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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 04 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3557/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...], C.F: , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Catena, via Dottor Antonino Ferlito n.5, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Silvana Mariotti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 10.04.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500003503000 ed il sottostante avviso di addebito n.
59220180002807749. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito oggi opposto solo a seguito della notifica comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta in data 05.03.2025. Ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti azionati, stante l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
nonché la prescrizione perfezionatasi, anche, successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recato dagli atti oggi opposti;
Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
Conseguentemente, annullare e/o revocare, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 24.10.2025, l' , che ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 carenza di legittimazione passiva, stante la sua estraneità all'attività esecutiva e/o comunque successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Ha precisato che le contestazioni relative alla comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di atto posto in essere dal
, devono essere rivolte solo a quest'ultimo. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Ha dedotto la carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla eccezione di prescrizione successiva, in merito alla quale unico legittimato sarebbe il Concessionario per la riscossione. Ha, comunque, contestato l'eccezione di prescrizione rappresentando che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione, dettata dalla normativa emergenziale covid 19. Ha concluso chiedendo: preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Nel CP_1 merito: Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione riconoscendo ed affermando la sussistenza dei crediti recati dall'avviso di addebito oggetto di opposizione e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa. In subordine, in caso di annullamento CP_ dell'avviso di addebito, accertato in corso di causa il diritto dell' resistente, condannare il ricorrente al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed accessori.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne l' , in caso di accertata prescrizione del credito intervenuta in data successiva a quella di notifica CP_1 dell'avviso di addebito, stante la sua carenza di legittimazione passiva ed estraneità rispetto alla attività del Concessionario.
Con provvedimento del 18.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 04.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' CP_1 resistente., In merito si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente va ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e all'interruzione dei termini di prescrizione chiesto dall' , avuto riguardo alla genericità della formulata istanza non riferita ad atti determinati CP_1
e specificamente individuati e la cui esistenza non è certa.
3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, l'avviso di ricevimento dal quale è dato Controparte_4 evincere la regolare e valida notifica, dell'avviso di addebito impugnato, in data 28.06.2018.
Deve ritersi infondata e va pertanto rigettata l'eccezione di invalidità della notifica, per omesso invio della CAN, formulata da parte ricorrente con le note depositate il 17.11.2025,.
Si osserva che l'avviso di addebito risulta notificato direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”. L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della
L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto, per il recapito delle raccomandate in questione, trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Non ha, quindi, alcuna incidenza invalidante la ricezione della raccomandata da parte di un terzo nella veste di “ricevente l'atto recapitato”.
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato la legittimità dell'atto, anche laddove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile “poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. è eventualmente impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. (v. Cass 11708 2011).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, nè ha sollevato contestazioni circa l'indirizzo cui la notifica è stata inviata. L'avviso di addebito deve quindi ritenersi validamente notificato.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 10.04.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta il 28.06.2018, il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, sarebbe venuto alla sua naturale scadenza in data
28.06.2023. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da
COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo
311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500003503000, oggetto di impugnazione, incontestatamente, avvenuta il 05.03.2025 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n. 59220180002807749
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 59220180002807749 e, per l'effetto dichiara insussistente CP_ il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente allo stesso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 5 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 04 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3557/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...], C.F: , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Catena, via Dottor Antonino Ferlito n.5, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Silvana Mariotti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 10.04.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500003503000 ed il sottostante avviso di addebito n.
59220180002807749. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito oggi opposto solo a seguito della notifica comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta in data 05.03.2025. Ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti azionati, stante l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
nonché la prescrizione perfezionatasi, anche, successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recato dagli atti oggi opposti;
Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
Conseguentemente, annullare e/o revocare, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 24.10.2025, l' , che ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 carenza di legittimazione passiva, stante la sua estraneità all'attività esecutiva e/o comunque successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Ha precisato che le contestazioni relative alla comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di atto posto in essere dal
, devono essere rivolte solo a quest'ultimo. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Ha dedotto la carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla eccezione di prescrizione successiva, in merito alla quale unico legittimato sarebbe il Concessionario per la riscossione. Ha, comunque, contestato l'eccezione di prescrizione rappresentando che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione, dettata dalla normativa emergenziale covid 19. Ha concluso chiedendo: preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Nel CP_1 merito: Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione riconoscendo ed affermando la sussistenza dei crediti recati dall'avviso di addebito oggetto di opposizione e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa. In subordine, in caso di annullamento CP_ dell'avviso di addebito, accertato in corso di causa il diritto dell' resistente, condannare il ricorrente al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed accessori.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne l' , in caso di accertata prescrizione del credito intervenuta in data successiva a quella di notifica CP_1 dell'avviso di addebito, stante la sua carenza di legittimazione passiva ed estraneità rispetto alla attività del Concessionario.
Con provvedimento del 18.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 04.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' CP_1 resistente., In merito si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente va ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e all'interruzione dei termini di prescrizione chiesto dall' , avuto riguardo alla genericità della formulata istanza non riferita ad atti determinati CP_1
e specificamente individuati e la cui esistenza non è certa.
3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, l'avviso di ricevimento dal quale è dato Controparte_4 evincere la regolare e valida notifica, dell'avviso di addebito impugnato, in data 28.06.2018.
Deve ritersi infondata e va pertanto rigettata l'eccezione di invalidità della notifica, per omesso invio della CAN, formulata da parte ricorrente con le note depositate il 17.11.2025,.
Si osserva che l'avviso di addebito risulta notificato direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”. L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della
L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto, per il recapito delle raccomandate in questione, trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Non ha, quindi, alcuna incidenza invalidante la ricezione della raccomandata da parte di un terzo nella veste di “ricevente l'atto recapitato”.
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato la legittimità dell'atto, anche laddove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile “poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. è eventualmente impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. (v. Cass 11708 2011).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, nè ha sollevato contestazioni circa l'indirizzo cui la notifica è stata inviata. L'avviso di addebito deve quindi ritenersi validamente notificato.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 10.04.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta il 28.06.2018, il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, sarebbe venuto alla sua naturale scadenza in data
28.06.2023. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da
COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo
311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500003503000, oggetto di impugnazione, incontestatamente, avvenuta il 05.03.2025 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n. 59220180002807749
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 59220180002807749 e, per l'effetto dichiara insussistente CP_ il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente allo stesso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 5 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi