Sentenza 26 maggio 2015
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L'utilità economica ricavata dalla consumazione di un reato (nella specie: truffa) non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 36444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36444 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
3 6 44 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1113 - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 3391/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO UG N. IL 03/11/1972 NO MO N. IL 30/10/1969 avverso la sentenza n. 2240/2013 GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 30/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. resimo tells the he ch ests l'anmillamento con ri ms dell'impugnate cartoons limitaremené restгдето мое чеда dispost confir Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono per cassazione LO EU e NO MO avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'articolo 444 codice procedura penale, in data 30 settembre 2014 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Alessandria. LO EU lamenta :
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 129 codice procedura penale;
violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata revoca del sequestro preventivo e alla mancata concessione delle attenuanti del risarcimento del danno. NO MO deduce: violazione di legge, in particolare erronea applicazione dell'articolo 322ter codice penale. In particolare lamenta di avere, in sede di giudizio di primo grado, richiesto la restituzione dei beni sequestrati in considerazione del raggiungimento di un accordo con la parte civile che ha concordato la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite accettando pagamenti rateali. seguito di tale accordo la parte civile ha revocato la propria costituzione in giudizio. Lamenta che nonostante tale accordo e il puntuale rispetto delle scadenze di pagamento concordate la richiesta di restituzione non è stata accolta dal giudice che ha disposto la confisca di quanto in sequestro per un valore equivalente alle somme di cui al procedimento penale. Rileva che a giustificazione della decisione è stato affermato che " il risarcimento del danno non rileva ai fini della confisca in quanto, mentre i beni confiscati vengono destinati al patrimonio dello Stato, il risarcimento è stato effettuato in favore di ARPEA che è un ente regionale e dunque soggetto diverso dallo Stato. Ritiene tale motivazione illegittima nonché contrastante con i principi costituzionali di legalità e di uguaglianza. Rileva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in diverse occasioni di precisare che in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione delle somme percepite indebitamente, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che se disposta comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi costituzionali (Cassazione numero 44446 del 2013). La parte civile ARPEA presentava memoria con la quale chiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso LO Il ricorso dell'LO è inammissibile. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell'accordo tra le parti e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p. facendo riferimento agli atti del processo. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente し adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. L'accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un. 25 novembre 1998, Messina;
sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).. L'ammissione della parte civile non è suscettibile di ricorso per Cassazione. La restituzione è stata esclusa sulla scorta di accertamenti di merito, adeguatamente motivati e come tali incensurabili in questa sede. Il ricorso di NO MO è fondato. La sentenza ha dato atto dell'avvenuto risarcimento alla costituita parte civile ARPEA che proprio per questo motivo ha revocato la costituzione. Ciò detto come già affermato da questa Corte in alcune pronunce (Cass. n. 45054 del 2011 Rv. 251070; n. 6635 del 2014 Rv. 258903), condivise da questo Collegio, ove la somma "restituita" - o comunque rifusa non fosse computata come ontologica riduzione di ciò che il reato aveva fruttato, la confisca non prenderebbe più in considerazione l'utilità economica che è residuata all'esito di una condotta di adempimento dell'obbligo restitutorio, ma un importo avulso dalle condotte riparatorie e come tale raccordabile ad un tipo di sanzione non prevista dall'ordinamento. Tale sarebbe, infatti, una confisca parametrata non sul profitto "attuale" al momento della sua applicazione, e dunque al netto delle restituzioni, ma all'utile derivato dal reato al momento della sua consumazione. In sostanza, la confisca verrebbe a colpire non l'accrescimento patrimoniale frutto dell'illecito, ma una parte del patrimonio in quanto tale, dando così vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo, in quanto non previsto dalla legge". Nel caso di specie dalla stessa motivazione risulta che l'imputato ha integralmente risarcito il danno, prova ne è che è stata riconosciuta la relativa attenuante, restituendo le somme indebitamente percepite per il cui importo era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente. Il raggiungimento di un accordo per il risarcimento del reato con la parte offesa non può esplicare i suoi effetti nel limitato campo amministrativo, ma estende la sua portata anche nel campo penale e incide sul sequestro per equivalente in relazione al profitto derivato dal reato. L'utilità economica ricavata a seguito della consumazione di una truffa non può infatti essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti di NO MO limitatamente alla disposta confisca dei beni di cui si dispone la restituzione. и Il ricorso di LO EU deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile abbia ARPEA delle spese sostenute dalla stessa che si liquidano in euro 1500,00 oltre Iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO MO limitatamente alla disposta confisca dei beni di cui si dispone la restituzione. Dichiara inammissibile il ricorso di LO EU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile abbia ARPEA delle spese sostenute dalla stessa liquidate in euro 1500,00 oltre Iva e cpa come per legge. Così deliberato in Roma il 26.5.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONSEZIONE 15 IL REMAD "CANCELLIERE N E IA PianelliIA GI R P E U T S R O C *