Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) il possesso di cartucce cal. 12 (nella specie, di marca Winchester, Legia e Multi Ball Special), non denunciate all'autorità, non ricorrendo, in tale ipotesi, l'esenzione dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 26 L. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) che riguarda non il possesso di qualsiasi cartuccia, ma solo di quelle a pallini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1085
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33748/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LA N. IL 08/10/1966;
avverso la sentenza n. 21/2008 TRIB. SEZ. DIST. di APRICENA, del 22/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 22.4.09, il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, ha ritenuto RA IO penalmente responsabile del reato di cui all'art. 697 c.p., comma 1, per avere illecitamente detenuto, all'interno della propria abitazione, il seguente munizionamento per arma comune da sparo:
cinque cartucce calibro 12 marca Wincester;
una cartuccia calibro 12 marca Legia;
quattro cartucce calibro 12, marca Multi Bali Special. Concessegli le attenuanti generiche, il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, ha condannato RA IO alla pena di Euro 200,00 di ammenda, con confisca e distruzione del materiale in sequestro.
Avverso detta sentenza RA IO ha proposto direttamente ricorso per cassazione ex art. 593 c.p.p., comma 3 il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti tre motivi di ricorso:
1) erronea applicazione art. 697 c.p.:
le cartucce per fucile da caccia, rinvenute nella sua disponibilità, assieme ad un fucile da caccia regolarmente denunciato, potevano essere da lui detenute senza la necessità di alcuna denuncia, atteso che, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 26 era soggetto all'obbligo della denuncia solo chi, in possesso di arma regolarmente denunciata, deteneva munizioni per arma comune da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, intese come munizionamento spezzato, contrapposto, come tale, alle cartucce a palla unica;
ed anche la Corte Costituzionale, con sentenza 368/96, aveva riconosciuto pienamente legittima resezione dall'obbligo di denuncia per i possessori di munizioni che non eccedevano la dotazione di mille cartucce a pallini;
2) carenza di motivazione:
non era stato accertato l'efficienza del munizionamento rinvenuto nella propria abitazione, il che era indispensabile, essendo il bene giuridico tutelato dalla norma violata l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, sì che sarebbe stato necessario accertarne l'efficacia offensiva, la quale non poteva ritenersi coincidere col fatto che trattavasi di munizioni inesplose;
3) motivazione carente e contraddittoria:
l'elemento soggettivo del reato addebitatogli, qualificato come dolo, era stato ritenuto sussistente sulla base di affermazioni apodittiche se non contraddittorie;
in realtà il dato della comune esperienza era nel senso di un diverso disvalore fra la detenzione di armi e la detenzione di munizioni, essendo più pericolosa un'arma rispetto ad una semplice cartuccia;
era pertanto plausibile che esso ricorrente non avesse denunciato la detenzione delle munizioni per mera colpa;
neppure poteva essere esclusa la sua buona fede per avere egli ritenuto sufficiente denunciare l'oggetto più pericoloso, e cioè il fucile.
1. Il motivo di ricorso proposto sub 1) da RA IO è infondato.
Integra invero gli estremi del reato di cui all'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) la detenzione delle cartucce calibro 12 marca Winchester;
della cartuccia calibro 12 marca Legia e delle cartucce calibro 12 marca Multi Bali Special, di cui il ricorrente è stato trovato in possesso senza averne fatta denuncia all'autorità. Non ricorre invero nella specie l'esimente di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26 per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia solo chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Tale esenzione riguarda infatti non il possesso di qualsiasi cartuccia, ma solo il possesso di cartucce a pallini;
e nella specie è da escludere che le cartucce di cui sopra appartengano a tale tipo;
il che neppure consente di esaminare l'altro requisito, richiesto per la legittima detenzione di cartucce a pallini, che trattasi cioè di cartucce relative allo specifico modello di fucile da caccia, per il quale è intervenuta la denuncia (cfr., in termini, Cass. sezione feriale, 6.8.04 n. 39539, rv. 230617). 2. È altresì infondato il motivo di ricorso sub 2).
La sentenza impugnata invero, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, ha rilevato come le munizioni rinvenute nel possesso del ricorrente erano da ritenere cartucce certamente idonee all'impiego, non essendo state le medesime già esplose, si che era da presumere che possedessero una concreta capacità offensiva. 3. È infine infondato il motivo di ricorso sub 3).
Essendo il reato contestato al ricorrente di natura contravvenzionale, il relativo elemento psicologico può essere indifferentemente il dolo o la colpa, ai sensi dell'art. 43 c.p., comma 2; e la sentenza impugnata, con motivazione pienamente condivisibile, ha ravvisato, nel comportamento del ricorrente, almeno l'elemento psicologico della colpa, intesa come negligenza, imprudenza ed inosservanza di leggi, tenuto conto del fatto che il ricorrente è stato ben consapevole dell'obbligo su di lui gravante di denunciare alle competenti autorità il fucile da caccia in suo possesso, si che non poteva ignorare la normativa vigente anche per le munizioni.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da RA IO, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010