CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2024, n. 26309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26309 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ID OM nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26309 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l'arresto in flagranza, aveva applicato a ID RR la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di aver detenuto circa 245 grammi di cocaina (gr. 214,5 e un ulteriore involucro con tre pacchetti del peso complessivo di gr. 29,1), unitamente a 9 telefoni cellulari, 2 bilancini di precisione, un coltello e un cucchiaino da caffè con tracce di polvere bianca, nonché un rotolo di cellophane e un telefono cellulare provento di furto. Il grave quadro indiziario è stato ricavato dalle circostanze descritte nel verbale di arresto: a seguito di un servizio di OCP gli operanti avevano perquisito l'abitazione occupata da RR ID, QA ID e EM SK, quest'ultimo co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinvenuti nella stanza in uso al predetto 9 involucri contenenti cocaina per un peso di gr. 8,47 e una pistola Beretta cal. 635, con caricatore inserito e non censita, occultata sotto il cuscino, reati per i quali si procede infatti nei confronti del citato SK). L'attribuzione della cocaina repertata, dei telefoni cellulari e del materiale atto al confezionamento, recante peraltro traccia di tale attività, è stata giustificata dall'utilizzo dell'ambiente da parte di ID NN, esclusa la condizione di soggetto meramente connivente alla luce delle modalità della condotta, posto che il materiale utilizzato per il confezionamento era riposto ben in vista su un mobile della stanza. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti quelle di tutela della collettività, avuto riguardo agli stretti rapporti tra i due indagati e al possesso da parte del co- indagato SK dell'arma non censita, fatto considerato espressione di maggiore pericolosità siccome indicativo dell'esistenza di collegamenti con circuiti criminali, laddove il pericolo di fuga è stato ritenuto alla luce della condizione di irregolare presenza sul territorio. Infine, quanto alla scelta della misura, quella più afflittiva è stata ritenuta l'unica atta a salvaguardare le individuate esigenze cautelari, avuto riguardo alla gestione di quantitativi rilevanti di stupefacente e alla disponibilità di armi, la condizione di irregolari essendo stata ritenuta espressione di una scarsa propensione a conformarsi a misura cautelare meno grave, altresì rilevando il Tribunale l'inidoneità del domicilio indicato ai fini della sostituzione della misura carceraria, trattandosi del luogo dal quale erano stati osservati uscire ID IF e ID BU, coloro cioè che, seguiti dalla PG appostata, avevano cercato di liberarsi di cinque involucri contenenti cocaina, essendo stata pure rinvenuta un'agenda con nomi e cifre e materiale atto al confezionamento, cosicché una misura domiciliare in quel luogo si sarebbe rivelata inadeguata rispetto alla salvaguardia della ritenuta esigenza special-preventiva. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria e alla scelta della misura. 2 Quanto al primo punto, ha contestato che nella specie sia stata raggiunta conferma di una detenzione consapevole della sostanza da parte dell'indagato, del tutto equivoco risultando il dato valorizzato, quello cioè del rinvenimento del suo documento d'identità nello stesso ambiente perquisito. Altrettanto apodittica, poi, è stata ritenuta l'affermazione che ID non svolgesse alcuna attività lavorativa, trattandosi di soggetto anziano, trovatosi occasionalmente sul territorio italiano in visita ai parenti, rispetto al quale non vi sarebbero elementi per ritenerne il mancato svolgimento di attività lavorativa nel suo paese d'origine. Quanto alla individuazione della misura, poi, il deducente ha rilevato che nessun apprezzamento sarebbe stato svolto sul punto, gli indicatori evidenziati dal Tribunale non potendo considerarsi "ineliminabili" e preclusivi di una misura detentiva domestica. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della consapevole detenzione della droga in capo all'indagato, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi raccolti già in sede di arresto in flagranza di reato, avendo dunque omesso la difesa di confrontarsi con gli argomenti che sorreggono la valutazione giudiziale. Parimenti, quanto alla scelta della misura, la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto un semplice dissenso, neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valorizzati (inidoneità del domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell'attività delittuosa). 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 giugno 2024.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26309 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l'arresto in flagranza, aveva applicato a ID RR la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di aver detenuto circa 245 grammi di cocaina (gr. 214,5 e un ulteriore involucro con tre pacchetti del peso complessivo di gr. 29,1), unitamente a 9 telefoni cellulari, 2 bilancini di precisione, un coltello e un cucchiaino da caffè con tracce di polvere bianca, nonché un rotolo di cellophane e un telefono cellulare provento di furto. Il grave quadro indiziario è stato ricavato dalle circostanze descritte nel verbale di arresto: a seguito di un servizio di OCP gli operanti avevano perquisito l'abitazione occupata da RR ID, QA ID e EM SK, quest'ultimo co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinvenuti nella stanza in uso al predetto 9 involucri contenenti cocaina per un peso di gr. 8,47 e una pistola Beretta cal. 635, con caricatore inserito e non censita, occultata sotto il cuscino, reati per i quali si procede infatti nei confronti del citato SK). L'attribuzione della cocaina repertata, dei telefoni cellulari e del materiale atto al confezionamento, recante peraltro traccia di tale attività, è stata giustificata dall'utilizzo dell'ambiente da parte di ID NN, esclusa la condizione di soggetto meramente connivente alla luce delle modalità della condotta, posto che il materiale utilizzato per il confezionamento era riposto ben in vista su un mobile della stanza. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti quelle di tutela della collettività, avuto riguardo agli stretti rapporti tra i due indagati e al possesso da parte del co- indagato SK dell'arma non censita, fatto considerato espressione di maggiore pericolosità siccome indicativo dell'esistenza di collegamenti con circuiti criminali, laddove il pericolo di fuga è stato ritenuto alla luce della condizione di irregolare presenza sul territorio. Infine, quanto alla scelta della misura, quella più afflittiva è stata ritenuta l'unica atta a salvaguardare le individuate esigenze cautelari, avuto riguardo alla gestione di quantitativi rilevanti di stupefacente e alla disponibilità di armi, la condizione di irregolari essendo stata ritenuta espressione di una scarsa propensione a conformarsi a misura cautelare meno grave, altresì rilevando il Tribunale l'inidoneità del domicilio indicato ai fini della sostituzione della misura carceraria, trattandosi del luogo dal quale erano stati osservati uscire ID IF e ID BU, coloro cioè che, seguiti dalla PG appostata, avevano cercato di liberarsi di cinque involucri contenenti cocaina, essendo stata pure rinvenuta un'agenda con nomi e cifre e materiale atto al confezionamento, cosicché una misura domiciliare in quel luogo si sarebbe rivelata inadeguata rispetto alla salvaguardia della ritenuta esigenza special-preventiva. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria e alla scelta della misura. 2 Quanto al primo punto, ha contestato che nella specie sia stata raggiunta conferma di una detenzione consapevole della sostanza da parte dell'indagato, del tutto equivoco risultando il dato valorizzato, quello cioè del rinvenimento del suo documento d'identità nello stesso ambiente perquisito. Altrettanto apodittica, poi, è stata ritenuta l'affermazione che ID non svolgesse alcuna attività lavorativa, trattandosi di soggetto anziano, trovatosi occasionalmente sul territorio italiano in visita ai parenti, rispetto al quale non vi sarebbero elementi per ritenerne il mancato svolgimento di attività lavorativa nel suo paese d'origine. Quanto alla individuazione della misura, poi, il deducente ha rilevato che nessun apprezzamento sarebbe stato svolto sul punto, gli indicatori evidenziati dal Tribunale non potendo considerarsi "ineliminabili" e preclusivi di una misura detentiva domestica. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell'ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della consapevole detenzione della droga in capo all'indagato, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi raccolti già in sede di arresto in flagranza di reato, avendo dunque omesso la difesa di confrontarsi con gli argomenti che sorreggono la valutazione giudiziale. Parimenti, quanto alla scelta della misura, la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto un semplice dissenso, neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valorizzati (inidoneità del domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell'attività delittuosa). 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 giugno 2024.