Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5369
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Costituisce errore di fatto deducibile, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., come motivo di revocazione della sentenza, quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.

L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 legge fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 cod. proc. civ.., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l'art. 372 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5369
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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