Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 2
Costituisce errore di fatto deducibile, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., come motivo di revocazione della sentenza, quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 legge fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 cod. proc. civ.., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l'art. 372 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INTERFINANCE S.p.A. in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI D'AMATO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO COSMARE di ANDREINI GIANCARLO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CECIARINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 220/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ceciarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Sulla premessa che con scrittura privata del 2.9.1985, ripetuta in forma pubblica con il rogito per notar Panuccio del 29.01.1986, la società in a.s. Cosmare, di Giancarlo Andreini, aveva venduto alla S.a.s. Immobiliare Porto PI, al prezzo di 50 milioni di lire, "corrisposto mediante accollo da parte della acquirente di una quota di pari importo del preesistente debito della venditrice verso la S.p.a. Interfinance", un compendio immobiliare costituito da locali ad uso di garage e deposito, siti nel seminterrato di un edificio in Castiglione della Pescaia, il curatore del fallimento convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Grosseto sia la società acquirente che la società Interfinance - quest'ultima quale terzo pignorante degli immobili compravenduti - esercitando l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Il curatore dedusse che già in occasione del primo dei suddetti atti di vendita la società acquirente era consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava ai creditori della venditrice S.a.s. Cosmare, "sia perché l'insolvenza di questa si era ormai manifestata, sia perché il prezzo era stato pattuito in misura irrisoria e neppure versato, sia, ancora, perché la Soc. Immobiliare Porto PI era stata costituita ad hoc con dipendenti della società Interfinance lo stesso giorno della scrittura privata, sia, infine, perché esisteva collusione tra Immobiliare Porto PI e la Interfinance S.p.a..
Con sentenza in data 29.03.1994 il tribunale rigettò la domanda. Propose appello la curatela e la Corte fiorentina, con sentenza emessa il 4.2.1999, riformando la pronuncia del tribunale, accolse la domanda e dichiarò inefficace la compravendita tanto nei confronti dei creditori della società venditrice quanto nei confronti della S.p.a. Interfinance nella duplice veste di creditore procedente nell'esecuzione immobiliare intrapresa sui beni oggetto della compravendita e di successore, per effetto della intervenuta fusione per incorporazione, nei rapporti giuridici già facenti capo alla Soc. Immobiliare Porto PI.
Nella valutazione dello specifico presupposto della revocatoria costituito dalla scientia damni, la Corte osservò che (pag. 5 della sentenza) "dalle due scritture di compravendita risultava che la società Cosmare non era stata in grado di pagare effetti cambiari e che era stata costretta alla vendita di cespiti immobiliari per farvi fronte;
che ai due contratti era stata presente la società Interfinance, quale sostanziale beneficiaria degli stessi, così che non poteva essere esclusa la consapevolezza in questione". Considerò ancora la Corte che ulteriori elementi di conferma circa la consapevolezza del pregiudizio che la vendita arrecava ai creditori della società venditrice erano costituiti da quelle circostanze dedotte dal curatore, "che la Porto PI era stata costituita lo stesso giorno della redazione del rogito notarile, che i soci della stessa società Porto PI erano due dipendenti della Soc. Interfinance, che la Porto PI si era poi fusa, per incorporazione, nella Interfinance stessa".
Avverso tale sentenza la S.p.a. Interfinance ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimata - curatela si è costituita per resistere, depositando il controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in due motivi, come segue rubricati e svolti.
1^) Difetto di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.
2^) Violazione di legge;
segnatamente, del combinato disposto degli artt. 75 c.p.c., 120, 131 co. 3^ e 136 co. 1^ l.f.. Tale secondo motivo va disaminato per primo secondo la priorità logico-giuridica della questione proposta, che attiene allo svolgimento del processo.
La ricorrente, riferendosi ad una situazione processuale "abnorme", denuncia l'avvenuta consumazione di un error in procedendo. Deduce, infatti, che, intervenuta nelle more del giudizio in grado di appello, l'omologazione - con sentenza n. 945 del 1995 - del concordato fallimentare proposto dalla società Cosmare, e avendo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione determinato la chiusura del procedimento fallimentare, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto in conseguenza della sopravvenuta perdita di legittimazione del curatore.
Il motivo è infondato. Dall'esame diretto degli atti del giudizio di appello (va ricordato che in ordine agli errores in procedendo la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di riesaminare gli atti del processo) non si ricava, infatti, che l'intervenuta omologazione del concordato fallimentare ebbe ad essere dichiarata nel processo.
E del resto, la stessa ricorrente, si è limitata, sullo specifico punto, a dedurre e a prospettare l'improseguibilità dell'azione revocatoria, come evento processuale di norma ed in via generale conseguente all'omologazione del concordato.
Ora, non è dubbio che l'omologazione del concordato produca l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie, secondo quanto anche si ricava dal disposto dell'art. 140 comma 2^ l.f. (in tal senso, tra le altre, la sentenza n. 951 del 1992 di questa Corte di legittimità) ma è pur sempre necessario che il presupposto di tale impedimento all'esercizio o alla prosecuzione del corso delle azioni revocatorie sia dichiarato nel processo e reso traverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c. ovvero attraverso la produzione in giudizio (non del giudizio di cassazione, ostandovi la norma dell'art. 372 c.p.c.) dei documenti attestati l'intervenuta omologazione del concordato (in termini, Cass. n. 2459 del 1995). Il primo motivo di ricorso, attraverso la denuncia di "difetto di motivazione - investe la parte della sentenza nella quale la Corte di merito, disaminando il profilo della consapevolezza del pregiudizio per i creditori, ha posto in rilievo che già "dalle due scritture di compravendita (quella privata precedente e quella notarile successiva) risulta(va) che la società Cosmare non era stata in grado di pagare effetti cambiari e che era costretta a ricorrere alla vendita di cespiti immobiliari per farvi fronte", traendo poi da ciò la conclusione che, essendo stata la Soc. Interfinance presente ai contratti, quale "sostanziale beneficiaria degli stessi" tale consapevolezza non poteva essere esclusa.
La censura è svolta, tuttavia, non nel senso della pochezza o insufficienza argomentativa sul punto in questione - l'accertamento del presupposto della scientia damni - bensì come denuncia di un errore della Corte di merito nella lettura ed interpretazione delle richiamate scritture di vendita.
E infatti, ciò che la ricorrente deduce è che "una semplice lettura dei due atti.... dà conto del fatto che in essi non si fa cenno alcuno all'esistenza di un debito cambiario non onorato dalla Cosmare, ovvero alla strumentalità della cessione dei beni rispetto all'adempimento del suddetto debito.. "ed altresì che attraverso tale erronea lettura dei due atti in questione, la stessa Corte di merito abbia accolto la domanda della curatela "sulla base di un presupposto non risultante dagli atti di causa in generale, e dai due atti espressamente individuati come quelli da cui, invece, la circostanza emergerebbe, in particolare".
In ciò la ricorrente individua un "difetto di motivazione "sennonché, in tutta evidenza è denunciata l'inesatta percezione, da parte del giudice, del contenuto degli atti acquisiti al giudizio:
ciò che può risolversi o in una erronea valutazione delle risultanze di causa, non censurabile in questa sede di legittimità se non sotto il profilo della mancanza o del vizio (illogicità, contraddittorietà) di motivazione ovvero - com'è per il caso di specie - in un errore di percezione che avrebbe condotto il giudice di merito ad affermare come esistente, nel documento disaminato, una dichiarazione che, invece, il documento stesso non conteneva. La censura proposta si risolve, dunque, nella denuncia - inammissibile perché non riconducibile al catalogo dei motivi di ricorso per cassazione indicati dall'art. 360 c.p.c. - di un errore (di fatto) che può, invece, esser dedotto e costituire un motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - errore che riguarda, appunto, gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. È infatti errore revocatorio quello che si verifica in presenza di errori non di giudizio bensì di percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che invece, in modo incontrastabile, dal o dai documenti di causa non risulta (v. in termini, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 437 del 1988). Può ancora rilevarsi che sul medesimo punto, ossia in ordine all'accertamento della consapevolezza da parte della Soc. Interfinance del pregiudizio che la vendita degli immobili arrecava ai creditori della Soc. Cosmare, la Corte di merito ha fondato il suo convincimento su altre circostanze, tutte accertate in punto di fatto, (che la società Porto PI fu costituita nello stesso giorno della stipulazione del rogito notarile di compravendita, che soci della stessa erano due dipendenti della Soc. Interfinance, che alcune lettere provenienti dall'una e dall'altra società erano state redatte dalla stessa persona, che la Soc. Porto PI si era poi fusa per incorporazione con la società Interfinance) che, in quanto non fatte oggetto di censura da parte della ricorrente, sorreggono validamente la pronuncia.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in lire 125.900=, oltre lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 28 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001