Sentenza 3 marzo 2000
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In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo <
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Massima Integra il delitto di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta dell'agente che, anche mediante artifici, prospetti alla vittima un male – reale o immaginario – come dipendente dalla propria volontà, determinandola a un atto dispositivo per effetto di coercizione e non di errore. La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria risiede nel fatto che, nella prima, il male è percepito come inevitabile e riconducibile all'agente, mentre nella seconda deriva da un errore indotto su un pericolo esterno. Articolo La sentenza n. 11154/2026 della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più delicati e ricorrenti nella pratica giudiziaria contemporanea: la distinzione tra …
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La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2000, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Brunello Della Penna Presidente
1. " Luigi Varola Consigliere
2. " Francesco De Chiara "
3. " Secondo Carmenini " relatore
4. " Francesco Tirelli "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AMORESANO CORRADO, n. a Napoli il 15.4.1955 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.1.'99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Cons. Dott. CARMENINI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
IMPUTAZIONI ORIGINARIE
a) art. 629 c.p., perché, qualificandosi come Vigile Urbano del Comune di Napoli e minacciando di sequestrare il cantiere relativo al lavori di ristrutturazione di un deposito sito alla Via Cupa Tavernola, costringeva il titolare del predetto immobile, ST AP AT, a consegnargli la somma di L. 100.000, così procurandosi un ingiusto profitto con danno del ST;
In Napoli, 12/01/96
b) art. 629 c.p., perché qualificandosi come messo notificatore del Comune di Napoli e minacciando di procedere ad azioni giudiziarie in relazione ad un'ingiunzione di pagamento per L. 161.300, della quale esibiva copia, costringeva SO GE a corrispondergli la predetta somma, così procurandosi un ingiusto profitto con danno del SO;
In Napoli il 17/01/96
c) art. 629 c.p., perché, qualificandosi come Vigile Urbano del Comune di Napoli e minacciando di procedere ad azioni giudiziarie in relazione ad un'ingiunzione di pagamento per L. 161.300, della quale esibiva copia, costringeva RE Giovanni a corrispondergli la predetta somma, così procurandosi un'ingiusto profitto con danno del priore;
In napoli il 09/01/96
d) art. 629 c.p., perché qualificandosi come Vigile Urbano del Comune di Napoli e minacciando di procedere ad azioni giudiziarie in relazione ad un'ingiunzione per L. 150.000, della quale esibiva copia, costringeva RA GE a corrispondergli la predetta somma, così procurandosi un'ingiusto profitto con danno del RA;
In napoli il 09/01/96
e) art. 629 c.p., perché, qualificandosi come Vigile Urbano di Napoli, e minacciando di sospendere i lavori relativi alla ristrutturazione dell'appartamento di Reggio Aniello, costringeva questo ultimo a corrispondergli la somma di L. 300.000, nonché due abiti del valore di L. 100.000 ciascuno, così procurandosi un'ingiusto profitto con danno del Reggio;
In napoli il 16/04/96
f) art. 648, 61 n.2 c.p., perché, allo scopo di procurare a sè o ad altri un profitto ed al fine di commettere i reati di cui ai capi b, c, d, acquistava o, comunque, riceveva gli atti amministrativi di cui ai predetti capi, di provenienza delittuosa, poiché denunziati quali proventi di furto in danno del Corpo di Polizia Municipale di Napoli;
In Napoli, in epoca anteriore e prossima al 09/01/96
g) art. 347,81 cpv c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed anche in tempi diversi, usurpava, le pubbliche funzioni e le attribuzioni relative alle qualifiche del Vigile Urbano e messo notificatore del Comune di Napoli, mediante le condotte descritte nei capi a, b, c, d, e, h;
In Napoli fino al 16/04/96
h) art. 629 c.p., perché qualificandosi come Vigile Urbano del Comune di Napoli e minacciando di sospendere i lavori relativi alla ristrutturazione di un appartamento di Alfano Pasqualina, costringeva quest'ultima a corrispondergli la somma di 800.000, così procurandosi un'ingiusto profitto con danno dell'Alfano;
In Napoli il 07/05/96
Con la recidiva specifica infraquinquennale.
OSSERVA
Con la sentenza impugnata, la corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale della stessa città, in data 4.12.1997, che condannava, alla pena come in atti, OR AN per i reati di estorsione (capi a, e, h), di truffa aggravata ai sensi dell'art.640 cpv. c.p. (così derubricati i reati sub b, c, d), nonché per i reati di furto aggravato (così derubricato il reato sub f) e di usurpazione di pubbliche funzioni;
riuniti tutti i reati sotto il vincolo della continuazione;
all'imputato venivano concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Ricorrono per cassazione i difensori dell'AN, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.629 c.p.; 2) stesso vizio, con riferimento agli artt.133, 62 bis c.p.; 3) stesso vizio, con riferimento all'art.62 n.4), c.p. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in sostanza, l'inesatta contestazione del delitto di estorsione. con riferimento alle ipotesi di reato previste ai capi a), e) ed h) e la mancata derubricazione, anche in questi casi, nel delitto di truffa aggravata. Si pone, quindi, il problema di definire correttamente la distinzione tra estorsione e truffa aggravata per incusso timore. La giurisprudenza ha, di volta in volta, messo in evidenza i criteri differenziali tra i due reati.
In taluni casi è stato preso in considerazione il mezzo usato dall'agente per conseguire l'ingiusto profitto, nel senso che si ha truffa aggravata, quando il mezzo consiste in un artificio o raggiro, mentre si ha estorsione, quando il reo non si limita a prospettare situazioni false, ma pone in essere atti di violenza o minaccia (v.Cass. Sez.I, 827/1970 RV 114820; 13083/1976 RV 134897); in altri casi si è posto in rilievo lo stato d'animo del soggetto passivo, il quale, nell'estorsione agisce con la volontà ,coartata, nella truffa vessatoria agisce perché tratto in inganno, sia pure attraverso l'eccitazione di un timore (v.Cass: Sez.II, 5244/1976 RV 133309);
l'indirizzo prevalente combina i due requisiti del mezzo usato e della condizione psicologica della vittima: si ha estorsione, quando il danno viene minacciato come una possibilità concreta, che dipende direttamente o indirettamente dallo stesso agente, il quale si mostra in grado di determinare, o meno, la situazione prospettata, mentre si ha truffa per ingenerato timore, quando il male rappresentato non dipende, neppure in parte dall'agente, il quale resta del tutto estraneo all'evento, artatamente rappresentato, sì che il soggetto passivo si determina all'azione versando in stato di errore (v. Cass. Sez.I, 6693/1979 RV 142629; Sez.II, 1616/1987 RV 175101; 5838/1995 RV 201514; 7889/1996 RV 205606).
Questo Collegio ritiene che, per cogliere appieno la differenza tra le due ipotesi criminose, meriti una sottolineatura il dato terminologico: "pericolo immaginario", usato dall'art.640, comma 2 n.2, c.p. Il significato proprio dell'aggettivo "immaginario" indica tutto ciò che è effetto dell'immaginazione, ossia che esiste soltanto nell'immaginazione e non ha alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza, nell'estorsione l'agente rappresenta un pericolo dato come reale e da lui dipendente;
nella truffa vessatoria l'agente crea un pericolo immaginario, costruito come fatto a sè stante separato dalle determinazioni del truffatore, tale che un comune discernimento potrebbe essere in grado di individuare come non reale. In genere, ma non necessariamente, il "pericolo immaginario" è correlato a forze occulte o a credenze superstiziose.
Queste precisazioni si inseriscono, integrandolo, nel prevalente orientamento sopra riferito.
Nel caso di specie, nel leggere i capi d'imputazione e la decisione del primo giudice, sembra che il tratto distintivo sia stato ritenuto il fatto che in taluni casi la vittima era posta di fronte ad atti giudiziari realmente esistenti. ma rappresentati con una falsa veste (di notificatore comunale) - ed in queste situazioni è stata ritenuta la truffa aggravata (capi b, e, d); mentre in altri casi si era richiesta una somma non dovuta, per attività dipendenti dal reo, spacciatosi come pubblico ufficiale (capi a, e, h).
A ben vedere,- in tutti questi casi il pericolo era stato prospettato come dipendente dall'azione dell'AN, in relazione a situazioni, la cui esistenza poteva benissimo essere ritenuta realistica;
sicché sicuramente nei contestati capi a), e), h), è ravvisabile il delitto di estorsione, come esattamente ritenuto in sede di merito. Gli altri capi d'imputazione non rientrano nella cognizione di questo giudice dell'impugnazione.
Il primo motivo deve essere, quindi, ritenuto infondato. Egualmente infondati sono gli altri motivi, dato che la Corte di Appello ha ritenuto correttamente determinato il trattamento sanzionatorio, sulla base dei criteri dettati dagli artt.133 e 69 c.p. (natura, gravità e molteplicità delle violazioni;
personalità
dell'imputato), nonché sulla portata obbiettiva del danno cagionato in almeno uno degli episodi, che non consente di riconoscere l'attenuante ex art.62, n.4 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2000