Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA ITALAK O 0 0 0 9 7 7 0 3 JONE CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 15760/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 98 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere- Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.12/11/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OT LA ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B.BUOZZI 5, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO LAMBARDI DI SAN MINIATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA MOTTOLA, VITTORIO BAUSANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI;
- intimato avverso la sentenza n. 70/00 del Tribunale di R.G.N. 3123/95;2002 VERCELLI, depositata il 08/03/00 4514 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità difetto di notifica. : -2- RILEVATO IN FATTO 1- che il Tribunale di Vercelli ha, con sentenza dell'8.3.00, rigettato l'opposizione proposta dal sign. ES OT AT avverso l'ordinanza ingiunzione con il quale gli era stato intimato di pagare lire 11.250.000, in favore dell'Ispettorato del Lavoro della stessa città, in qualità di legale rappresentante della clinica S.Rita;
2- che il Tribunale ha ritenuto che fra l'opponente e gli infermieri che prestavano attività lavorativa presso la clinica stessa, ad eccezione di due di essi, esisteva un rapporto di lavoro subordinato, e non autonomo, come sostenuto dall'intimato;
3- che questi chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da sei motivi 4- che l'Ispettorato non si è costituito;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che il ricorso risulta notificato all'Ispettorato del lavoro di Vercelli, in persona del proprio dirigente p.t. difeso dall'avv. Patrizia Longo presso la sede di Vercelli Piazza Amedeo IX 4 ;
2- che tale notifica,fatta alla parte personalmente, è del tutto rituale atteso che: a- la nomina fatta alla dr. OL, addetta all'Ispettorato da parte del direttore dello stesso non ha carattere di nomina procuratoria ma è funzionale a rappresentare e difendere lo stesso nel giudizio che si è, evidentemente, avvalso della facoltà di difendersi personalmente e non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato giusta quanto previsto dall'art.23 1.689/91; b- che di, conseguenza, il ricorso per cassazione poteva essere notificato all'Ispettorato (Cass. 7608/91);
3- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione incongrua o omessa motivazione, in ordine al rifiuto di chiamata ex art.106 cpc del coobligato solidale assumendo che la stessa non avrebbe potuto comportare la richiesta estromissione dal giudizio dell'opponente;
4- che la censura è infondata avendo, invece, il Tribunale reso una motivazione intesa a chiarire come l'effetto voluto dall'opponente non poteva discendere dall'atto da lui sollecitato;
5- che con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.23 comma 6 1. 689/91 e dell'art. 115 cpc, nonché assenza di motivazione e lamenta che il Tribunale non ha accolto, immotivatamente, l'istanza di produzione in causa di documenti che avrebbero consentito di accertare la posizione di esso ricorrente nell'ambito societario;
6- che tale censura è inammissibile in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto dei predetti documenti- dai quali secondo il ricorrente resta provata l'assenza di ogni suo potere gestionale- avrebbe dovuto esser riportato nella sua interezza al fine di valutarne la- decisività, potendo essi contenere elementi dai quali poteva risultare il fondamento della sua responsabilità in ordine alle infrazioni addebitategli;
7- che con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.23 comma 12 1. 689/91 e a contrario dell'art.2697 cc, ed insufficiente motivazione: egli lamenta che l'amministrazione non abbia provato alcuno dei suoi assunti, sia in ordine al rapporto di lavoro subordinato fra la clinica e gli infermieri, sia in ordine alle sue responsabilità gestionali, e ciò, essenzialmente per la mancata produzione dei verbali ispettivi;
8- che anche tale censura è inammissibile per le medesime ragioni concernenti la precedente censura;
9- che con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e 13 1.n.264/49 e con esso si sostiene che mancava il presupposto per l'autorizzazione all'assunzione da parte dell'Ufficio di collocamento costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, laddove, come risultava dalle deposizioni testimoniali aveva avuto luogo un rapporto di lavoro autonomo;
che anche tale censura è infondata traducendosi in una valutazione delle prove 10- contrapposta a quella del Tribunale senza che sia denunciato per la stessa alcun vizio logico o di motivazione;
con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art.115 c.1 11- e 245 cpc. insufficiente motivazione;
con essa si addebita al Tribunale di essersi limitato ad ascoltare solo alcuni dei testi indicati dal ricorrente e di non aver acquisito i documenti contabili in relazione alla deposizione del teste Verrua;
che entrambi i profili della censura sono inammissibili essendo noto, per 12- quanto attiene al primo, che la mancata audizione di tutti i testi indicati dal ricorrente sarebbe stata censurabile solo se fosse stata addotta, riportandone il contenuto, l'insufficienza delle deposizione di quelli escussi ai fini dell'accertamento dei fatti controversi;
un analogo difetto di autosufficienza del ricorso è riscontrabile per il secondo profilo;
13- che con il sesto motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione ed addebita al Tribunale di non aver accertato, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento della volontà ai fini della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che alcuni testi avevano escluso che vi fosse stata da parte loro una volontà in tal senso;
14- che anche tale censura è inammissibile in quanto essa non denuncia alcun difetto logico o di motivazione in ordine al convincimento del Tribunale relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per alcuni infermieri;
15- che il ricorso va, pertanto, rigettato 5 3 3 . N 3 7 - 1 8 - 1 E G E G L L E D L I E I D S E N A I S T O * T K 1 I 0 O A E T D . N S E I M E E R O D L T O , S A
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese. * A S S I O D , L L O A Roma 12 novembre 2002 Il Consigliere es. Por to Seglich Il Presidente IL CANCELLIEREDelleже Depositato in Cancelleria - 8 GEN. 2003 S R oggi, Allla E IL CANCELLIERE