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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19543/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/09/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Bagnolo Mella-BS in data 17.10.15 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bagnolo Mella al numero 11 parte II serie A dell'anno 2015), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.10.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 20.11.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Affido congiunto dei figli e con residenza presso la casa materna in Bagnolo Mella (BS), via Stella Per_1 Per_2
n. 11, di proprietà di quest'ultima.
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2) La casa coniugale, di proprietà del signor rimane allo stesso assegnata unitamente a tutti gli arredi ivi presenti. Pt_2
3) Il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica tardo pomeriggio e il mercoledì per la cena;
- II E IV SETTIMANA del mese: il martedì e il giovedì sera per la cena;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da fissarsi entro il 31/05 di ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;
- una settimana durante le vacanze di Natale (Vigilia sempre con la mamma, Natale sempre con il papà), alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta);
- compleanno del papà e della mamma con il genitore festeggiato;
- festa della Mamma e del Papà con i reciproci genitori;
- i figli festeggeranno il compleanno con entrambi i genitori;
- durante l'estate i minori potranno, come consuetudine, trascorrere periodi di vacanza con i nonni.
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
4) A prescindere dalla frequentazione con i genitori è sempre prevalente e centrale l'interesse dei figli sicché, laddove il momento di frequentazione dovesse coincidere con un evento (impegno scolastico e/o extrascolastico necessario e/o gradito ai figli), il genitore con cui i figli si dovessero trovare in concomitanza con l'evento, si farà carico di accompagnarli.
5) Il signor considerate le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche del medesimo, la maggiore Parte_2 permanenza dei minori presso la madre, si obbliga a versare mensilmente alla signora per il concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio, quindi complessivamente € 800,00 (ottocento/00), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e ciò fino alla loro completa indipendenza economica.
6) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e
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fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del 50% ciascuno.
8) Le parti concordano che, per quanto riguarda gli “oneri deducibili”, la detrazione spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% purché la spesa sia sostenuta da entrambi nella già menzionata percentuale del 50%, con obbligo per il genitore anticipatario di fornire la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazione al rapporto di coniugio.
11) Le parti prestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare alla audizione dei figli minori ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
13) I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14) Spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
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manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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