminologici (la tredicesima mensilità è nata come gratifica natalizia, come tale difficilmente riconducibile alla nozione, tendenzialmente legata a tratti propri della prestazione lavorativa, di indennità) ma anche, e soprattutto, perché all'espressione "indennità fisse" deve essere attribuito un significato compatibile con il contesto, e cioè con le caratteristiche della retribuzione che le indennità stesse è destinata a comprendere.
Ora, la previsione nel citato art. 22 dello "stipendio o paga" indica che il dipendente in congedo deve essere remunerato come se lavorasse e cioè, salvi gli emolumenti legati alla presenza effettiva, con riferimento ai compensi erogati durante la normale attività di lavoro ed alla loro periodicità. Per indennità fisse vanno quindi intese, come esattamente rilevato dalla ricorrente, quelle stabilmente corrisposte con la cadenza propria dello stipendio o paga, ferma restando la maturazione durante il periodo di ferie del diritto ai compensi (non legati alla presenza sul luogo di lavoro) erogati con cadenza più ampia.
La struttura generale della retribuzione è infatti in rapporto di priorità logica rispetto a quella della remunerazione del congedo annuale: se la prima comprende, oltre la paga settimanale o lo stipendio mensile, anche emolumenti corrisposti con periodicità annua, questi sono già percepiti dal lavoratore alla scadenza stabilita e non vi e alcun criterio che ne imponga l'erogazione pro - quota una seconda volta nel periodo di ferie.
In particolare, la tredicesima mensilità presuppone e si aggiunge a dodici mensilità; mensilità considerate quindi come erogate indifferentemente in periodi di ferie e di normale attività lavorativa. Anche se si individua nella mensilità aggiuntiva una somma di quote differite di retribuzione mensile, tali quote si riferiscono pertanto indifferentemente ai due periodi (cfr. Cass. nn. 7860/86, 614/84, 3195/77) Va in conclusione ribadito, sia pure con diversa motivazione, il principio ripetutamente affermato da questa Corte (v. ad es. Cass. 7902/97, 8845/96, 5935/96), secondo il quale il computo di ratei di mensilità aggiuntive nella retribuzione feriale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto non può essere fondato sull'art. 22 del R.D. del 1931.
Detto computo può essere stabilito dalla contrattazione collettiva, che il Tribunale non ha però esaminato.
Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999