Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In tema di applicazione e di scelta delle misure cautelari, la valutazione del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., non può tenere alcun conto delle (quantunque preannunciate) opzioni dell'indagato per riti alternativi, trattandosi di evenienze processuali future ed incerte che dipendono, da un'espressa e formale manifestazione di volontà sia dell'interessato che del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 42682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42682 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 25/05/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 989
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 047253/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EH HA KODJO, N. IL 18/06/1970;
avverso ORDINANZA del 29/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 29 novembre 2006 il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 30 ottobre 2006 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di UI Abraham Kodjo, persona sottoposta alle indagini per avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente della quale si riforniva continuativamente, in prevalenza da Atuanya FO ma anche da Ejesima Batolome, in un contesto che vedeva indagate altre ottantatre persone nell'ambito di una complessa vicenda di importazione, acquisto, detenzione a fine di spaccio e cessione di eroina e cocaina (fatti commessi tra il settembre 2004 e l'aprile 2005).
Il Tribunale ha valorizzato, per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il contenuto di numerose conversazioni intercettate tra l'Ehiuaka e l'Atuanya FO, ritenuto agevolmente decifrabile come attinente a forniture di stupefacenti richieste dal primo per i propri clienti, gli assidui contatti tra i suddetti interlocutori ed infine, il tenore di ulteriori conversazioni, anche queste oggetto di captazione, del predetto UI con l'FO, con l'"Uche" (coindagato che aveva svolto il ruolo di importante corriere- fornitore, ed era stato arrestato nel novembre del 2004 perché trovato in possesso di una cospicua quantità di sostanza trasportata), nonché con l'Ejesima Batelome.
I giudici del riesame hanno inoltre ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) in considerazione della personalità dell'indagato (incensurato e titolare di carta di soggiorno ma dedito con continuità ai traffici illeciti in esame, provvisto di riferimenti logistici stabili, ed avente a disposizione una rete di relazioni tale da consentirgli di alimentare proficuamente i canali di spaccio avvalendosi delle forniture che affluivano nel capoluogo umbro grazie a soggetti nigeriani ed intrattenendo rapporti con i principali protagonisti del traffico criminoso) e delle modalità dei fatti, non tali, secondo i giudici del riesame, da rendere ravvisabile l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in quanto inseriti in un contesto di traffico di droga avente notevoli dimensioni ed in quanto dimostrativi di una "professionalità" dell'indagato riversatasi su di un fenomeno non destinato ad estinguersi per forza propria con il mero decorso del tempo.
Infine, il tribunale ha giudicato la misura adottata come proporzionata alla gravità dei fatti di reato ascritti e come l'unica adeguata a fronteggiare la ravvisata esigenza cautelare, una volta considerato che le condizioni stabili di vita e di lavoro non avevano garantito, ne' garantivano attualmente, la rescissione dei legami utili alla prosecuzione del crimine con modalità analoghe, non potendo ritenersi eliminata da un regime di arresti domiciliari la possibilità di riprendere i collegamenti privilegiati con personaggi di spicco nell'attività di approvvigionamento di sostanze stupefacenti.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'AI deducendo:
1) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 273 c.p.p., comma 2 (a tenore del quale "Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa ... se sussiste ... una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata") per non avere i giudici del riesame adeguatamente valutato la marginalità della posizione dell'AI rispetto a quella degli altri indagati (definiti dagli stessi giudici "principali"), la incensuratezza ed il radicamento in Italia, e per non avere conseguentemente ritenuto presumibile, nella ipotesi di condanna, la irrogazione di una pena contenuta, anche a seguito dell'eventuale scelta di un rito premiale alternativo, nei limiti di applicabilità del condono di cui alla L. n. 241 del 2006. 2) Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ravvisati unicamente sulla base di richieste telefoniche ("soltanto" dieci circa) di fornitura di droga il cui contenuto è privo di valore indiziante di una presunta attività di spaccio.
3) Il medesimo vizio di legittimità di cui sopra in ordine all'affermata sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (art. 274 c.p.p., lett. c), il ricorrente osserva, al riguardo, che già il giudice per le indagini preliminari aveva fatto cenno nell'ordinanza genetica della misura, nel motivare le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistere l'esigenza di cautela de qua, alla circostanza che gli indagati erano in genere cittadini stranieri "clandestini, privi di redditi alternativi a quelli provenienti dall'attività di spaccio e tutti gravati da precedenti specifici", senza che l'AI - soggetto incensurato vivente in Italia da oltre dieci anni, provvisto di carta di soggiorno e di una proficua e lecita attività commerciale - rientrasse nel novero di costoro, e che è del tutto fantasiosa l'attribuzione, nell'ordinanza gravata di ricorso, di una "professionalità criminale", riferita ad un "traffico di proporzioni notevoli" che peraltro non lo aveva affatto interessato, considerato che non gli era stata infatti contestata l'aggravante dell'ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 ascritta, invece, ad altri indagati e valutato il numero esiguo delle conversazioni telefoniche intercettate delle quali egli è stato protagonista. I motivi posti a sostegno del ricorso sono infondati. Quanto al motivo che è stato riassunto sub 1) nella parte espositiva del presente provvedimento, va rilevato che, il tribunale ha motivato - facendo riferimento alla pluralità dei fatti ascritti, inseriti nell'ambito di un traffico di sostanze stupefacenti avente notevole dimensioni e per nulla occasionali - in ordine al formulato giudizio prognostico di irrogabilità di una pena di entità tale da non rientrare ne' nei limiti di concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p. (del resto, il giudizio di pericolosità sociale dell'indagato si pone, nel contempo, come presupposto positivo per l'applicazione della misura cautelare restrittiva e come dato ostativo alla concessione del beneficio suddetto: Cass. Sez. 5, 19-5- 1999, n. 2416, Marchegiani;
Cass. Sez. 1, 2-2-1996, n. 725, D'Antò), nè, interamente, in quello (anni 3 di reclusione) di cui alla causa estintiva della pena prevista dalla L. n. 241 del 2006. L'art. 275, comma 2 bis, introdotto con la L. 8 agosto 1995, n. 332, nel fare f divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula f alcun parametro oggettivo cui il giudice debba ancorare il suo apprezzamento circa la prognosi di applicabilità del beneficio, sicché il riferimento va fatto ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. ed alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici di cui all'art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione ed alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà o (meno dal commettere ulteriori reati.
L'art. 273 c.p.p., comma 2, invocato dal ricorrente, nel disporre che nessuna misura può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena "che si ritiene possa essere irrogata" demanda al giudice della misura, ed a quello del riesame della medesima, r un analogo giudizio prognostico che va formulato, mutatis mutandis, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, con riferimento all'indulto L. 31 luglio 2006, ex art. 1 concessiva di indulto, ed al limite di pena di anni 3 in tale norma indicato.
Orbene, l'esame richiesto risulta motivatamente ed adeguatamente compiuto nella ordinanza gravata in relazione sia alla non concedibilità della sospensione condizionale della pena irroganda sia alla non operatività (interamente) sulla medesima della causa estintiva de qua, avendo il tribunale indicato le ragioni del formulato giudizio prognostico, ed in particolare avendo posto l'accento sulla pluralità dei fatti di reato e sulla gravità dei medesimi, nonché sulla correlata pericolosità sociale dell'indagato, non elisa dall'attuale incensuratezza del medesimo ne' dal possesso di permesso di soggiorno.
Pertanto è infondata la censura di violazione del disposto dell'art.273 c.p.p., comma 2 in un contesto nel quale il tribunale ha motivatamente ritenuto la irrogabilità nel caso in esame di una pena non (interamente) estinguibile per effetto dell'indulto (solo nel caso opposto potendo considerarsi violato il citato art. 273 c.p.p., comma 2). Devesi, infine, ritenere corretta l'affermazione del tribunale che, nel suddetto giudizio, non può essere considerata l'astratta possibilità di accesso ai riti alternativi ed alla conseguente riduzione di pena;
invero la valutazione del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275 c.p.p., comma 2 - bis non può tenere conto alcuno di (quand'anche preannunciate) opzioni dell'indagato per riti alternativi, (Cass. Sez. 2, 18-12-1995, n. 5569, Squeo), trattandosi di evenienze processuali future ed incerte che dipendono da un'espressa volontà sia dell'interessato che del pubblico ministero, e l'eadem ratio vale con riferimento alla valutazione da eseguirsi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., comma 2. Quanto al motivo sub 2), con il quale il ricorrente deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essere la rimproverata attività di spaccio stata tratta da "solamente una decina" di conversazioni telefoniche le quali sarebbero dimostrative, invece, di una mera attività di approvvigionamento, la sua infondatezza emerge dal contenuto delle conversazioni suddette (tutt'altro che poche), non illogicamente ritenuto, in ragione ai riferimenti in esse contenuti a soggetti terzi cessionari (con i quali l'indagato si preoccupava di non fare "brutta figura" , dando conto delle modalità operative di cessioni "alla gente" che "lo chiamava sempre", ed a clienti per i quali "andava bene uguale") nonché alla connotazione specifica degli interlocutori dell'UI, FO e LO i quali erano risultati "al centro di un'attività massiccia di acquisto e rivendita dello stupefacente tramite dettaglianti", nel novero dei quali l'odierno ricorrente è stato non illogicamente incluso.
Pertanto, tenuto presente che il thema decidendi nella specifica sede concerne la configurabilità di gravi indizi di colpevolezza (ontologicamente diversi dalla prova della medesima) richiesti per l'emissione di ordinanza cautelare, la motivazione resa sul punto si sottrae alla censura mossale dal ricorrente.
Infine, quanto al motivo sub 3), che attiene alla motivazione resa sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, va rilevato che il tribunale ha dato atto della incensuratezza dell'indagato e del fatto che costui è munito di carta di soggiorno, matite ciò nondimeno, ritenuto sussistente la suddetta esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p., lett. c) sulla base di una emersa dedizione dell'indagato, in termini di continuità, ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, coltivati anche grazie a riferimenti logistici stabili della propria attività lavorativa, avendo l'UI mostrato di disporre di una rete di relazioni tale da consentirgli di alimentare proficuamente i canali dello spaccio avvalendosi di forniture di stupefacenti che affluivano nella città di Perugina tramite soggetti nigeriani, con i quali egli intratteneva rapporti assidui, segnatamente con coloro i quali erano risultati i principali protagonisti del traffico;
il tutto con una attività non occasionale, inserita in un fenomeno illecito di proporzioni notevoli, non destinato ad esaurirsi con il mero decorso del tempo nè a seguito dell'avvenuto arresto di più corrieri o fornitori. La suddetta motivazione - tale da superare i dati dell'incensuratezza e del possesso di permesso di soggiorno non considerati dal giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura custodiate de qua - da conto degli elementi di quali è stata desunta in capo all'indagato odierno ricorrente la specifica esigenza cautelare de qua (altresì motivatamente ritenuta tutelabile soltanto con l'adozione della misura maggiormente affittiva) e non è affetta dalla dedotta illogicità manifesta, vizio ex se non rinvenibile - diversamente da quanto il ricorrente afferma - ne' nella mancata contestazione all'Ehiuaka della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (contestata invece ad altri coindagati), la quale non infirma il giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ne' nel numero solo assertivamente qualificabile come "esiguo" dei contatti telefonici intervenuti con i fornitori, oggetto delle eseguite intercettazioni.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Risultando l'UI tuttora sottoposto a custodia cautelare in carcere, la Cancelleria di questa Corte provvedere alla comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 - ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007