Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5899
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Sentenza 14 giugno 1999

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Non può desumersi dall'art. 22 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, un diritto del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al computo delle mensilità supplementari, e della tredicesima mensilità in particolare, in sede di determinazione della retribuzione spettante durante le ferie annuali, benché il riferimento della citata disposizione a "stipendio o paga ed indennità fisse" rappresenti un parametro minimo inderogabile anche per la contrattazione collettiva; infatti, la tredicesima mensilità concettualmente presuppone e si aggiunge a dodici mensilità base, considerate come erogate indifferentemente in periodi di ferie o di normale attività lavorativa: pertanto, anche se si individua nella mensilità aggiuntiva una somma di quote differite di retribuzione mensile, tali quote si riferiscono indifferentemente ai due indicati periodi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5899
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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