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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
QUARTA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Feola, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
Tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
ST RO appellanti contro
E , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Natale Controparte_1 CP_2
appellati
Controparte_3
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto, Parte_1
e hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, n. 1147/2018, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea tesa alla condanna dei convenuti alla rimozione ed estirpazione delle siepi a confine con la loro proprietà, poste a inferiore a quella legale, nonché al risarcimento di tutti i danni, oltre spese ed interessi.
In particolare, gli odierni appellanti hanno dedotto: di essere proprietari di due appezzamenti di terreno siti in Vitulazio (CE), loc. Tutuni, confinanti con i terreni e fabbricati dei germani e;
che i Controparte_1 Controparte_3 CP_2 convenuti hanno impiantato sul confine delle siepi, precisamente alberi di alto fusto, piantati la prima volta circa quindici anni addietro e poi altri nell'anno 2009, senza rispettare le dovute distanze legali;
che le predette siepi hanno modificato l'inclinazione del terreno deviando il corso delle acque piovane, causando allagamenti e danni.
Segnatamente, per ciò che concerne la siepe di alberi di alto fusto, gli appellanti censurano la decisione del primo giudice laddove questi ha riconosciuto come prescritto il diritto all'azione; nel resto contestano le valutazioni delle risultanze istruttorie nonché della espletata CTU.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali preliminarmente Controparte_1 CP_2 hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, riproponendo al contempo le eccezioni preliminari avanzate in primo grado circa la incompetenza del primo giudice;
nel merito, contestano gli avversi motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio della quale Controparte_3 va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rilevare che la difesa di parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello assumendo la violazione da parte dell'appellante della previsione di cui all'art. 342 e 348 bis c.p.c. essendo l'impugnazione priva di sufficiente specificità. L'eccezione così articolata non può trovare accoglimento.
In materia la Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) ha affermato che: “ Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
Tenuto conto di tali principi, è sufficiente considerare come nella parte motiva dell'atto introduttivo gli appellanti abbiano illustrato le ragioni della loro domanda di riforma della sentenza, richiamando le parti oggetto di censura, perché si debba considerare rispettata la previsione normativa che mira a sanzionare impugnazioni generiche e prive di argomentazione quale non risulta essere la presente, l'esame della quale non può essere circoscritto a meri rilievi formali.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado dall'Ing. , dal Persona_1 cui contenuto, da intendersi qui integralmente richiamato, non è emerso motivo di discostarsi, risulta che effettivamente “gli arbusti apposti dai signori non CP_1 rispettano le distanze minime previste dalla normativa vigente…” (cfr. Relazione pag.
5).
Ora, riguardo la siepe di alberi di alto fusto, il riferimento che il giudice di pace fa alla prescrizione intesa in senso stretto - quale prescrizione estintiva - è inconferente, poiché
l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile (cfr. Cass. n.
15142/2021), salvi gli effetti dell'usucapione del diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Nondimeno, gli appellanti nel presente giudizio non hanno impugnato tale statuizione, incentrando i motivi di gravame sul ritenuto erroneo accertamento dell'epoca di impianto delle siepi, argomentando, nello specifico, sul decorso o meno del termine quindicennale che il primo giudice assurge a termine prescrizionale.
L'appellante sostiene, in particolare, che l'intervenuta prescrizione dell'azione deve essere fondata su un dato certo, richiamando il disposto dell'art. 2963 c.c. sul computo dei termini di prescrizione. La contestazione, si ripete, avrebbe dovuto riguardare l'erronea dichiarazione di prescrizione del diritto, da intendersi come diritto di proprietà e non certo come diritto all'estirpazione degli alberi, come affermato dal giudice di prime cure.
Pertanto, nel merito, in questa sede, l'eventuale maturata o meno usucapione del diritto di mantenere gli alberi ad una distanza inferiore a quella legale, non può neppure essere esaminata, non potendo questo giudice, com'è noto, giudicare oltre i limiti della domanda.
Per quanto concerne, invece, la siepe di lauroceraso, egualmente piantato a distanza non legale, dall'istruttoria è emerso che lo stesso fu impiantato con il consenso dei proprietari confinanti (cfr. udienza 06.07.2015 ove il teste escusso, Sig. , dichiara di Testimone_1 aver visto personalmente i fratelli prestare il proprio consenso alla Parte_1 piantumazione delle siepi). Dell'attendibilità di tale dichiarazione non vi è motivo di dubitare né, sul punto, sono emersi e/o parte appallante ha fornito elementi di prova contraria.
Nel resto va confermato egualmente il provvedimento impugnato, atteso che il CTU ha escluso che gli odierni appellati nel realizzare la strada privata abbiano modificato la naturale pendenza e/o inclinazione già presente del terreno (cfr. Relazione pag. 4).
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, il presente gravame deve essere rigettato con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata:
1) dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna e , in solido tra loro, a rimborsare le Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di e che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Vincenzo Natale.
4) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
S. Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola