Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E .3 E N N ) , E IO 1 9 C Z 9 A A 1 R - P T 1 I S 1 I - D 1 2 E IC 0 3 6 9 6 0 2 REPUBBLICA ITALIANA D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 12371/99 dott. Vincenzo CARBONE Presidente dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Cron. 8663 Consigliere dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 22.1.2002 Consigliere dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amministrazione Provinciale di Rovigo, in persona del Presi- dente pro tempore, Commissario prefettizio dott. Francesco Gua- gliata, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. Mario Sanino, difesa dagli avvocati Carla Bernecoli e Licia Paparella, giusta delega in atti. ricorrente
contro
BA AO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Palestro n. 56, presso lo studio dell'avv. Mario Rosso, che lo difende, giusta delega in atti. controricorrente 123/2002 Oggetto: Ripetizione di indebito avverso la sentenza n. 177/99 del Giudice di Pace di Adria, emessa il 24 marzo 1999 e depositata il 10 maggio 1999 (R.G. 561/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Carla Bernecoli;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ra- gione del primo motivo del ricorso, il rigetto del terzo e l'assorbi- mento degli altri. Svolgimento del processo Nel settembre del 1998 BA AO convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Adria, a seguito di declaratoria di in- competenza per valore del pretore della stessa città, la provincia di Rovigo chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 402.663, versata, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata, all'amministrazione, che gliene aveva intimato il pagamento per spese del precetto (notificato il 5.9.1997) benché il 4.9.1997 fosse già stato completamente estinto il debito correlato alla convalida da parte del pretore di un'ordinanza ingiunzione emessa dalla provin- cia. La convenuta eccepì l'incompetenza per valore e per territo- rio del giudice di pace adito, indicando come competente il tribu- nale di Rovigo, l'improponibilità della domanda siccome non for- mulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, il difetto della titolarità del credito per essere stato il pagamento effettuato dalla 2 Cooperativa pescatori di Pila, la nullità della citazione. Sostenne altresì che le ricevute del pagamento erano pervenute solo il 10 ed il 12.9.97 ed agì in via riconvenzionale per una somma di cui si vantava ancora creditrice. Le eccezioni dell'Amministrazione erano tutte respinte con ordinanza del 18.12.1998. Con la sentenza indicata in epigrafe, ap- plicativa di regole di equità dichiarate corrispondenti a norme di di- ritto, è stata accolta la domanda di ripetizione di indebito e rigettata quella riconvenzionale, con condanna della convenuta al paga- mento di parte delle spese di causa. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'amministra- zione provinciale di Rovigo affidandosi ad otto motivi, illustrati anche da memoria, cui la parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Poiché la sentenza necessariamente emessa secondo equità (siccome di valore non superiore ai due milioni di lire) è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali, sono ammissibili i motivi di ricorso relativi alla competenza (primo e terzo) con i quali viene censurata, insieme alla decisione che la conferma, l'or- dinanza con la quale il giudice di pace ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e per valore proposte dall'amministrazio- ne provinciale di Rovigo sulla scorta dei testuali rilievi: a) che «il giudice di pace di Adria risulta competente ex art. 20 c.p.c., in forza del quale per le cause relative a diritti di obbliga- zione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve 3 eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio»>; b) che «titolari dell'azione sono i 131 pescatori destinatari degli altrettanti singoli atti di precetto ... e non già la Cooperativa pescatori di Pila», che ha pagato «su delega e per conto dei pesca- tori»> (come si legge nell'ordinanza in data 18.12.1988).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, per un verso, che il giudice di pace non abbia ritenuto inderogabile il foro deter- minato secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c., secondo il quale, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, e dunque, nella specie, quello di Rovigo;
in secondo luogo che abbia erroneamente ravvisato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., posto che la domanda di ripetizione di indebito concerneva un'obbligazione sorta ed adempiuta a Rovigo.
2.2. Sotto il primo profilo il motivo è privo di pregio, valen- do anche per gli enti locali la regola dell'alternatività dei fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass., 8 gennaio 1999, n. 80 e 14 marzo 1996, n. 2141). E', invece, fondato sotto il secondo profilo, giacché la com- petenza del foro di Rovigo, pacifica ai sensi dell'art. 19 c.p.c. posto che a Rovigo ha sede la provincia, ricorre anche in base al criterio di cui all'art. 20 c.p.c., secondo quanto già deciso in identiche fattispecie dalla prima sezione di questa corte (cfr., tra le altre, Cass., 18 aprile 2001, n. 5731). 4 E' noto, invero, che nelle controversie relative a debiti pecu- niari delle pubbliche amministrazioni, luogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis - si determinano, in de- roga alla regola di cui all'art. 1182 c.c. ed alla «portabilità» dei de- biti pecuniari, in applicazione delle norme di contabilità pubblica e dunque con riguardo non già al luogo di domicilio del creditore ma alla sede della tesoreria deputata al pagamento. Tale principio con- tinua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (il cui art. 123, lettera b, ha abrogato l'art. 96 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383) giacché, ex art. 29 del d.lgs. citato, al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base a mandato di pagamento (Cass., 5 di- cembre 2000, n. 15465). L'obbligazione di restituzione dell'indebito andava pertanto adempiuta in Rovigo, dove pure l'obbligazione era sorta (forum contractus), posto che l'obbligo di restituire l'indebito sorge, nel caso in cui nulla sia dovuto ab origine, in occasione della percezio- ne delle somme non dovute e dunque nel luogo in cui esse sono state riscosse: nella specie, a Rovigo, dove appunto ha sede la teso- reria dell'amministrazione, il cui obbligo di rimborsare l'indebito s'è perfezionato solo con la percezione delle somme pagate (Cass., 10 novembre 1998 e 23 maggio 1992, n. 6224) dalla parte controricor- rente. La competenza per territorio di Rovigo ricorre dunque in ba- 5 se a tutti i criteri richiamati nell'eccezione tempestivamente propo- sta dall'amministrazione provinciale.
3. Infondato, per contro, è il terzo motivo di ricorso, col quale si sostiene che, essendo stato il pagamento effettuato (per un ammontare di 1. 106.275.569, comprensivo di quanto dovuto per sanzioni pecuniarie e spese processuali da 139 soci) dalla Coope- rativa pescatori di Pila, che se ne era assunto spontaneamente l'ob- bligo così novando l'obbligazione originaria di ciascuno dei pe- scatori interessati, a tale valore avrebbe dovuto aversi riguardo ai fini della determinazione della competenza su una domanda di re- stituzione che, inoltre, solo la cooperativa avrebbe potuto proporre. Va in contrario rilevato che la deduzione di un difetto di ti- tolarità attiva del diritto fatto valere non costituisce motivo di in- competenza e che la domanda ha per oggetto non già il rapporto che si afferma soggettivamente novato, ma il rimborso delle sole spese di ciascun precetto per un importo inferiore ai due milioni di lire, richieste dall'amministrazione ad ognuno dei soci, delle quali ciascuno ha domandato la restituzione. La competenza è dunque del giudice di pace anche ai sensi degli artt. 11 e 12 c.p.c.. 4. Alla cassazione della sentenza a seguito dell'accoglimento, per quanto di ragione, del motivo di ricorso relativo all'incompe- tenza territoriale del giudice di pace di Adria, consegue la declara- toria della competenza territoriale del giudice di pace di Rovigo, che deciderà sulle assorbite questioni di cui agli altri motivi di ri- 6 corso e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e dichiara competente il giudice di pace di Rovigo, al quale rinvia anche per le spese del giudizio di cassazio- ne. Roma, 22 gennaio 2002 Il PresidentePresidente Il Consigliere est. You Сморгоно Depositata in Cancelleria Goggi, 11 13.3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli E E BOLLO .374 RAZION 21-11-1991, N DI PACE) DICE 7