Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 4443
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito "internet", pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand'anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi.

Commentari3

  • 1La guida sulla prostituzione: è legale, è reato, è tollerata?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2023

  • 2Prostituzione ed intervento penale: i percorsi non lineari della giurisprudenza
    Andrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 10 agosto 2013

    1. Le massime Il discrimine tra lecito e illecito, avuto riguardo alla condotta di chi offra servizi in favore di soggetti che si prostituiscono, va individuato nella distinzione tra una prestazione di servizi “ordinari” e quella che potrebbe definirsi come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato: soltanto nel secondo caso la condotta può ritenersi penalmente rilevante, atteso che le sanzioni penali recate dalla così detta legge Merlin debbono essere applicate solo a coloro che condizionino la libertà di determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio e, infine, a coloro che offrano un contributo …

     Leggi di più…

  • 3Internet, gestore, sito web, sfruttamento della prostituzioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 4443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4443
Data del deposito : 12 gennaio 2012

Testo completo