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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO NI, Presidente
AI NI, RE
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Muravera - Piazza Europa 1 Muravera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10324 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente si chiede: - l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe descritto relativo a insufficiente dell'IMU per l'anno
2019; con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse del Comune di Muravera si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Muravera in data 20 maggio 2023, la società ricorrente, la Ricorrente_1 S.r.l. (in liquidazione) ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, avente a oggetto somme ingiunte a titolo di maggiore IMU per l'anno 2019, relativamente ad alcune aree (destinate in parte a residenze e in parte a verde pubblico o servizi) tutte catastalmente comprese all'interno del Foglio Num_1 del medesimo Comune.
Il ricorso si incentra sulla denunciata violazione del contraddittorio preventivo e sulla contestazione del valore attribuito agli immobili oggetto di tassazione, che sarebbe stato sovrastimato e, comunque, insufficientemente motivato. Inoltre la ricorrente contesta le sanzioni che le sono imposte per mancata applicazione del criterio del cumulo giuridico tra le sanzioni per dichiarazione e quelle per omesso versamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Muravera, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata la censura sostanziale con cui Ricorrente_1 S.r.l. contesta il valore unitario di euro 54/mq. posto dal Comune a base di calcolo dell'imposta e propone il minore valore unitario di euro 30 /mq., che il
Collegio condivide.
Al riguardo devono preliminarmente richiamarsi le motivazioni delle sentenze 19 giugno 2004, n. 510 e 13 gennaio 2025, n. 19, con cui la 3° Sezione di questa Corte ha già annullato gli analoghi avvisi di accertamento elevati sulle stesse aree per le annualità 2017 e 2018, condividendo il valore unitario di euro 30/mq. proposto dalla ricorrente.
Quest'ultimo trova riscontro, prima di tutto, nella perizia tecnica redatta dall'ing. Nominativo_1 nell'ambito della procedura di Concordato preventivo della Soc_1 S.p.A., all'esito della quale l'odierna ricorrente aveva acquistato le aree in discussione in virtù di decreto di trasferimento del 18 novembre 2008 del Tribunale di
Cagliari. In tale occasione il perito aveva attribuito alle aree oggetto del presente giudizio i seguenti valori unitari: euro 21,04/mq. per le aree ricadenti nei mappali Numero_2; - euro 15 a mq per le aree ricadenti nel mappale 606. Infatti l'odierna ricorrente si era aggiudicata l'intero compendio al prezzo unitario di euro 24,72/mq.
Emerge, inoltre, che l'odierna ricorrente, con atto notarile del 7 agosto 2009, aveva, poi, rivenduto una porzione del mappale 606 al prezzo di euro 12/mq.
Su tali presupposti, dunque, è attendibile la valutazione proposta da Ricorrente_1 S.r.l., la quale - anche sulla scorta di una perizia di parte a firma del geom. Nominativo_2- propone, come detto, il prezzo unitario di euro 30/mq., per un valore complessivo del compendio immobiliare pari a euro 1.385.790,50. Peraltro il maggior valore richiesto dal Comune di Muravera, come detto pari a euro 54/mq., è stato quantificato in dichiarata applicazione della deliberazione della Giunta Comunale 12 dicembre 2012, n. 54, nella quale, tuttavia, si precisa espressamente che: "vista la scarsità di informazioni relative alle compravendita di aree edificabili nell'ambito del territorio comunale non si è in grado di definire per varie zone urbanistiche un mercato elementare omogeneo che consenti di quantificare con sufficiente attendibilità il valore venale delle aree edificabili mediante comparazione diretta”, ragion per cui l'ing. Nom_3, incaricato dal Comune di effettuare una stima, ha utilizzato il criterio del "valore di trasformazione", in base al quale "l'attuale e più probabile valore di mercato di un area edificabile coincide con il massimo prezzo che un imprenditore può essere disposto ad accettare, in condizioni di ordinarietà per l'acquisto dell'area medesima".
Sui risultati di tale accertamento devono, però, consididersi i rilievi leggibili nelle memorie integrative depositate dalla ricorrente in data 12 gennaio 2026, laddove si osserva quanto segue: "...Corrisponde al vero che l'indice di edificabilità dei mappali è pari 0,50 mc/mq., ma non deve essere trascurato che ai mappali non è attribuita la destinazione residenziale per l'intera superficie, ma solo per parte della loro estensione. L'indice di edificabilità non muta, ma ciò che muta è la percentuale dei diversi mappali destinata alla edificabilità. Erra quindi l'ing. Nom_3 (v. p. 5, prime quattro righe del suo elaborato) quando adotta l'indice di edificabilità di 0,50 mc/mq per tutta l'estensione di tutti i mappali. Si ribadisce che i mappali non hanno destinazione residenziale per l'intera superficie (ma solo per una determinata percentuale sono edificabili con destinazione residenziale e solo alla porzione con destinazione residenziale va applicato l'indice di edificabilità per calcolare la volumetria edificabile. Il perito del Comune ha considerato nel conteggio l'indice di edificabilità di 0,50 mc/mq ma ha applicato tale indice all'intera estensione di ogni mappale, aumentando quasi del doppio la potenzialità edificatoria dei terreni. L'indice di edificabilità non muta, ma ciò che muta è la percentuale dei diversi mappali destinata alla edificabilità. Quindi, (i) adottando il valore indicato dall'ing.
Nom 3 nella stima;
(ii) depurando i calcoli dall'errore di ritenere edificabili i terreni per tutta la loro estensione (anziché per le percentuali indicate); (iii) utilizzando invece il corretto valore della "estensione edificabile" pari a 4.340 mq, il valore del terreno al mq è di euro 27,75. Pertanto il valore di 54,00 euro al mq cui giunge l'Ente risente di questo grossolano errore che, di fatto, quasi raddoppia il valore dei terreni fabbricabili. Considerando invece il valore indicato, in base al CDU, dal Geom. Nom_2 nella perizia depositata quale doc. 10, pari a mq 4.762, il valore al metro quadro è di euro 29,90 (Va 321,95 x 4.762 = 1.533.120,90;
1.533.120,90/51267 = 29,90 euro), ossia il valore indicato da sempre dalla Società ricorrente".
Orbene tali precisi rilievi difensivi non sono stati, poi, contestati dal Comune di Muravera, il quale non ha depositato alcuna memoria sul punto specifico e neppure si è presentato all'udienza di discussione del 23 gennaio 2026, limitandosi a trasmettere, senza alcun preavviso, un'istanza di rinvio della discussione ad altra data, senza motivazione, ragion per cui tale richiesta non è stata accolta dal Collegio, anche alla luce della legittima opposizione della difesa di parte ricorrente.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione della maggiore IMU dovuta per l'anno 2019 al valore unitario di euro 30/mq. per tutte le aree oggetto di accertamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ente locale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, rideterminando l'importo dovuto nei termini indicati in motivazione. Condanna il Comune di Muravera al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200, oltre agli accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO NI, Presidente
AI NI, RE
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Muravera - Piazza Europa 1 Muravera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10324 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente si chiede: - l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe descritto relativo a insufficiente dell'IMU per l'anno
2019; con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse del Comune di Muravera si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Muravera in data 20 maggio 2023, la società ricorrente, la Ricorrente_1 S.r.l. (in liquidazione) ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe descritto, avente a oggetto somme ingiunte a titolo di maggiore IMU per l'anno 2019, relativamente ad alcune aree (destinate in parte a residenze e in parte a verde pubblico o servizi) tutte catastalmente comprese all'interno del Foglio Num_1 del medesimo Comune.
Il ricorso si incentra sulla denunciata violazione del contraddittorio preventivo e sulla contestazione del valore attribuito agli immobili oggetto di tassazione, che sarebbe stato sovrastimato e, comunque, insufficientemente motivato. Inoltre la ricorrente contesta le sanzioni che le sono imposte per mancata applicazione del criterio del cumulo giuridico tra le sanzioni per dichiarazione e quelle per omesso versamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Muravera, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata la censura sostanziale con cui Ricorrente_1 S.r.l. contesta il valore unitario di euro 54/mq. posto dal Comune a base di calcolo dell'imposta e propone il minore valore unitario di euro 30 /mq., che il
Collegio condivide.
Al riguardo devono preliminarmente richiamarsi le motivazioni delle sentenze 19 giugno 2004, n. 510 e 13 gennaio 2025, n. 19, con cui la 3° Sezione di questa Corte ha già annullato gli analoghi avvisi di accertamento elevati sulle stesse aree per le annualità 2017 e 2018, condividendo il valore unitario di euro 30/mq. proposto dalla ricorrente.
Quest'ultimo trova riscontro, prima di tutto, nella perizia tecnica redatta dall'ing. Nominativo_1 nell'ambito della procedura di Concordato preventivo della Soc_1 S.p.A., all'esito della quale l'odierna ricorrente aveva acquistato le aree in discussione in virtù di decreto di trasferimento del 18 novembre 2008 del Tribunale di
Cagliari. In tale occasione il perito aveva attribuito alle aree oggetto del presente giudizio i seguenti valori unitari: euro 21,04/mq. per le aree ricadenti nei mappali Numero_2; - euro 15 a mq per le aree ricadenti nel mappale 606. Infatti l'odierna ricorrente si era aggiudicata l'intero compendio al prezzo unitario di euro 24,72/mq.
Emerge, inoltre, che l'odierna ricorrente, con atto notarile del 7 agosto 2009, aveva, poi, rivenduto una porzione del mappale 606 al prezzo di euro 12/mq.
Su tali presupposti, dunque, è attendibile la valutazione proposta da Ricorrente_1 S.r.l., la quale - anche sulla scorta di una perizia di parte a firma del geom. Nominativo_2- propone, come detto, il prezzo unitario di euro 30/mq., per un valore complessivo del compendio immobiliare pari a euro 1.385.790,50. Peraltro il maggior valore richiesto dal Comune di Muravera, come detto pari a euro 54/mq., è stato quantificato in dichiarata applicazione della deliberazione della Giunta Comunale 12 dicembre 2012, n. 54, nella quale, tuttavia, si precisa espressamente che: "vista la scarsità di informazioni relative alle compravendita di aree edificabili nell'ambito del territorio comunale non si è in grado di definire per varie zone urbanistiche un mercato elementare omogeneo che consenti di quantificare con sufficiente attendibilità il valore venale delle aree edificabili mediante comparazione diretta”, ragion per cui l'ing. Nom_3, incaricato dal Comune di effettuare una stima, ha utilizzato il criterio del "valore di trasformazione", in base al quale "l'attuale e più probabile valore di mercato di un area edificabile coincide con il massimo prezzo che un imprenditore può essere disposto ad accettare, in condizioni di ordinarietà per l'acquisto dell'area medesima".
Sui risultati di tale accertamento devono, però, consididersi i rilievi leggibili nelle memorie integrative depositate dalla ricorrente in data 12 gennaio 2026, laddove si osserva quanto segue: "...Corrisponde al vero che l'indice di edificabilità dei mappali è pari 0,50 mc/mq., ma non deve essere trascurato che ai mappali non è attribuita la destinazione residenziale per l'intera superficie, ma solo per parte della loro estensione. L'indice di edificabilità non muta, ma ciò che muta è la percentuale dei diversi mappali destinata alla edificabilità. Erra quindi l'ing. Nom_3 (v. p. 5, prime quattro righe del suo elaborato) quando adotta l'indice di edificabilità di 0,50 mc/mq per tutta l'estensione di tutti i mappali. Si ribadisce che i mappali non hanno destinazione residenziale per l'intera superficie (ma solo per una determinata percentuale sono edificabili con destinazione residenziale e solo alla porzione con destinazione residenziale va applicato l'indice di edificabilità per calcolare la volumetria edificabile. Il perito del Comune ha considerato nel conteggio l'indice di edificabilità di 0,50 mc/mq ma ha applicato tale indice all'intera estensione di ogni mappale, aumentando quasi del doppio la potenzialità edificatoria dei terreni. L'indice di edificabilità non muta, ma ciò che muta è la percentuale dei diversi mappali destinata alla edificabilità. Quindi, (i) adottando il valore indicato dall'ing.
Nom 3 nella stima;
(ii) depurando i calcoli dall'errore di ritenere edificabili i terreni per tutta la loro estensione (anziché per le percentuali indicate); (iii) utilizzando invece il corretto valore della "estensione edificabile" pari a 4.340 mq, il valore del terreno al mq è di euro 27,75. Pertanto il valore di 54,00 euro al mq cui giunge l'Ente risente di questo grossolano errore che, di fatto, quasi raddoppia il valore dei terreni fabbricabili. Considerando invece il valore indicato, in base al CDU, dal Geom. Nom_2 nella perizia depositata quale doc. 10, pari a mq 4.762, il valore al metro quadro è di euro 29,90 (Va 321,95 x 4.762 = 1.533.120,90;
1.533.120,90/51267 = 29,90 euro), ossia il valore indicato da sempre dalla Società ricorrente".
Orbene tali precisi rilievi difensivi non sono stati, poi, contestati dal Comune di Muravera, il quale non ha depositato alcuna memoria sul punto specifico e neppure si è presentato all'udienza di discussione del 23 gennaio 2026, limitandosi a trasmettere, senza alcun preavviso, un'istanza di rinvio della discussione ad altra data, senza motivazione, ragion per cui tale richiesta non è stata accolta dal Collegio, anche alla luce della legittima opposizione della difesa di parte ricorrente.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione della maggiore IMU dovuta per l'anno 2019 al valore unitario di euro 30/mq. per tutte le aree oggetto di accertamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ente locale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, rideterminando l'importo dovuto nei termini indicati in motivazione. Condanna il Comune di Muravera al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200, oltre agli accessori di legge se dovuti.