Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39L 21-11-1991, N.374. (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA SE01 68% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM O E Oggetto Composta dagi Ill.m Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente 17 R.G. N. 17804/00 Consigliere- Cron.22640 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO SCHETTINO - Rel. Consigliere Ud. 12/03/03 Dott. Olindo -ConsigliereDott. Emilio MALPICA u VINCENTO MAtticING ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIAVILLANI LUIGI, DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA, difeso dall'avvocato ROSA CENTOLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SO MI, ED MIT elettivamente domiciliati in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 104 presso lo studio dell'avvocato CATERINA SAMA' difesi ' dall'avvocato ANTONIO LEONARDO DEL MASTRO, giusta 2003 delega in atti;
424 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3/00 del Giudice di pace di SAN GIOVANNI ROTONDO, depositata il 25/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.17804/00 Oggetto: Appalto corrispettivo-legittimazione passiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, LA GI conveniva in giudizio davanti al Rotondo giudice di pace di S.NN IO MI e RE MI per sentirli condannare, rispettivamente, il primo, al pagamento della somma di lire 1.324.000, oltre rivalutazione ed interessi, ed il secondo, al pagamento della somma di lire 480.000, oltre rivalutazione ed interessi, а titolo di corrispettivo per lavori di installazione di sanitari negli appartamenti che i convenuti aveva acquistato dalla UI Costruzione di ON UI & C. s.a.s. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del IO e del AN edi, ed espletati i mezzi istruttori dedotti dalle parti, il giudice adito, con sentenza depositata il 25 maggio 2000, ha rigettato la domanda, condannando l'attore a rifondere ai convenuti le spese di causa, a motivo che dalle assunte testimonianze è risultato che i 2 lavori di installazione dei sanitari negli appartamenti sia del IO che del RE furono eseguiti dal LA su commissione della ditta UI ZI, dalla quale i convenuti avevano acquistato i ripettivi appartamenti. Il giudice ha dato anche atto, inoltre, dell'avvenuto pagamento da parte della ditta venditrice, nel corso del giudizio, delle spettanze del LA per tutti i lavori eseguiti, compresi quelli di cui al presente giudizio, come confermato da UI ON in sede di interrogatorio formale a lui deferito (?). Ricorre per la cassazione della sentenza LA GI, deducendo cinque motivi di gravame. Resistono con distinti controricorsi IO MI e RE MI. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: " Nullità della sentenza per violazione del 1) principio di motivazione di cui all'art. 132 n.4 c.p.c., in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.", per assoluta carenza di motivazione. "Violazione dell'art.132 n. 4, in relazione 2) all'art.360 n.5 c.p.c., per motivazione carente 3 e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia”. 3) "Violazione del principio dell'incapacità di testimoniare del terzo interessato al giudizio cui all'art. 245, in relazione all'art. 360 di n. 3 c.p.c.", con riferimento all'assunta testimonianza nonostante l'eccezione di incapacità del teste tempestivamente sollevata di UI ON, socio accomandatario e legale rappresentante della UI ZI s.a.s. e, come tale, soggetto interessato ad un determinato esito della causa, avendo la ditta venditrice prestato garanzia agli acquirenti degli appartamenti sulla completa ultimazione di questi, anche con riguardo а tutti gli accessori ed alle rifiniture. "Violazione del principio di corrispondenza tra 4) il chiesto ed il pronunciato di cui all'art112, in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c." per avere omesso, il giudicante, di pronunciare in ordine alla richiesta di condanna del IO al pagamento della somma di lire 124.000, pari all'IVA sulla somma di lire 620.000, che lo stesso ha ammesso di avere corrisposto al LA per i lavori di allaccio alla rete 4 - - idrico-fognante pubblica. "Violazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 5) e relazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in all'art.360 n.3 c.p.c.", per la mancanza di qualsiasi motivazione sulla liquidazione delle spese e per avere liquidato a RE MI un onorario di lire 300.000, laddove il massimo tabellare di onorario previsto per le cause fino a lire 500.000 è di lire 240.000. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, denuncia violazione di legge, conil ricorrente riferimento ad asserita carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, che non è dato invece riscontrare, dal momento che, tenendo conto che si tratta di causa decisa secondo equità ai sensi dell'art.113 co.2 c.p.c., il giudice di pace ha congruamente ed adeguatamente motivato la decisione, con la quale, sulla base delle risultanze di causa (soprattutto testimonianze), ha rigettato la domanda 5 dell'attore, ritenendo che costui non ha fornito la prova di avere avuto incarico dai convenuti di eseguire i lavori per cui ha chiesto il compenso;
ha, pertanto, coerentemente con i fatti accertati escluso che il IO ed il RE fossero obbligati a pagare quanto da lui rispettivamente chiesto all'uno ed all'altro. E' priva di pregio anche la censura contenuta nel terzo motivo, in quanto, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha fornito la prova di avere tempestivamente l'incapacità del teste eccepito deporre ex 246 Hum UI ON a c.p.c. (sent.n.5534/97, n. 7869/1990 ed altre), sta di fatto che il giudice ha rigettato la domanda, in - come ha spiegato "dall'espletamento quanto della prova testimoniale è emerso che effettivamente i lavori di installazione dei sanitari sono stati eseguiti dall'attore LA GI, ma gli sono stati commissionati dalla predetta ditta UI Costruzione". Richiamando, poi, ma soltanto a conferma del già raggiunto convincimento, la dichiarazione del UI, circa il pagamento da lui effettuato al LA anche "dei lavori per cui è causa". Quanto al quarto motivo, se ne deve parimenti 6 rilevare l'infondatezza, avendo il giudice rigettato in toto la domanda nei confronti del IO, per non avere l'attore provato di essere creditore nei confronti di questo delle somme richieste, compresa la somma di lire 124.000 per IVA, e non risultando, d'altra parte, contrariamente a quanto da lui asserito, che il IO ha ammesso di avergli corrisposto la somma di lire 620.000 per i lavori di allaccio alla rete idrico-fognante pubblica. Non sussiste, infine, la violazione di legge denunciata con il quinto motivo, avendo il giudice condannato l'attore alle spese in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; e liquidato l'onorario al convenuto RE MI sulla base delle tariffe di cui al D.M.5 ottobre 1994 n.585, avuto riguardo, per la determinazione del valore della causa, al disposto dell'art.6 del predetto D.M., in relazione all'art. 10 c.p.c. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 136,50, oltre euro 500,00 per onorari ed accessori. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003 Il consiglie re est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) Suns fellerли Уралом IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma- 26 GIU 2003 IL CANCELLIEME CI 8