CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30226 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di Appello di L'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Libera D'AMELIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI NO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 14 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 novembre 2019, dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., previo assorbimento della condotta descritta al capo C) nella condotta di cui al capo A). Penale Sent. Sez. 2 Num. 30226 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 49 e 625 cod. pen., 192 e 194 cod. proc. pen., 14 R.d. 267/1942, travisamento del fatto e della prova nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo A). Secondo la difesa, il fatto andava giuridicamente riqualificato nell'ipotesi di danneggiamento semplice in quanto l'immobile indicato nel capo di imputazione, pur rientrando nell'attivo fallimentare della società Di RO Costruzioni srl., non sarebbe mai stato sottoposto a sequestro o pignoramento. La Corte territoriale, travisando la querela sporta dal curatore fallimentare, avrebbe desunto la sottoposizione a pignoramento dalle espressioni erronee adoperate dal teste di polizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 529 e 530 cod. proc. pen. La difesa ha rimarcato che la querela sporta dalla persona farebbe esclusivo riferimento esclusivamente al reato di danneggiamento e non al reato di occupazione abusiva con conseguente carenza di procedibilità in relazione a tale reato. CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è al contempo generico ed infondato. 2.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto non fornisce elementi certi da cui dedurre la mancata sottoposizione a sequestro o pignoramento del bene danneggiato dal ricorrente. La difesa si limita a fare generico riferimento a tale carenza ed alla ritenuta erroneità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste di polizia giudiziaria senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato. 2.2. Ciò premesso deve essere affermata l'infondatezza della doglianza difensiva. Il Collegio intende ribadire il risalente ma pienamente condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i beni, che a seguito di inventario entrano a far parte dell'attivo fallimentare, sono sottoposti ad effetti pratici di indisponibilità che corrispondono agli effetti che si ricollegano al pignoramento o al sequestro (Sez. 2, n. 84 del 26/01/1965, Desselvi, Rv. 099456 - 01; Sez. 2, n. 922 del 16/05/1967, Fortino, Rv. 105893 - 01). 2 Deve essere ribadito, in proposito, che la dichiarazione di fallimento determina una forma di pignoramento generale di tutti i beni del fallito (vedi Cass. Civ. Sez. 1, n. 16158 del 20/07/2007, Rv. 598436 - 01; Sez. 1, n. 12684 del 9/7/2004, n. 12684-01). L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame comporta la configurabilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. nel caso in cui la condotta illecita, come nel caso oggetto di scrutinio, venga posta in essere in danno di un bene oggetto di procedura concorsuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze processuali, ha sottolineato che la querela sottoscritta dal curatore fallimentare «ha avuto chiaramente ad oggetto l'intero fatto accertato e nulla rilevando la qualificazione giuridica ad esso attribuito dal querelante» (pag. 3 della sentenza impugnato). Ed invero, nella querela sporta il 6 marzo 2018 il curatore fallimentare, nell'esporre i fatti ha descritto non solo la condotta di danneggiamento dell'infisso ma anche l'indebita occupazione dell'immobile in questione. I giudici di appello hanno, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità (ex multis Sez. 5, n. 27964 del 01/07/2020, L., Rv. 279531 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 31530 del 24/06/2021, Belpietro, non massimata;
Sez. 5, n. 20008 del 19/01/2023, Sterrantino, non massinnata). In conclusione, una volta descritti in querela i fatti e manifestata la volontà di ottenere la punizione del querelato per i fatti narrati dal querelante, compete all'autorità giudiziaria procedente fornirne, ai sensi dell'art. 336, cod. proc. pen. l'esatta qualificazione giuridica, sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, secondo uno schema che nel caso in esame risulta puntualmente rispettato con conseguente infondatezza della doglianza. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 21 aprile 2023 Il C re'estensore — La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Libera D'AMELIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI NO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 14 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 novembre 2019, dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., previo assorbimento della condotta descritta al capo C) nella condotta di cui al capo A). Penale Sent. Sez. 2 Num. 30226 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 49 e 625 cod. pen., 192 e 194 cod. proc. pen., 14 R.d. 267/1942, travisamento del fatto e della prova nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo A). Secondo la difesa, il fatto andava giuridicamente riqualificato nell'ipotesi di danneggiamento semplice in quanto l'immobile indicato nel capo di imputazione, pur rientrando nell'attivo fallimentare della società Di RO Costruzioni srl., non sarebbe mai stato sottoposto a sequestro o pignoramento. La Corte territoriale, travisando la querela sporta dal curatore fallimentare, avrebbe desunto la sottoposizione a pignoramento dalle espressioni erronee adoperate dal teste di polizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 529 e 530 cod. proc. pen. La difesa ha rimarcato che la querela sporta dalla persona farebbe esclusivo riferimento esclusivamente al reato di danneggiamento e non al reato di occupazione abusiva con conseguente carenza di procedibilità in relazione a tale reato. CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è al contempo generico ed infondato. 2.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto non fornisce elementi certi da cui dedurre la mancata sottoposizione a sequestro o pignoramento del bene danneggiato dal ricorrente. La difesa si limita a fare generico riferimento a tale carenza ed alla ritenuta erroneità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste di polizia giudiziaria senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato. 2.2. Ciò premesso deve essere affermata l'infondatezza della doglianza difensiva. Il Collegio intende ribadire il risalente ma pienamente condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i beni, che a seguito di inventario entrano a far parte dell'attivo fallimentare, sono sottoposti ad effetti pratici di indisponibilità che corrispondono agli effetti che si ricollegano al pignoramento o al sequestro (Sez. 2, n. 84 del 26/01/1965, Desselvi, Rv. 099456 - 01; Sez. 2, n. 922 del 16/05/1967, Fortino, Rv. 105893 - 01). 2 Deve essere ribadito, in proposito, che la dichiarazione di fallimento determina una forma di pignoramento generale di tutti i beni del fallito (vedi Cass. Civ. Sez. 1, n. 16158 del 20/07/2007, Rv. 598436 - 01; Sez. 1, n. 12684 del 9/7/2004, n. 12684-01). L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame comporta la configurabilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. nel caso in cui la condotta illecita, come nel caso oggetto di scrutinio, venga posta in essere in danno di un bene oggetto di procedura concorsuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze processuali, ha sottolineato che la querela sottoscritta dal curatore fallimentare «ha avuto chiaramente ad oggetto l'intero fatto accertato e nulla rilevando la qualificazione giuridica ad esso attribuito dal querelante» (pag. 3 della sentenza impugnato). Ed invero, nella querela sporta il 6 marzo 2018 il curatore fallimentare, nell'esporre i fatti ha descritto non solo la condotta di danneggiamento dell'infisso ma anche l'indebita occupazione dell'immobile in questione. I giudici di appello hanno, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità (ex multis Sez. 5, n. 27964 del 01/07/2020, L., Rv. 279531 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 31530 del 24/06/2021, Belpietro, non massimata;
Sez. 5, n. 20008 del 19/01/2023, Sterrantino, non massinnata). In conclusione, una volta descritti in querela i fatti e manifestata la volontà di ottenere la punizione del querelato per i fatti narrati dal querelante, compete all'autorità giudiziaria procedente fornirne, ai sensi dell'art. 336, cod. proc. pen. l'esatta qualificazione giuridica, sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, secondo uno schema che nel caso in esame risulta puntualmente rispettato con conseguente infondatezza della doglianza. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 21 aprile 2023 Il C re'estensore — La Presidente