Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1093
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti propedeutici e conseguente carenza di motivazione

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio documenti informatici con firma digitale (.p7m), la cui natura di originale informatico è intrinseca al formato stesso, garantendo autenticità, integrità e riferibilità. Le cartelle sono inoltre divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla questione del potere di firma del funzionario sottoscrittore

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale non necessita di sottoscrizione, né in formato analogico né in formato digitale, poiché è un atto prodotto in conformità ad un modello ministeriale a contenuto vincolato, la cui riferibilità all'organo emittente è garantita dalla procedura di formazione e notifica.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica effettuata tramite PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri

    La notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie, l'indirizzo PEC utilizzato reca inequivocabilmente il dominio istituzionale e la società ha ricevuto l'atto, ne ha avuto piena conoscenza e ha tempestivamente proposto opposizione, esercitando compiutamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sui crediti azionati per insufficiente specificazione del credito nel pignoramento

    L'atto di pignoramento contiene l'indicazione analitica delle cartelle presupposte, con i rispettivi numeri e date di notifica, il dettaglio delle singole voci componenti il credito, l'importo complessivo e l'indicazione del rapporto finanziario con il terzo pignorato. La cartella esattoriale emessa in forza di atti impositivi definitivi non necessita di autonoma motivazione, dovendosi intendere già conosciuta la pretesa fiscale iscritta a ruolo.

  • Rigettato
    Illegittimità della condanna alle spese legali

    L'Agenzia delle Entrate si è costituita con il patrocinio di un avvocato iscritto all'albo, pertanto il presupposto per l'esclusione delle spese invocato dall'appellante non sussiste. La questione di incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 è manifestamente infondata, poiché la norma applica il principio generale della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1093
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1093
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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