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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr NI La NT Presidente dr LL UR Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Di Modica;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luciano Strazzeri;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 1 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato titolare di impresa Parte_1 artigiana, proponeva opposizione avverso il decreto n. 448/2023 emesso in data 12 aprile
2023 dal Tribunale di Siracusa, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di €. 25.986,33, oltre ad interessi e spese, dovuto in forza del CP_1 finanziamento erogatogli nel 2010 per l'importo di €. 30.000,00, da rimborsare in 32 rate mensili.
Assumeva che il decreto ingiuntivo fosse inesistente, siccome emesso anche nei confronti di , coobbligata, la quale era deceduta nel 2017; che in ogni Controparte_2 caso, stante la presenza di altro soggetto coobbligato, esso opponente avrebbe dovuto solo corrispondere la metà del dovuto;
che il credito era prescritto, risalendo il mancato pagamento della prima rata al mese di ottobre dell'anno 2012; che la misura degli interessi moratori pattuiti era indeterminata, e non era comprensibile il calcolo degli interessi effettuato dal creditore ingiungente.
Chiedeva la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2154/2024 del 23 ottobre 2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di tre ragioni di Parte_1 censura.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 1 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione afferente l'inesistenza del decreto ingiuntivo, siccome emesso anche nei confronti di soggetto deceduto e mai notificato agli eredi, altresì denunciando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della . CP_2
2 Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il non ha mai speso la qualità di erede Parte_1 della coobbligata , con la conseguenza che non può egli dolersi – per difetto di CP_2 interesse – della emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di altro soggetto, ancorchè deceduto.
Inoltre, gli eredi della non sono affatto litisconsorzi necessari nel presente CP_2 procedimento, atteso che – per come osservato dal primo giudice, con accertamento non specificamente censurato dall'appellante - “le sorti del coobbligato non Controparte_2 hanno alcuna attinenza con la posizione dell'odierna parte opponente vuoi per il fatto che i coobbligati condebitori sono tenuti in solido se la legge non prevede diversamente vuoi per il fatto che il mutuo è stato erogato in favore della Impresa Individuale Parte_1 che, di conseguenza, rappresenta il debitore principale”, unico soggetto che abbia proposto l'opposizione.
Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel rigettare l'eccezione di prescrizione.
Assume l'appellante che la scadenza dell'obbligazione principale deve retroagire alla data del mancato pagamento della prima rata sol perché era stata pattuita la decadenza dal beneficio del termine.
La doglianza è infondata, noto essendo che la decadenza del beneficio del termine, di cui all'art. 1186 c.c., non opera automaticamente (per tutte, v. Cass. n. 25376/2024), ma rappresenta una facoltà, di cui la banca, nel caso di specie, si è avvalsa nel 2023 con la domanda monitoria. Del resto, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata ovverosia, nel caso di specie, nel maggio 2014.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce la questione della genericità del tasso di interesse moratorio pattuito, precisando che “il rinvio dunque al tasso di riferimento aumento di 6 punti certamente non è di univoca interpretazione e certamente non è valido ai fini della semplice affermazione che gli interessi al debito del sono di Parte_1
€8.400,17, proprio perché il calcolo non è stato indicato all'emissione del d.i. impugnato”.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che il prestito per cui si discute è stato concesso da CP_1 in base alla L.R. n. 32/2000, art. 52, comma 1, lett. b), il quale prevede che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede, per il
3 tramite della , in favore delle imprese artigiane, finanziamenti agevolati per credito CP_1
d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di €. 5.164,57 ed un massimo di €. 51.645,69.
A tenore dell'art. 52, comma 2, della detta legge regionale i tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma l sono applicati nella misura stabilita dalla medesima legge per le operazioni di credito agevolato, ovverosia dall'art. 16, che prevede, per le operazioni di credito agevolate, un contributo in conto interessi nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.
Tanto premesso, il Tribunale ha così motivato: “3) non sussiste alcuna vessatorietà del tasso di interesse moratorio applicato al finanziamento per cui è lite, tasso individuato nel “tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti”: tale vessatorietà è stata unicamente prospettata ma non corroborata e suffragata da alcun elemento concreto o calcolo ipotizzato in atti;
4) non sussiste alcuna nullità della clausola che ha previsto la misura del tasso di mora come sopra determinato: il tasso ufficiale di riferimento è stato sostituito con le rilevazioni dei tassi effettuate dalla Banca Centrale Europea e, in quanto tale, può ben essere determinato dai contraenti sì da escludere la paventata indeterminatezza del relativo saggio;
la stessa sentenza del Tribunale di Livorno versata in atti dalla difesa di parte attrice sembra confermare la validità della predetta clausola nella parte in cui, a pagina sei in alto della motivazione, ha affermato come “non può dichiararsi la nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo che, per la determinazione degli interessi, rinvia a criteri oggettivi e predeterminabili, ancorché di non agevole computo per il mutuatario”.
Con tale ragionamento l'appellante non si confronta, limitandosi ad asserire che il tasso ufficiale di riferimento non costituisce criterio oggettivo e predeterminabile, e che la
“clausola generica non esplicitamente sottoscritta e di non agevole computo per il mutuatario rileva la sua nullità in quanto vessatoria”.
In tal modo, l'appellante, da un lato fa mostre di non avvedersi che la vessatorietà – della quale non viene indicato alcun elemento – nulla ha a che vedere con la determinatezza dell'oggetto del contratto e, dall'altro, offre una critica eccessivamente generica, atteso che: a) in tema di contratti di mutuo la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346
4 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, ove gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028/2018; 25205/2014 e
20555/2015); b) nel caso di specie, è la stessa legge regionale che fa riferimento al tasso ufficiale di riferimento, fissato dalla Banca Centrale Europea (tasso BCE), di assai facile reperimento sui giornali e sul web.
Inoltre, in merito alla quantificazione degli interessi, che a dire dell'appellante difetterebbe di chiarezza, rileva la Corte che, a fronte della specifica indicazione del loro ammontare (pari ad €. 8.400,17) e della determinatezza del tasso pattuito, eccessivamente generica si appalesa la contestazione, priva di quegli elementi che possano indurre a ritenere incongrua o errata la detta quantificazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2154/2024 in data 23/10/2024 del Tribunale di Siracusa,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il giorno 8 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LL UR) (NI La NT)
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