Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2004, n. 38666
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

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In tema di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso di fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui all'art. 118 del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in questione hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad impedire l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni culturali se non con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo prescinde dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali la loro denuncia e conservazione medio tempore.

Le mura romane, precedentemente rientranti tra i beni culturali tutelati ex art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, stante il loro interesse storico e etnoantropologico, vanno qualificati quali beni culturali senza necessità della dichiarazione ora prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, attesa la loro riconducibilità ai beni individuati dall'art.1, comma primo, del citato decreto n. 41.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2004, n. 38666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38666
    Data del deposito : 6 luglio 2004

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