CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/01/2024, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2839 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2023 7Z5(/5, f/o'n RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO SA OV impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 07/03/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen.. 3. Successivamente è pervenuta remissione di querela esposta da FR TO in relazione al reato di truffa, ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. 6. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2839 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2023 7Z5(/5, f/o'n RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO SA OV impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 07/03/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen.. 3. Successivamente è pervenuta remissione di querela esposta da FR TO in relazione al reato di truffa, ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. 6. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente