Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/02/2026, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8234 del 2025, proposto da
IA EC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Alessandra M. Pinto, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio opposto dall'Amministrazione resistente all'istanza inoltrata con domanda N. 39728 del 07/6/2024, con cui la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (Romania), in data 14/05/2024, di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso A018 e A019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza presentata in data 7 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero (Romania), in data 14/05/2024, di abilitazione all’insegnamento per classe di concorso A018 e A019.
Con memoria in data 13 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito della definitiva conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con la domanda del 7 giugno 2024.
Il Collegio prende atto di quanto richiesto dal difensore di parte ricorrente e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ET |
IL SEGRETARIO