Sentenza 21 maggio 2015
Massime • 1
Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell'art. 274 cod. proc. pen. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2015, n. 24861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24861 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 21/05/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 842
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 11546/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NO N. IL 15/05/1986;
avverso l'ordinanza n. 90/2015 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 02/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Salerno, con ordinanza del 3 marzo 2015, rigettava la richiesta di riesame proposta da OR ET avverso l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa nei suoi confronti in data 10 febbraio 2015 dal gip presso il tribunale di Vallo della Lucania.
Osservava il tribunale che lo OR era stato attinto dalla misura cautelare in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver ceduto droga, come si evinceva da una telefonata intercettata laddove il prevenuto, parlando con tale RI ES, gli aveva spiegato, con linguaggio criptico ma inequivocabilmente riferito allo stupefacente, di aver ceduto la sostanza per la somma di Euro 550,00. Quanto alle esigenze cautelari, benché si trattasse di un unico episodio risalente a quasi tre anni prima, lo OR era recidivo, aveva carichi pendenti per furto ed estorsione e non aveva mostrato alcun serio segnale di ravvedimento di talché si imponeva la misura degli arresti domiciliari che annullava la libertà di movimento e, con essa, il concreto pericolo di recidiva.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Salerno proponeva ricorso per cassazione OR ET, a mezzo del suo difensore, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del giudicato cautelare in quanto l'originaria richiesta di misura cautelare era stata depositata dalla direzione distrettuale antimafia innanzi al tribunale di Salerno in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed il gip del tribunale di Salerno, con ordinanza del 16 gennaio 2014, aveva dichiarato la propria incompetenza sul rilievo che le intercettazioni non erano accompagnate da altri atti di indagine dai quali si potesse trarre la ragionevole certezza che fosse stata ceduta la sostanza stupefacente nè era emerso elemento alcuno atto a far ritenere che i rapporti interpersonali tra gli indagati fossero finalizzati all'attuazione di un programma delinquenziale.
A distanza di 15 mesi il pubblico ministero presso il tribunale di Vallo della Lucania aveva avanzato nuova richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sulla base dei medesimi fatti contestati dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia mentre non avrebbe potuto reiterare la richiesta di emissione di misura cautelare in quanto già rigettata dal gip con ordinanza non impugnata.
2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riguardo all'attualità delle stesse ed in considerazione del fatto che l'unico episodio di cui l'imputato era chiamato a rispondere era risalente a tre anni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero il ricorrente invoca l'applicazione del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., avuto riguardo alla circostanza che per gli stessi fatti non era stata accolta la richiesta di misura cautelare in relazione alla contestazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Ora, è stato affermato dalla corte di legittimità che per accertare se il fatto sia il medesimo nei diversi procedimenti occorre verificare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto identificabili nella condotta, nel nesso di causalità e nell'evento, considerati non solo nella loro dimensione storico - naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. Pertanto, nel caso di procedimento per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e di separato procedimento per i reati fine, come nel caso di specie ove è stato contestato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non sussiste la preclusione del ne bis in idem poiché
ricorre l'ipotesi di concorso materiale tra gli stessi e, quindi, la medesima condotta - dal punto di vista meramente storico- naturalistico e non da quello giuridico - può essere valutata come costitutiva delle diverse figure di reato (Sez. 1^, n. 6244 del 23/10/2000 - dep. 15/02/2001, Fumo, Rv. 218178; Sez. 6^, n. 2951 del 01/10/1996, Tarek, Rv. 206358; Sez. 6^, n. 47389 del 07/11/2013, Ferrelli, Rv. 257468 ).
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto il tribunale ha dato conto con motivazione esaustiva dei gravi indizi a carico del prevenuto della commissione del reato di cessione di sostanza stupefacente, dato l'inequivoco tenore della conversazione telefonica intercettata.
3. Il terzo motivo è infondato.
Invero il tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della recidiva e dei carichi pendenti per estorsione e furto ed ha altresì considerato come l'indagato non avesse mostrato segni di ravvedimento, con ciò rendendo una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Una più puntuale motivazione sul punto si imporrebbe dopo la modifica introdotta all'art. 274 c.p.p., dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, che subordina l'applicazione delle misure cautelari non solo alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato o della fuga ma anche all'attualità di essi. Tuttavia, come già sostenuto dalla corte di legittimità, il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola
contro
Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum" (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 4^, n. 45660 del 13/10/2011, N., Rv. 251926 ) per il che nel valutare la legittimità del provvedimento impugnato non si deve tener conto delle norme sopravvenute.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015