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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 59-quinquies. (Attivita' in uno Stato terzo) 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all' ((IVASS)) .
2. L' ((IVASS)) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.
2. L' ((IVASS)) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.
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- 1. le modifiche in GUValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 9 gennaio 2026 · 1
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.5 del 08 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e che abroga la Direttiva 2002/65/CE. Il decreto attua l'art. 6 della legge delega n. 91/2025, che contiene i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva in questione; è composto da 6 articoli, che modificano il Codice del Consumo, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) ed il Codice delle Assicurazioni Private (CAP): l'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), …
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