Sentenza 24 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2001, n. 7070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7070 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7070 / 0 1 LA CORT SUP EN Oggetto I compound:te SEZIONE SECONDA CIVILE الملا Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
3 - Presidente R.G.N. 5258/99 Dott. Rafaele CORONA Cron.16308 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - Rep. 2492 Cons liere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 22/02/01 - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SEN TE NZA 2 sul ricorso proposto da: RA ST, AR IN, DI IA AN, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MAFFI ORNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZACASA dal Sig. IL SOLE 24 ORE G., difesi dall'avvocato TOCCO CARLO, giusta delega in per diritti π 24 MAG 2001 --- atti;
IL CANCELLIER: ricorrenti
contro
ANCELLER IMPRESIT IMP. ITAL. COSTR. GEN SRL in GECOS liquidazione e nella persona del liquidatore MAGNONI ATHOS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI 2001 SIMONETTA, che lo difende unitamente all'avvocato LO 339 -1- GIUDICE PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 161/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 settembre 1989 i coniugi EF IN e NA RA, IO Di CH ed RN MA – premesso: che con di- stinti contratti preliminari di compravendita, nonostante la natura vessatoria di al- cune clausole concernenti la revisione del prezzo e la riserva della promittente ven- ditrice di apportare modifiche alla “res "compromessa, ciascuna coppia di essi co- niugi si era rispettivamente obbligata ad acquistare dalla Gecos Impresit s.r.l. ap- partamenti da costei realizzati nell'edificio di via Cogne, 5 in Milano;
che erano stati immessi nel possesso degli immobili rispettivamente compromessi, ne avevano corrisposto il prezzo e pagato alcune rate di mutuo;
che la società venditrice aveva eseguito notevoli modifiche strutturali "svilendo" il valore di quei beni - convenne- le ro in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, la Gecos Impresit s.r.l., perché si pro- nunziasse sentenza costitutiva dei loro acquisti immobiliari per compravendite e se ne riducessero i prezzi convenuti. Costituitasi nel giudizio, la società convenuta eccepì l'infondatezza delle domande dei coniugi che riconvenne perché fossero condannati al pagamento di residui suoi crediti. Con sentenza del 6 aprile 1993 il tribunale rigettò le domande principali e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale, condannò in solido le singole coppie di coniugi al pagamento di determinate somme. Adita con i gravami, principale, dei soccombenti e, incidentale, della socie- tà, la corte d'appello di Milano, con sentenza del 20 gennaio 1998, rigettate le im- pugnazioni principali, in parziale accoglimento di quella incidentale, ha condannato 3 i coniugi IN, RA e Di CH, MA rispettivamente a pagare alla società £.
2.203.000 e £.
1.078.000 oltre agli interessi legali. Per quel che in questa sede interessa la corte territoriale ha osservato che inutilmente gli appellanti principali avevano insistito nella domanda di riduzione del prezzo in ragione di modifiche che avevano "svilito" il valore degli immobili com- promessi. Non si erano, infatti, quelli avveduti che nei rispettivi contratti prelimi- nari la società, comune promettente venditrice, si era riservata un ampio potere di modifica degli immobili compromessi con clausole espressamente approvate dai promissari acquirenti. Inutilmente, altresì, gli appellanti principali si erano doluti dell'aver il tri- bunale consentito la richiesta revisione dei prezzi dal tempo della concessione edili- zia anzicchè dalla stipula dei preliminari. Il tribunale aveva disposto detta revisione E sulla scorta di conteggi apprestati dalla società riferiti al tempo corrente dal giorno della stipula dei preliminari a quello delle vendite: così come si era in quelli espres- samente convenuto alla clausola n° 7 Quanto all' appello incidentale non potevano ritenersi preclusi ex art. 345 c.p.c. i pretesi rimborsi i.c.i. e di altri tributi poiché costituivano danni ulteriori dell'inadempimento dei promettenti acquirenti i quali inutilmente avevano eccepito, non fornendo, a fronte della specifica documentazione prodotta "ex adverso", la prova delle estinzione per pagamento di quei debiti pecuniari.. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza, ricorrono il IN,la RA, il Di CH e la MA;
resiste con con- troricoso la Gecos Impresit s.r.l., in persona del liquidatore "pro tempore". Motivi della decisione Con l'unico motivo, in relazione ai nn 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., i ricor- renti denunziano la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 112 c.p.c., la violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c. nonché i vizi di moti- vazione su punti decisivi della controversia. La corte di merito - si assume -non ha considerato che gli attuali ricor- renti avevano esercitato una azione di riduzione del prezzo conseguente alle modi- fiche apportate dalla promittente venditrice dopo la consegna degli immobili com- promessi ed il pagamento del prezzo sulla base della natura vessatoria di clausole contrattuali, peraltro sottoscritte in modo censurato dalla giurisprudenza della s.c. Il giudice del merito, pertanto, non avrebbe potuto sottrarsi alla verifica delle denunziate modifche nè escludere un vizio di consenso, mai eccepito. E La corte territoriale avendo ritenuto non "protestabili quelle modifiche" che riducevano in modo rilevante il valore della "res" sulla base di una pattuizione lecita, è “andata oltre” la domanda. Inoltre, il giudice del merito ha riconosciuto i crediti indicati dalla società promittente venditrice sulla base di una documentazione prodotta da costei ma contestata “ex adverso" in particolare concernente una revisione del costo della mano d'opera e non del prezzo e per di più a far tempo dal tempo della concessio- ne edilizia e non dalla stipula dei "compromessi di vendita", contrariamente a quan- to affermato da quel giudice. Costui ha, poi, ritenuto essere gli attuali ricorrenti debitori di ratei di mu- tuo senza considerare i documenti che ne attestavano l'estinzione ad iniziativa dei 5 medesimo. Parimenti detto giudice ha riconosciuto il rimborso dell'i.c.i. sulla base di un pagamento relativo a tre appartamenti e per di più cumulativa senza conside- rare che gli odierni ricorrenti avevano pagato, come da idonei documenti prodotti ma non esaminati, l'imposta a far tempo dalla trascrizione dei rispettivi preliminari di vendita Queste censure non trovano consenso. Rammenta la Corte che può ravvisarsi il vizio di ultrapetizione, per viola- zione dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice del merito, interferendo nel potere di- spositivo delle parti, alteri alcuno degli elemento obiettivi della domanda, la ragio- ne del chiedere ( causa pretendi) e/o la richiesta (petitum) sostituendo, con altri neppure implicitamente dedotti, i fatti costitutivi della pretesa azionata e/o asse- gnando ad uno dei contendenti un bene della vita diverso da quello richiesto perché non implicitamente nè virtualmente compreso nella domanda, oppure rilevi d'ufficio un eccezione in senso stretto estranea alle difese ( in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n° 5209/93). Inoltre i "motivi" esposti a fondamento della richiesta di cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità e della completezza, secondo quanto è dato desumere dalla formula del n° 4 dell'art. 366 c.p.c. Il che, in particolare, comporta l'onere per il ricorrente di una esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaustive ad illustrazione di specifiche denunziate ai sensi le n° 3 dell'art. 360 c.p.c., violazioni di norme o di principi di diritto( in proposito vedasi “ex multis” la pronunzia di questa corte n° 3805/99). 6 Infine, il ricorrente per cassazione, il quale denunzi il vizio di omesso o l'insufficiente motivazione (n° 5 dell'art.360 c.p.c.) in relazione ad una mancata o ad un omessa disamina di risultanze probatorie, ha l'onere di indicare in modo spe- cifico ed adeguato le risultanze pretermesse o non sufficientemente esaminate dal giudice del merito: ciò perché quello di legittimità possa, sulla base della sola e- sposizione della doglianza, apprezzare la rilevanza di quegli esiti istruttori e, per- tanto, la fondatezza della censura. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, posto dal n° 3 dell'art. 366 c.p.c., consente questo controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune, pertanto, non possono sopperire altre fonti di conoscenza, in queste compresa la sentenza impugnata( in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn. 2338/99 e 5754/99). Queste considerazioni inducono ad escludere il denunziato vizio di ultrape- r tizione avendo il giudice del merito ritenuto, nell'ambito della domanda e della di- fesa del convenuto, incensurabili le modifiche apportate alla "res" compromessa dalla promittente venditrice trattandosi di esercizio di facoltà, " dei più ampi poteri di modifica", espressamente consentite nei contratti preliminari. Inutilmente i ricorrenti insistono nella invalidità delle relative clausole per- chè stipulate "in modo censurato dalla giurisprudenza" di questa Corte, senza ini- dicare i principi di diritto disattesi nella loro stipulazione nè in qual modo quelle divergessero da questi. Inoltre dell'adeguamento" del prezzo delle vendite promesse e della sua misura il giudice del merito ha reso compiuta ragione richiamando le espresse pre- 7 visioni contrattuali di riferimento al tempo corrente fra la stipulazione dei prelimi- nari e quello delle vendite. Quanto, infine, agli ulteriori crediti della società, la corte di merito ha compiutamente esposto le ragioni della loro esistenza mentre i ricorrenti lamentano in proposito l'omesso esame di una documentazione che ne proverebbe l'estinzione senza però darsi carico delle loro specifiche indicazioni e rappresentazioni. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Quanto al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, la Corte rav- visa giusti motivi della loro integrale compensazione (art. 92, II cpv, c.p.c.).
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Roma, il 22 febbraio 2001. Il Presidente (dr Rafaele Corona) istrato in ENTRATE 2 DELLE ENTRATE ROMA Il Consigliere estensore Serie 4 (dr Enrico Spagna Muska 50025. 149.77 MANOVE/77...) Teuro Sa Giudiziari hoooo IL CANCELLIERE C1 Valeria Weri 290000 24 MAG. 2001 18 MAG. 2001 ons 8