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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4705/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 09784202300019302001 IRPEF-ALTRO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società Srl impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 5221 del 18.04.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi e relativo a tre cartelle di pagamento. L'appellante articolava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) mancata notifica degli atti propedeutici e conseguente carenza di motivazione, censurando la sentenza per aver ritenuto provata la regolarità delle notifiche sulla scorta di documenti prodotti in fotocopia semplice senza conformità;
2) omessa pronuncia sulla questione del potere di firma del funzionario sottoscrittore;
3) inesistenza della notifica effettuata tramite PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri, con ampia argomentazione normativa e giurisprudenziale di merito;
4) carenza di motivazione sui crediti azionati per insufficiente specificazione del credito nel pignoramento;
5) illegittimità della condanna alle spese legali. Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le difese già articolate in primo grado e producendo nuovamente tutta la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e del pignoramento. Questa Corte Con provvedimento del 10/12/2024, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e argomentazioni difensive, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1. Preliminarmente si ritiene di affrontare il terzo motivo e secondo motivo di impugnazione per la rilevanza assorbente degli altri motivi di impugnazione.
1.1. L'appellante sostiene che la notifica degli atti tributari effettuata dall'Agente della Email_3riscossione mediante l'indirizzo PEC “ ”, non iscritto nei pubblici registri (IPA, REGINDE, INIPEC), sarebbe giuridicamente inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. A sostegno della propria tesi, richiama l'art.
3-bis della L. n. 53/1994, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 e plurima giurisprudenza di merito. La censura non può trovare accoglimento alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide e fa propria.
1.2. In primo luogo, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dell'atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario – ossia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario – ma non anche del mittente.
1.3. Nel caso di specie, l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agente della riscossione Email_3( ) reca inequivocabilmente il dominio
“pec.agenziariscossione.gov.it”, dal quale è chiaramente e immediatamente evincibile la provenienza istituzionale dell'atto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La società appellante ha effettivamente ricevuto l'atto, ne ha avuto piena conoscenza e ha tempestivamente proposto opposizione, dimostrando in modo incontrovertibile di aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Né, peraltro, l'appellante ha mai allegato o dimostrato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla ricezione della notifica dall'indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri, limitandosi a dedurre un vizio meramente formale privo di qualsivoglia ricaduta sostanziale.
2. L'appellante sostiene che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento in formato
.pdf, anziché in formato. p7m con firma digitale, sarebbe nulla per violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 in quanto solo il formato. p7m garantirebbe l'identificabilità del mittente, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico.
2.1. La censura è destituita di fondamento alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.2. In primo luogo, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato l'equivalenza giuridica dei formati .pdf (PAdES) e. p7m (CAdES) ai fini della firma digitale, in conformità al Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) in quanto il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare in contrario (Cass. n. 18387/2024; Cass. n. 30922/2024; Cass. n. 14081/2025).
2.3. In secondo luogo, è pacifico che la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione, né in formato analogico né in formato digitale e l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, poiché essa costituisce un atto prodotto in conformità ad un modello ministeriale a contenuto vincolato, la cui riferibilità all'organo emittente è garantita dalla procedura di formazione e notifica (Cass. n. 19327/2024).
2.4. Inoltre, quand'anche si volesse ipotizzare un'irregolarità formale della notifica, opera il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., richiamato per il tramite degli artt. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di specie, la società appellante ha ricevuto gli atti, ne ha avuto piena cognizione e ha proposto impugnazione, dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica. Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione è privo di fondamento.
3. Il primo motivo va respinto. L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto provata la regolarità delle notifiche delle cartelle sulla scorta di documenti prodotti in fotocopia semplice senza conformità. La censura è priva di pregio. Dall'esame degli atti del giudizio, risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio, sia in primo grado che nel presente grado, la seguente documentazione, munita di attestazione di conformità: le cartelle di pagamento in formato .pdf.p7m (allegati 5/6, 7/8, 9/10 in primo grado;
allegati 6, 8, 10 in appello); le ricevute di consegna PEC in formato .eml.p7m, attestanti la regolare notifica delle cartelle alle date indicate;
l'atto di pignoramento presso terzi in formato .pdf.p7m con relativa ricevuta di notifica PEC;
l'estratto di ruolo.
3.1. Trattasi di documenti informatici con firma digitale (.p7m), la cui natura di originale informatico è intrinseca al formato stesso. Il formato. p7m, contenente una “busta crittografica” che incorpora il documento e la firma digitale del suo autore, garantisce l'autenticità, l'integrità e la riferibilità del documento al soggetto firmatario. Pertanto, la produzione in giudizio di tali documenti è idonea a costituire piena prova della regolare notifica delle cartelle.
3.2. Inoltre, va rilevato che le tre cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 14/10/2022, il 20/10/2022 e il 04/05/2023, e non sono state opposte nei termini di legge (60 giorni dalla notifica ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992). L'opposizione è stata proposta solo il 27/09/2023, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi avvenuta il 07/09/2023, dunque ben oltre i termini decadenziali. Le cartelle sono pertanto divenute inoppugnabili e non suscettibili di riesame sotto alcun profilo, né in punto di merito né in punto di regolarità formale delle notifiche.
4. Il quarto motivo è infondato. L'appellante contesta l'insufficiente specificazione del credito nell'atto di pignoramento, che indicherebbe solo la generica dicitura “€ 10.348,84 per Tributi/entrate”, senza ulteriori specificazioni.
4.1. La censura è smentita dall'esame dell'atto impugnato, dal quale risulta che il pignoramento contiene: l'indicazione analitica delle tre cartelle presupposte, con i rispettivi numeri e le date di notifica;
il dettaglio delle singole voci componenti il credito (tributi/entrate, interessi di mora, sanzioni civili, oneri di riscossione, spese esecutive, diritti di notifica); l'importo complessivo di euro 10.604,88; l'indicazione del rapporto finanziario intrattenuto dal debitore con il terzo pignorato.
4.2. La cartella esattoriale emessa in forza di atti impositivi definitivi non necessita di autonoma motivazione, dovendosi intendere già conosciuta la pretesa fiscale iscritta a ruolo. A maggior ragione, l'atto di pignoramento, quale atto esecutivo successivo, soddisfa l'onere di specificazione del credito mediante il rinvio alle cartelle presupposte, regolarmente notificate e non opposte.
5. Il quinto motivo è infondato. L'appellante contesta la legittimità della condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, invocando l'ordinanza Cass. n. 27444/2020, che esclude la condanna alle spese quando l'Agenzia sia stata in giudizio senza il ministero di difensore.
5.1. La censura è infondata in fatto. Dall'esame degli atti processuali risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita, sia in primo grado che nel presente grado di Difensore_2appello, con il patrocinio dell'Avv. , iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Enna, difensore tecnico appartenente alla categoria di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il presupposto invocato dall'appellante
– ossia la mancanza di difensore iscritto all'albo – non ricorre nel caso di specie.
5.2. Quanto all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, la questione è manifestamente infondata, atteso che la norma si limita ad applicare al processo tributario il principio generale della soccombenza vigente nell'ordinamento processuale, senza alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo di cui agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La questione, per le ragioni esposte, non merita di essere rimessa alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in euro 1.800,00 da porsi a carico dell'appellante. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4705/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 09784202300019302001 IRPEF-ALTRO 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società Srl impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 5221 del 18.04.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi e relativo a tre cartelle di pagamento. L'appellante articolava i seguenti motivi d'impugnazione:
1) mancata notifica degli atti propedeutici e conseguente carenza di motivazione, censurando la sentenza per aver ritenuto provata la regolarità delle notifiche sulla scorta di documenti prodotti in fotocopia semplice senza conformità;
2) omessa pronuncia sulla questione del potere di firma del funzionario sottoscrittore;
3) inesistenza della notifica effettuata tramite PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri, con ampia argomentazione normativa e giurisprudenziale di merito;
4) carenza di motivazione sui crediti azionati per insufficiente specificazione del credito nel pignoramento;
5) illegittimità della condanna alle spese legali. Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le difese già articolate in primo grado e producendo nuovamente tutta la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e del pignoramento. Questa Corte Con provvedimento del 10/12/2024, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e argomentazioni difensive, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1. Preliminarmente si ritiene di affrontare il terzo motivo e secondo motivo di impugnazione per la rilevanza assorbente degli altri motivi di impugnazione.
1.1. L'appellante sostiene che la notifica degli atti tributari effettuata dall'Agente della Email_3riscossione mediante l'indirizzo PEC “ ”, non iscritto nei pubblici registri (IPA, REGINDE, INIPEC), sarebbe giuridicamente inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. A sostegno della propria tesi, richiama l'art.
3-bis della L. n. 53/1994, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 e plurima giurisprudenza di merito. La censura non può trovare accoglimento alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide e fa propria.
1.2. In primo luogo, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dell'atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario – ossia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario – ma non anche del mittente.
1.3. Nel caso di specie, l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agente della riscossione Email_3( ) reca inequivocabilmente il dominio
“pec.agenziariscossione.gov.it”, dal quale è chiaramente e immediatamente evincibile la provenienza istituzionale dell'atto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La società appellante ha effettivamente ricevuto l'atto, ne ha avuto piena conoscenza e ha tempestivamente proposto opposizione, dimostrando in modo incontrovertibile di aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Né, peraltro, l'appellante ha mai allegato o dimostrato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla ricezione della notifica dall'indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri, limitandosi a dedurre un vizio meramente formale privo di qualsivoglia ricaduta sostanziale.
2. L'appellante sostiene che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento in formato
.pdf, anziché in formato. p7m con firma digitale, sarebbe nulla per violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 in quanto solo il formato. p7m garantirebbe l'identificabilità del mittente, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico.
2.1. La censura è destituita di fondamento alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.2. In primo luogo, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato l'equivalenza giuridica dei formati .pdf (PAdES) e. p7m (CAdES) ai fini della firma digitale, in conformità al Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) in quanto il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare in contrario (Cass. n. 18387/2024; Cass. n. 30922/2024; Cass. n. 14081/2025).
2.3. In secondo luogo, è pacifico che la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione, né in formato analogico né in formato digitale e l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, poiché essa costituisce un atto prodotto in conformità ad un modello ministeriale a contenuto vincolato, la cui riferibilità all'organo emittente è garantita dalla procedura di formazione e notifica (Cass. n. 19327/2024).
2.4. Inoltre, quand'anche si volesse ipotizzare un'irregolarità formale della notifica, opera il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., richiamato per il tramite degli artt. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di specie, la società appellante ha ricevuto gli atti, ne ha avuto piena cognizione e ha proposto impugnazione, dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica. Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione è privo di fondamento.
3. Il primo motivo va respinto. L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto provata la regolarità delle notifiche delle cartelle sulla scorta di documenti prodotti in fotocopia semplice senza conformità. La censura è priva di pregio. Dall'esame degli atti del giudizio, risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio, sia in primo grado che nel presente grado, la seguente documentazione, munita di attestazione di conformità: le cartelle di pagamento in formato .pdf.p7m (allegati 5/6, 7/8, 9/10 in primo grado;
allegati 6, 8, 10 in appello); le ricevute di consegna PEC in formato .eml.p7m, attestanti la regolare notifica delle cartelle alle date indicate;
l'atto di pignoramento presso terzi in formato .pdf.p7m con relativa ricevuta di notifica PEC;
l'estratto di ruolo.
3.1. Trattasi di documenti informatici con firma digitale (.p7m), la cui natura di originale informatico è intrinseca al formato stesso. Il formato. p7m, contenente una “busta crittografica” che incorpora il documento e la firma digitale del suo autore, garantisce l'autenticità, l'integrità e la riferibilità del documento al soggetto firmatario. Pertanto, la produzione in giudizio di tali documenti è idonea a costituire piena prova della regolare notifica delle cartelle.
3.2. Inoltre, va rilevato che le tre cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 14/10/2022, il 20/10/2022 e il 04/05/2023, e non sono state opposte nei termini di legge (60 giorni dalla notifica ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992). L'opposizione è stata proposta solo il 27/09/2023, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi avvenuta il 07/09/2023, dunque ben oltre i termini decadenziali. Le cartelle sono pertanto divenute inoppugnabili e non suscettibili di riesame sotto alcun profilo, né in punto di merito né in punto di regolarità formale delle notifiche.
4. Il quarto motivo è infondato. L'appellante contesta l'insufficiente specificazione del credito nell'atto di pignoramento, che indicherebbe solo la generica dicitura “€ 10.348,84 per Tributi/entrate”, senza ulteriori specificazioni.
4.1. La censura è smentita dall'esame dell'atto impugnato, dal quale risulta che il pignoramento contiene: l'indicazione analitica delle tre cartelle presupposte, con i rispettivi numeri e le date di notifica;
il dettaglio delle singole voci componenti il credito (tributi/entrate, interessi di mora, sanzioni civili, oneri di riscossione, spese esecutive, diritti di notifica); l'importo complessivo di euro 10.604,88; l'indicazione del rapporto finanziario intrattenuto dal debitore con il terzo pignorato.
4.2. La cartella esattoriale emessa in forza di atti impositivi definitivi non necessita di autonoma motivazione, dovendosi intendere già conosciuta la pretesa fiscale iscritta a ruolo. A maggior ragione, l'atto di pignoramento, quale atto esecutivo successivo, soddisfa l'onere di specificazione del credito mediante il rinvio alle cartelle presupposte, regolarmente notificate e non opposte.
5. Il quinto motivo è infondato. L'appellante contesta la legittimità della condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, invocando l'ordinanza Cass. n. 27444/2020, che esclude la condanna alle spese quando l'Agenzia sia stata in giudizio senza il ministero di difensore.
5.1. La censura è infondata in fatto. Dall'esame degli atti processuali risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita, sia in primo grado che nel presente grado di Difensore_2appello, con il patrocinio dell'Avv. , iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Enna, difensore tecnico appartenente alla categoria di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il presupposto invocato dall'appellante
– ossia la mancanza di difensore iscritto all'albo – non ricorre nel caso di specie.
5.2. Quanto all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, la questione è manifestamente infondata, atteso che la norma si limita ad applicare al processo tributario il principio generale della soccombenza vigente nell'ordinamento processuale, senza alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo di cui agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La questione, per le ragioni esposte, non merita di essere rimessa alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in euro 1.800,00 da porsi a carico dell'appellante. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN