Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
È abnorme, perché esula dal sistema processuale e determina una indebita stasi del procedimento, il provvedimento con il quale il Tribunale, investito di decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato all'imputato, disponga la restituzione degli atti al Gip sul rilievo dell'omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio nella lingua conosciuta dall'imputato, poichè, in presenza di un decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato, spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione previa traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2006, n. 16028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16028 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1534
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 003719/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. SEZ. DIST. OSTIA - CONFLITTO;
ORDINANZA del 25/01/2006 G.I.P. TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Considerato:
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo a carico di SU ET AN di nazionalità rumena, con ordinanza 28/11/2005 il Tribunale di Roma (sezione distaccata di Ostia) - rilevato che il decreto che dispone il giudizio non era stato tradotto nella lingua conosciuta dall'imputata - ha dichiarato la nullità del suddetto decreto, disponendo la restituzione degli atti al G.U.P..
Con ordinanza 25/01/2006 il G.U.P. del Tribunale di Roma - rilevato che la restituzione degli atti al G.U.P. deve considerarsi provvedimento abnorme, in quanto la rilevata nullità non investe il decreto che dispone il giudizio, ma riguarda un successivo adempimento costituito dalla notifica di una copia del provvedimento all'interessato con la traduzione nella lingua da lui conosciuta - ha sollevato conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione. Va premesso che il conflitto deve ritenersi ammissibile in rito, posto che la regola dettata dall'art. 28 c.p.p., comma 2 - secondo cui, in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo - non può trovare applicazione quando la decisione si concretizzi in un provvedimento qualificabile come abnorme, valendo tale regola solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento. Infatti i provvedimenti abnormi, esulando dal sistema processuale siccome non consentiti e non previsti, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo di imporsi al giudice dell'udienza preliminare. Ne consegue che in presenza di un provvedimento del Tribunale qualificabile come abnorme, anche se il conflitto è insorto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, trova applicazione l'art. 28 c.p.p., comma 2, prima parte, atteso che, a seguito del provvedimento abnorme del Tribunale, si è verificata una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto (Cass. sez. 1^ n. 4794 del 09/07/1999, rv. 214.285; Cass. Sez. Un. n. 22 del 06/12/1991, proc. Di Stefano, rv. 190.249). Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie l'eventuale nullità rilevata dal Tribunale non riguarda il decreto che dispone il giudizio, bensì un successivo adempimento costituito dalla traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'imputata nel caso che la stessa non conosca la lingua italiana. Ricorrendo una tale evenienza, spetterà al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione previa traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'interessata. Infatti, una volta che il contraddittorio si sia validamente instaurato, spetta al giudice la gestione del processo con tutti gli oneri che ad essa conseguono per il corretto svolgimento del dibattimento. Pertanto, qualora il decreto di rinvio a giudizio sia stato ritualmente notificato, nel caso che il dibattimento debba essere rinviato per qualsiasi ragione diversa da nullità determinante regressione del processo alla fase anteriore, il dovere di sanare eventuale nullità e di disporre la rinnovazione della citazione a giudizio spetta al presidente del collegio (o al giudice monocratico), che vi provvederà a mezzo del proprio ufficio.
Ne consegue che nel caso di specie la restituzione degli atti al G.U.P. deve qualificarsi provvedimento abnorme, in quanto ha comportato una indebita regressione del processo alla fase precedente, regressione non consentita e non prevista da alcuna norma.
Pertanto, attesa l'abnormità del provvedimento del Tribunale, il conflitto va risolto nel senso prospettato dal G.U.P. con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma (sez. dist. di Ostia) per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006