Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11886 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SE ONE LA1 188 6/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi S. g.r Magistrati: R.G.N.15864/99 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cron. 25768 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud. 13/12/02 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
LA NG intimata avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4742 depositata il 15 maggio 1999 (R.G. lavoro n. 745/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio 4229 Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Atilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano NG NU conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro, chiedendo che fosse accertato il suo stato di invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 45%, al fine dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio. Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il giudice adito accoglieva il ricorso con sentenza del 15 giugno 1998, poi confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 15 maggio 1999. Nel respingere l'impugnazione del Ministero, il giudice del gravame, dopo avere richiamato le disposizioni del d.P.R. n. 698 del 1994 relative alla introduzione del doppio regime in tema di procedimenti per il riconoscimento delle minorazioni civili e di concessione dei benefici economici, ha evidenziato, per quanto ancora rileva 2 che, in ordine all'accertamento in questa sede, minorazioni e per il caso di sanitario delle autonoma impugnativa avverso le relative decisioni delle competenti commissioni mediche, unico legittimato passivo è il Ministero del Tesoro, in quanto organo direttamente responsabile dell'esito dell'accertamento. Di questa sentenza 1'Amministrazione soccombente ha chiesto la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi. L'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Sui primi due motivi di ricorso, con i quali Ministero ha denunciato il difetto di il giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla presente controversia, si sono pronunciate, in quanto funzionalmente competenti, le Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 13665 del 18 settembre 2002, li ha rigettati, rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri due motivi. Con le altre censure, che restano da esaminare dopo la suddetta pronuncia, l'Amministrazione del 3 Tesoro denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 260 del 1958, degli artt. 99, 100 e 101 cod. proc. civ., dell'art. 2907 cod. civ. e dell'art. 24 Cost. (terzo motivo) e vizio di (quarto motivo). Deduce il propriomotivazione difetto di legittimazione passiva, in quanto le competenze ad essa demandate dal d.P.R. n. 698 del 1994 in materia di accertamento sanitario dell'invalidità civile, attraverso la previsione di due distinti iter procedimentali, si risolvono nell'ambito della normativa dell'assistenza e dell'invalidità civile, ed. in quanto esulano da tale competenza, gli accertamenti diretti alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento, diversa essendo la normativa in ordine a tale iscrizione che ha altre finalità (non assistenziali), ed dovendo gli accertamenti inserirsi, senza assumere un autonomo rilievo, in uno specifico procedimento. Le censure, che vanno trattate congiuntamente, in quanto propongono la medesima questione, sono fondate. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto 4 soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482 (sostituita dalla legge 12 marzo 1999 n. 68), deve essere proposta nei confronti del Ministero del lavoro (v. sentenze 8 aprile 2002 n. 5001 e 10 maggio 2002 n. 6479), e tale principio deve essere qui ribadito, poiché, all'epoca dei fatti per cui è causa - ed anteriormente all'attribuzione alle regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 497 -, soltanto il Ministero del Lavoro era tenuto ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro convenuto in giudizio, integrando una ipotesi in cui il giudizio promosso non poteva essere proseguito, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 382 cod. proc. civ. (v. ex plurimis: Cass. 17 dicembre 2001 n. 15893, 6 marzo 2000 n. 2517). Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dell'intero 5 processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, e, in relazione alle censure accolte, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione e delle precedenti fasi di merito. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002 e il 44 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Антошавамогра Vinceuso Freske IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi - 6 AGO 2003 CANCELLCHEChere paid 6