Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
La procedura fondata sull'accordo tra le parti circa l'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, una volta intervenuta la sentenza che recepisce l'accordo, comporta che detta sentenza non possa essere impugnata, in sede di legittimità, con riguardo alle questioni concernenti i motivi oggetto di rinuncia, ad eccezione di quelle rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (oltre che di quelle relative al giudizio di appello e all'eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2005, n. 16623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16623 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO AN Presidente del 15/03/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 433
Dott. ROSSI Agnello Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO DO Consigliere N. 34115/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE DR, n. in Romania il 21/03/77;
2) UZ BA, n. a Locri il 16/11/75;
3) UZ BA, n. a Locri il 16/02/76;
4) BI IG, n. a San RO Marchesato il 05/10/64;
5) IO OM, n. a Pianezza il 13/08/60;
6) AI AN, n. a Monza il 13/01/79;
avverso la sentenza in data 20/1/04 della Corte d'appello di TORINO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PALOMBARINI GIOVANNI che ha concluso per: inammissibilità dei ricorsi EA, DA e AI;
rigetto dei ricorsi dei due NI (1975 e 19) e del IR;
uditi i difensori, avv. M. Scaparone (per NI 1975) e avv. L. Esbardo (per entrambi i NI).
OSSERVA
Con sentenza 10/6/03, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tornio (nel seguito: GU) condannava (tra gli altri) DR NE, BA UZ (classe 1975), BA UZ (classe 19), IG LO, OM IO e IM AI, alle pene ritenute per ciascuno di giustizia (con statuizioni accessorie) in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (artt. 73, 74, 80 DPR 309/90; nonché art. 629 CP). A seguito di impugnazione dei citati prevenuti, la Corte d'appello di RI - con sentenza del 20/01/04 - così decideva:
1) in applicazione dell'art. 599/4 CPP (sull'accordo delle parti e dando atto della rinuncia agli altri motivi di gravame), riduceva le pene inflitte a NE, AI e IO, rispettivamente ad anni tre mesi otto di reclusione ed euro 12.600 di multa (per EA), ad anni sei mesi undici giorni dieci di reclusione ed euro 29.333 di multa (per AI), ad anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa (per DA);
2) previo riconoscimento delle attenuanti generiche ai due NI e al IR, rideterminava la pena per NI LO (1975) e NI LO (19) in anni dieci mesi otto di reclusione ed euro 40.000 di multa ciascuno, e quella per il IR in anni dieci mesi quattro di reclusione ed euro 36.000 di multa;
3) confermava nel resto la sentenza impugnata.
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come - nei confronti di EA, AI e DA - non sussistessero le condizioni per applicare l'art. 129 CPP;
come fossero infondate le eccezioni di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di RI )(proposte dai NI e dal IR), come fosse da disattendere anche l'eccezione (sollevata dai NI in relazione al capo A) circa l'asserita mancata correlazione tra accusa e sentenza;
come il quadro probatorio complessivamente emerso consentisse non solo di riconoscere l'esattezza della ricostruzione della vicenda operata dal GU (nel 1997, D'DO AU, spacciatore di cocaina, aveva conosciuto IR;
arrestato in Venezuela agli inizi del 1998, D'DO era poi rientrato in Italia ed era stato ospitato dal IR, con il quale aveva intrattenuto rapporti di illecito traffico fino all'estate 1998; nel febbraio 1999, IR era stato contatto dai NI, che avevano cominciato a rifornirlo di cocaina, sostanza che poi egli stesso cedeva per ulteriore spaccio al D'DO e a tali IZ e PP) ma anche di ribadire la penale responsabilità dei NI e del IR per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A-B-D (secondo quanto emerso dall'operazione di PG condotta dagli agenti sotto copertura AU OI e NI De AN:
v. alle pagg. da 13 a 17 sent. imp.), al capo 10 (art. 74 DPR 309/90:
tutti gli imputati, eluso il DA, operavano nell'ambito di un gruppo organizzato, stabilmente dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti: pagg. 17, 18 e pagg. da 65 a 69 sent. imp.), ai capi H-H1 (artt. 73 DPR 309/90: sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato D'DO, delle intercettazioni telefoniche, delle indagini di PG: v. alle pagg. da 18 a 43 sent. imp.), al capo H/1/9 (art. 73 DPR 309/90, ascritto al IR;
in base alle dichiarazioni accusatorie del D'DO, allo scambio di documenti per il viaggio in Venezuela, ai contatti telefonici: v. alle pagg. da 43 a 45 sent. imp.); come, in relazione ai reati di cui in particolare ai capi A-B (artt. 110, 81 CP e 73 DPR 309/90), dovesse non solo ribadirsi la "reciproca autonomia" degli stessi, ma anche confermare la penale responsabilità dei NI e del IR in ordine a entrambe le imputazioni in questione (v. alle pagg. da 45 a 69 sent. imp.); come, previa concessione ai due NI e al IR delle attenuanti generiche, le pene da infliggere loro potessero essere ridotte nelle misure già indicate supra.
Venivano proposti ricorsi per cassazione nell'interesse di tutti e sei gli imputati in questione.
A) Il difensore del DA, il AI personalmente e il difensore del EA, lamentavano la mancata applicazione dell'art. 129 cpp, sottolineando rispettivamente: a) che la motivazione sarebbe carente, giacché l'unico elemento accusatorio sarebbe costituito dalle intercettazioni, peraltro di contenuto criptico ed equivoco(DA); b) che il quadro probatorio sarebbe estremamente contraddittorio, giacché le dichiarazioni degli agenti "sotto copertura" non sarebbero corroborate da sufficienti "riscontri esterni" (AI); c) che sarebbe emersa la totale estraneità dell'imputato alle contestazioni ascrittogli (EA). B) Per i due NI l'avvocato Metello Scaparone deduceva nell'ordine (con due ricorsi distinti ma dal contenuto identico):
1) "quanto alla pronuncia sul capo H1: violazione dell'art. 192 c. 2- 3 cpp. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata": la fornitura di droga dai NI al IR (che a sua volta - secondo la tesi d'accusa - l'avrebbe fornita al D'DO) non sarebbe affatto provata, giacché essi NI potrebbero aver richiesto al D'DO il pagamento solo quali incaricati alla riscossione dal IR;
2) "quanto alla pronuncia sul capo H: violazione dell'art. 1992 c. 2- 3 cpp. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata": la chiamata in correità da parte del IZ (i NI avrebbero fornito a IR prima gr. 240 di cocaina e poi gli ulteriori quantitativi ceduti dal IR a esso IZ) non sarebbe riscontrata dalle dichiarazioni del AP (costui avrebbe sostenuto di aver accompagnato il IZ a un incontro con i NI, ma il IZ avrebbe sostenuto di essersi recato al convegno da solo), quanto alle ulteriori forniture, le telefonate del IR al IZ (per ottenerne i pagamenti) integrerebbero una motivazione in contrasto con quanto assunto dalla stessa Corte per confermare la responsabilità dei NI per i capi A-B;
3) "quanto alla pronuncia sul capo A: violazione di legge penale sostanziale (art. 73 DPR 309/90); violazione di legge processuale;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione": la Corte territoriale avrebbe ritenuto i NI "concorrenti con il IR nell'offerta in vendita di kg. 10 di cocaina agli agenti sotto copertura" (benché l'assoluzione del GU sul punto non fosse stata impugnata dal PM), nonché colpevoli di "detenzione della stessa quantità" (confermando sul punto la condanna del GU). In realtà detta offerta non poteva essere ritenuta "seria" (giacché formulata, asseritamene, il 10/10/99 e "ancora in corso di trattativa e in attesa di definizione il 21 e 22 marzo 2000, cioè più di sei mesi dopo") e la "detenzione" non sarebbe provata (non essendo emerso alcun elemento concreto in proposito al di là dell'"affermazione del IR agli agenti sotto copertura, secondo cui l'affare sarebbe stato prossimo a conclusione;
non trovando l'assunto accusatorio sostegno neppure nell'intercettazione fortuita del NI (classe 1975) nella quale si parlava solo di kg. 5; apparendo evidente il contrasto con la circostanza, affermata per rapporto al capo H, che nella seconda metà del 1999 i NI erano in rotta con il IR;
mancando la prova che le cessioni gratuite di cocaina dal IR agli agenti "sotto copertura" fossero state rese possibili da altrettante forniture fatte a esso IR dai NI). Sempre in relazione al capo A, avrebbe dovuto essere rilevata l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di RI:
sia la "detenzione" dei kg. 10 asseritamente offerti agli agenti sotto copertura, che la pretesa "riproposizione di detta offerta", non sarebbero avvenute nella circoscrizione di competenza di RI;
l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla disposizione dell'art. 21c. 2 cpp (l'eccezione di incompetenza territoriale andrebbe dedotta subito dopo compiuto l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, e quindi avendo riguardo ai fatti come descritti nell'imputazione e non a quelli eventualmente diversi ritenuti in sentenza) sarebbe incostituzionale per contrasto con gi artt. 25/1 e 111/2 Cost. (salvo a ritenere che "l'osservanza delle norme sulla competenza per territorio sia sindacabile in tutto il corso del processo in funzione del fatto ritenuto dal giudice in sentenza, anche se diverso da quello dedotto in imputazione"); non varrebbe, incontrario, il riferimento al vincolo ex art. 81 cp fra tutti i reati (con conseguente connessione ex art. 12/b cpp), di pari gravità rispetto a quello commesso per primo in RI e di cui al capo H1, giacché anche tale reato sarebbe stato in realtà commesso in IL (luogo in cui sarebbe sicuramente avvenuta la prima cessione di stupefacenti fatta dai NI al IR);
4) "quanto alla pronuncia sul capo B: violazione di legge processuale. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata": la conferma della condanna dei NI per aver fornito al IR la cocaina sequestrata a Chiasso il 15/3/2000 (kg. 1) e quella sequestrata in AN LA il 30/3/2000 (kg. 2), "sebbene questi quantitativi provenissero dalla stessa partita di droga da cui IR attinse sin dal settembre 1999 per effettuare periodiche donazioni di cocaina agli agenti sotto copertura", non avrebbe senso, giacché "l'affermazione.. secondo cui tutte queste dazioni fatte da IR agli under cover traevano origine da forniture fatte dai NI al IR (sarebbe) completamente destituita di fondamento probatorio e quindi di motivazione";
5) "quanto alla pronuncia sul capo 10: violazione dell'art. 74 DPR 309/90": la pretesa associazione criminosa non disponeva della necessaria "organizzazione di mezzi" (indispensabile per distinguere l'ipotesi di cui all'art. 74 citato dal mero "concorso di più persone in un reato continuato"); ne', certo, varrebbe a dimostrare la presenza di detti "mezzi" il solo fatto che i singoli presunti associati comunicassero fra loro per mezzo di telefoni cellulari;
C) Sempre per i due NI, l'avvocato Lucio Esbardo (con due ricorsi formalmente distinti, ma dal contenuto identico) deduceva:
1) "difetto di competenza territoriale ed erronea e illogica motivazione dei capi di imputazione A-B: Violazione dell'art. 606/c cpp": secondo quanto già sostenuto dall'avvocato Scaparone, avrebbe dovuto escludersi la competenza territoriale del Tribunale di RI e ritenersi quella della autorità giudiziaria di IL (condividendosi anche la proposta questione di legittimità costituzionale); il GU stesso non avrebbe condiviso l'impostazione accusatoria del PM, "tanto da riqualificare il fatto-reato in fattispecie diversa" (escludendo l'aggravante di cui all'art. 80/2 DPR 309/90); non si trattava, comunque, di "offerta", bensì di "detenzione" verificatasi in IL;
2) "sul capo H1: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche per violazione dell'art. 192 c.
2-3 CPP": la Corte avrebbe dovuto chiarire se i NI avessero agito nei confronti del D'DO "in proprio o quali incaricati dal IR per la riscossione"; non risulterebbero "indizi gravi" e mancherebbero "validi riscontri" (ex art. 192 c.
2-3 cpp); sarebbe apodittica l'asserzione della Corte d'appello secondo la quale "dalla deposizione del D'DO emerge(va) che questi non (voleva) accusare i NI" (tanto più che, se reticente, non poteva costituire "riscontro" ex art. 192/3 cpp); sarebbero state violate, inoltre, le norme di cui agli artt. 236/1, 238, 238 bis cpp, per esser stati illegittimamente utilizzati nel giudizio abbreviato degli atti provenienti da GG RI (ordinanza cautelare emessa nei confronti del NI (19); richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti;
dispositivo di sentenza di condanna pronunciata dal GIP il 27/3/03, ma non ancora irrevocabile), pur dovendosi limitare tale doglianza alla sola posizione del "NI classe 19";
3) "Sul capo H: mancanza o manifesta illogicità della motivazione (artt. 606 e 192 cpp)": la chiamata in correità da parte del IZ potrebbe esser stata determinata da motivi di rancore;
non sarebbero ben definiti i ruoli di LT e PP;
non costituirebbero "oggetto di riscontro" le telefonate successive alla cessione;
quanto alle ulteriori cessioni (menzionate nel capo H dell'imputazione), la motivazione sarebbe insoddisfacente e carente (il contenuto delle conversazioni sarebbe stato interpretato solo in chiave accusatoria;
non si sarebbe tenuto conto, tra l'altro, della logica spiegazione fornita dai NI "in ordine a un prestito nei confronti del IR per consentirgli di perpetrare una truffa"); non sarebbe in alcun modo provata l'asserita cessione di stupefacenti;
4) "Sul capo A: violazione dell'art. 73 DPR 309/90. Violazione di legge processuale. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione"; contrariamente al GU (che aveva assolto i prevenuti dall'accusa di concorso con il IR nell'offerta di kg. 10 di cocaina agli agenti sotto copertura) la Corte territoriale aveva ritenuto i NI colpevoli "sia di aver offerto, sia di aver detenuto kg. 10 di cocaina"; in realtà la veridicità e serietà dell'"offerta" avrebbero dovuto essere escluse (apparendo inverosimile la protrazione dell'offerta stessa e delle conseguenti trattative per quasi sei mesi), così come la ritenuta "detenzione";
ai fini della prova, la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi tutt'altro che univoci in senso accusatorio (l'affermazione del IR agli "agenti sotto copertura" che si era in procinto di concludere l'affare; la fortuita intercettazione di una conversazione in cui il NI (classe 1975) parlava di kg. 5 di una sostanza non meglio identificata);
5) "Sul capo B: violazione di legge processuale a pena di nullità e inutilizzabilità anche in relazione all'art. 190 cpp. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione": per i capi A-B le intercettazioni telefoniche e gli ulteriori elementi accusatori valorizzati in sede di merito non avrebbero trovato adeguati riscontri (non sarebbero documentate le pretese visite di IA DI al ristorante "Ionio Blu"; sarebbe del tutto gratuita l'interpretazione delle telefonate e/o dei colloqui in data 9/3/00, 10/3/00, 11/3/00; mancherebbe ogni prova circa la veridicità dell'asserzione secondo cui le quantità di cocaina sequestrate il 15/3/2000 (kg. 1) e il 30/3/2000 (kg. 2) provenivano da forniture effettuate dai NI al IR;
6) "sul capo 10: insussistenza dell'ipotesi associativa": l'elemento dell'organizzazione e quello dei mezzi sarebbero stati, a torto, ritenuti sussistenti(non bastando all'uopo l'uso di telefoni cellulari e mancando la prova dell'esistenza degli elementi necessari per la configurabilità del reato ex art. 74 DPR 309/90). D) Con ricorso sottoscritto personalmente, NI LO (classe 1975) deduceva:
1) "sul capo A: mancanza di motivazione": la sentenza impugnata, pur negando che il fatto di cui al capo A potesse ritenersi assorbito in quello di cui al capo B, non avrebbe spiegato perché l'offerta del IR del 10/10/99 (k. 10 di cocaina) potesse considerarsi seria e credibile anche a distanza di diversi mesi;
2) "sul capo B: mancanza di motivazione": la corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente il proprio convincimento circa la provenienza dai NI delle forniture di cocaina ricevute dal IR dal settembre 1999 in poi (compresi 1 Kg. ceduta a Chiasso il 15/3/2000 e 2 kg. sequestrati il 30/3/2000 in AN LA), benché già a fine 1999 IR avesse dichiarato (al Rissato) che i NI erano in rotta con lui;
3) "sul capo H1: mancanza di motivazione e violazione di norme processuali": a) D'DO non aveva precisato se i NI fossero i fornitori del IR o gli avessero chiesto il pagamento "quali incaricati di costui alla riscossione"; la Corte territoriale avrebbe, perciò, apoditticamente affermato che i NI fossero stati i fornitori della droga al IR;
b) gli atti provenienti dalle autorità giudiziarie di GG RI (ordinanza di custodia cautelare e successiva condanna per fatti di droga, non passata in giudicato, a carico di NI LO 19) sarebbero stati acquisiti e utilizzati in violazione degli artt. 238 e 238 bis cpp;
4) "sul capo 10: violazione dell'art. 74 DPR 309/90": le forniture di stupefacente, al più, sarebbero state sporadiche;
mancherebbero, comunque, le condizioni e i presupposti per la configuraribilità del reato associativo (non bastando certo che i presunti associati comunicassero a mezzo di telefoni cellulari e avessero un deposito nell'esclusiva disponibilità del IR in AN LA. E) I difensori di IG IR deducevano nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "Violazione dell'art. 606/c-e cpp, in relazione al difetto di competenza territoriale e la erronea e illogica motivazione sui capi A-B": secondo il GU e la Corte d'appello, il reato di cui al capo A sarebbe stato commesso in RI (tentata cessione e/o offerta in vendita di stupefacente presso il ristorante "Le Topie"), anche se poi - nel calcolo della pena - per il IR - era stato ritenuto "più grave" il reato di cui al capo B;
tutti i fatti-reato dai quali il GU era partito per la determinazione della pena "erano stati commessi in IL o dintorni" (compresi quelli di cui ai capi H, H1, H1a, H2, nonché le ipotesi di detenzione di cui al capo A); non sarebbe possibile ammettere il tentativo di vendita e/o cessione, sicché nel caso di specie "l'ipotesi dell'eventuale tentativo di vendita risulta giuridicamente inesatta"; sulla base dei "dati certi" emersi (al momento dell'incontro al "Le Topie", il IR non aveva la disponibilità della sostanza;
la droga sequestrata al IR (oggetto di sequestro e di procedimento penale in IL) era fatto autonomo rispetto al reato contestato sub A) avrebbero dovuto o ritenersi "ricompresse nel capo A le condotte di cui al capo B", oppure (in caso di ribadita autonomia fra le rispettive ipotesi criminose) ritenersi che "quello di cui al capo A al massimo (integrasse) l'ipotesi del tentativo e pertanto non (potesse) essere considerato il reato più grave", oppure ritenersi la condotta sub A assorbita in quella sub B;
la motivazione adottata sul punto (competenza territoriale) dalla Corte d'appello, comunque, sarebbe assolutamente contraddittoria e censurabile;
2) "Violazione dell'art. 606/E cpp in relazione all'art. 74 Dpr 309/90": IR avrebbe avuto rapporti stabili con il AI (che però non aveva rapporti stabili con i presunti fornitori), EA comparirebbe in un solo episodio, IZ e PP avrebbero riferito di fatti datati nel tempo, i NI sarebbero comparsi solo nel gennaio 2000; sarebbe perciò illogico e contraddittorio "arroccarsi dietro al concetto di rudimentale organizzazione"; vi sarebbe, se mai, la prova certa della "occasionalità dei rapporti tra i presunti associati";
3) "Violazione dell'art. 606/E cpp in relazione agli artt. 62 bis e 133 cp": la Corte territoriale avrebbe seguito un calcolo della pena assolutamente errato, applicando criteri del tutto diversi rispetto a quelli adottati (nei confronti dello stesso IR) dal Tribunale di IL (essendo partita la Corte territoriale da una pena-base di anni 11 di reclusione per la "detenzione di kg. 2 di stupefacente di cui al capo B"; non avendo la stessa Corte tenuto conto del fatto che "tutte le ulteriori cessioni contestate (erano) di irrilevante quantità"; essendosi operata "in misura inferiore a un terzo" la diminuzione di pena ex art. 62 bis cp). F) Con "motivi nuovi" depositati il 22/2/05, il difensore di NI LO (1975) riprendeva e sviluppava ulteriormente gli argomenti già svolti nel ricorso, deducendo:
1) "quanto alla pronuncia sul capo H1: violazione dell'art. 192 c. 2- 3 cpp;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione": sarebbe immotivata l'asserzione che NI (19) avesse disponibilità di droga (non essendo utilizzabili gli atti provenienti dall'autorità giudiziaria di GG RI, giacché acquisiti in violazione degli artt. 238 e 238 bis cpp: non rilevando in proposito l'adozione in primo grado del rito abbreviato;
riferendosi comunque tali atti a una disponibilità di droga in periodo diverso (e antecedente) rispetto a quello delle (asserite) forniture dai NI al IR"); in ogni caso, gli elementi in questione non fornirebbero "alcun suffragio alla condanna di NI cl. '75";
2) "quanto alla pronuncia sul capo H: violazione dell'art. 192 c.
2-3 cpp. Mancanza e manifesta illogicita' della motivazione": la chiamata di correo da parte del IZ sarebbe in contrasto con le dichiarazioni del AP e mancherebbero ulteriori riscontri oggettivi (secondo quanto richiesto dall'orientamento giurisprudenziale);
3) "quanto alla pronuncia sul capo A: violazione art. 73 DPR 309/90;
violazione di legge processuale sancita a pena di nullità e inutilizzabilità; mancanza e manifesta illogicità della motivazione": la condanna in appello anche per l'originario "concorso nell'offerta di 10 kg. di cocaina fatta dal IR a due agenti sotto copertura" (dal quale reato il GU aveva assolto il NI) dovrebbe essere annullata (tanto più che la reiterazione dell'offerta del marzo 2000 non sarebbe mai stata contestata al NI 1975, ne' sarebbe stato provato il concorso di costui in detta reiterazione, ne' risulterebbe in alcun modo che fossero stati i NI a fornire al IR i quantitativi di droga sequestrati il 15/3/00 e il 30/3/00, ne' addirittura risulterebbe provata l'esistenza dei kg. 10 di cocaina asseritamene offerti dal IR agli agenti sotto copertura);
4) "quanto alla pronuncia sul capo 10: violazione di legge in relazione all'art. 74 DPR": mancherebbe "la presenza di un'organizzazione, sia pure rudimentale, fatta di mezzi materiali messi in comune" (secondo quanto richiesto dall'orientamento giurisprudenziale consolidato); la partecipazione dei NI a un'associazione ex art. 74 DPR 309/90, perciò, sarebbe stata immotivatamente affermata dalla Corte territoriale. All'odierna udienza il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi EA, DA, AI e per il rigetto dei ricorsi dei due NI e del IR. I difensori presenti, avvocato Scarparone (per NI cl. 1975) e avvocato Esbardo (per entrambi i NI, cl. 1975 e cl. 19) hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pare alla Corte: che i ricorsi proposti nell'interesse di IA EA, DO DA e IA AI, debbano essere dichiarati inammissibili;
che i ricorsi proposti nell'interesse di LO NI (classe 1975), LO NI (classe 19) e IG IR, debbano essere rigettati;
che debba essere dichiarata "manifestamente infondata" la proposta questione di legittimità costituzionale.
È opportuno ricordare, anzitutto, che - secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Sez. Un. sent. 930 del 29/196, Clarke;
Sez. Un. Sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri) - il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione (ai sensi dell'art. 606/E cpp) solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare del tutto" la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e proferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che questa Corte ritiene di dover pervenire alle conclusioni finali sopra indicate, potendosi osservare:
Quanto alle posizioni definite in appello ex art. 599/4 cpp (EA, DA, AI): secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (v. per tutte: Cass. 1^, sent. 1760 del 17/4/98, Boreale;
Cass. 1^, sent. 2788 del 4/3/98, Moratello;
Cass. 3^, sent. 1346 del 5/2/98, Tomasello;
Cass. 1^, sent. 6081 del 19/1/96, Cresta;
Cass. 1^, sent. 8058 del 19/7/95, Di AN e altri;
Cass. 1^, sent. 7060 del 20/6/95, Sorgato;
Cass. 1^, sent. 1586 del 15/2/95, Benvenuto e altro;
Cass. 6^, sent. 3380 del 18/3/94, Paolicelli, la procedura della definizione concordata della pena (ex art. 599/4 cpp) presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, a eccezione di quello relativo alla pena ("patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice d'appello); sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame (in sede di legittimità) di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cpp, o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento d'appello.
È appena il caso di aggiungere che, nella specie, la Corte territoriale non mancò di porre opportunamente in evidenza (pagg. 4- 5 sent. imp.): come le pene concordate apparissero "correttamente calcolate e congrue, ai sensi dell'art. 133 cp, per ciascuna delle posizioni"; come le risultanze processuali (dichiarazioni di coimputati, ammissioni, esiti delle indagini, intercettazioni, servizio di o.c.p. e sequestri: elementi tutti già diffusamente esposti e analizzati nella decisione del GU) escludessero ogni possibiità di applicare le disposizioni dell'art. 129 cpp nei confronti degli imputati in questione.
I ricorsi proposti nell'interesse del EA, del DA e del AI, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e ciascuno di essi ricorrenti dev'essere condannato al versamento di euro duemila (somma che stimasi di giustizia, anche in relazione ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale) in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alle questioni sulla competenza per territorio:
come si è già accennato in parte narrativa (v. supra), la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di RI è stata contestata (con argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle già svolte in appello) dai difensori dei due NI e del IR, nei ricorsi rispettivamente sottoscritti. Dette doglianze sono da rigettare, apparendo corrette e condivisibili le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, che non mancò di porre - correttamente e convincentemente - in evidenza: a) quanto alle tesi sostenute dalla difesa IR: come la pena edittale massima astrattamente prevista (alla quale occorreva riferirsi per determinare "il reato più grave" ex art. 16 c.
1-2 cpp) per il reato di cui agli artt. 73 e 80 dpr 309/90 (anni 33 mesi 4 di reclusione) fosse superiore a quella prevista per il reato di cui all'art. 74/3 dello stesso dpr (anni 32 di reclusione); come il riferimento all'art. 56 cp (nel testo dell'imputazione di cui al capo A) non valesse a modificare la situazione, giacché "tale riferimento tuzioristico non esclude(va) che (fosse), in primo luogo e chiaramente, contestata l'ipotesi consumata della fattispecie delittuosa dell'offerta in vendita"; come, ai fini della determinazione della competenza territoriale, "non significasse nulla" il fatto che il GU avesse "ritenuto più grave il reato sub B ai fini della determinazione della pena ritenuta adeguata ai sensi degli artt. 81 e 133 cp", giacché - ai detti fini della competenza - "occorre (va) rifarsi esclusivamente al criterio tracciato dall'art. 16 u.c. cpp, e questo criterio conduce(va) ai risultati prima esaminati"; b) quanto alle tesi sostenuti dai difensori dei NI: come l'argomento relativo alla situazione particolare dei ricorrente in questione (condannati, in relazione al capo A, "non per concorso nell'offerta avvenuta in RI, ma per la detenzione della sostanza.. che dovrebbe semmai ritenersi avvenuta in IL") prestasse il fianco al rilievo che la questione di competenza "andava decisa in base alla situazione presente al momento della possibile (deduzione), e cioè subito dopo l'accertamento per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile" (v. in tal senso, per tutte: Cass. 5^, sent. 14696 del 29/12/99, Braga P.L.);
dovendosi ritenere irrilevanti le vicende sopravvenute (quali quelle in tema di diversa qualificazione giuridica, di emersa diversità del fatto, di dichiarazioni rese dall'imputato; v. infatti: Cass. 5^, sent. 14696 del 29/12/99, Braga, già citata supra;
Cass. 1^, sent. 6485 dell'8/2/99, confl. comp. in proc. Abbellito e altri;
Cass. 5^, sent. 7826 del 7/8/97, Agreste e altri); come, essendo di pari gravità (ex art. 16 cpp) i reati di cui ai capi A-B-H1-H1a, dovesse farsi riferimento - ex art. 16 c. 1 u.p. cp - al primo di tali reati, e perciò al reato sub H1a per il IR e al reato sub H1 per i NI;
come entrambi detti reati dovessero considerarsi commessi in RI, "avendo riguardo.. a cessioni a fine di ulteriore spaccio effettuate (da IR su fornitura dei NI) a D'DO AU, il quale ha sempre dichiarato di avere operato essenzialmente su Tornio: quindi, in base alla configurazione dell'imputazione, il reato risulta commesso in RI e comunque risulta commesso a RI l'ultimo frammento della condotta attribuita agli imputati"; come, dunque, la competenza territoriale fosse stata correttamente radicata in RI, con conseguente piena conferma dell'ordinanza 12/5/03 del GU (che aveva respinto l'eccezione di incompetenza).
Si impongono, a questo punto, due ulteriori considerazioni: la prima è che le apodittiche asserzioni dei ricorrenti non valgono a dimostrare che i reati ritenuti dalla Corte territoriale commessi in RI, fossero stati in realtà consumati in IL (con conseguente attribuzione della competenza territoriale all'autorità giudiziaria di tale ultima città); la seconda è che la proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 21 c. 2 cpp è da ritenere manifestamente infondata, risultando evidente che il Legislatore - nell'esercizio dell'attività discrezionale rientrante nell'ambito dei suoi poteri di scelta di polita giudiziaria da adottare - aveva piena facoltà di stabilire fino a quale momento dell'iter processuale potesse essere utilmente sollevata la questione della competenza territoriale.
Quanto al reato di cui al capo A (ascritto anche ai due NI e al IR):
la tesi secondo cui il GU avrebbe assolto i due NI dall'accusa di aver concorso con il IR nell'offerta di stupefacenti agli agenti sotto copertura (condannandoli solo per detenzione della droga in questione), mentre la Corte territoriale li avrebbe condannati sia per la detenzione sia per l'offerta in vendita (benché su tale ultimo punto non vi fosse stata impugnazione del PM), non è condivisibile.
Dalla doverosa comparazione tra le affermazioni del GU (pag. 88 sent. 1^ grado) e quelle della Corte territoriale (pagg. 9,45 ss., 51 ss., 56 sent. imp.) risulta, invero, in maniera inequivocabile: che i cugini NI erano i fornitori della cocaina che il IR avrebbe dovuto cedere agli agenti sotto copertura (con possibilità, per gli stessi NI, di difendersi compiutamente da tale accusa); che il riferimento "anche al profilo di concorso nell'offerta" fu effettuato dalla Corte territoriale solo ad abundantiam, e cioè per supportare l'affermazione che la condanna dei NI per il reato di cui al capo A (nei limiti - ovviamente - già indicati dal GU) non "meritava riforma alcuna". La tesi secondo cui il reato sub A dovrebbe ritenersi assorbito in quello sub B (o viceversa) è anch'essa da rigettare, sulla base della doverosa "integrazione" delle motivazioni rispettive dei giudici del merito, che non mancarono di sottolineare opportunamente:
come la tesi dell'assorbimento, già motivatamente respinta in prime cure, fosse "errata sia dal punto di vista della sostanza oggetto materiale, sia dal punto di vista della condotta dei giudicabili";
come, infatti, le conversazioni del 21 e 22 marzo 2000 confermassero che, pur dopo la cessione di kg. 1 di cocaina in Chiasso (il 15/3/2000), "era mantenuta ferma l'offerta dei 10 kg. di cui al capo A.. e la droga era nella disponibilità dei fornitori di IR, e dunque.. dei NI" (pagg. 50, 56 ss. sent. imp.) Le ulteriori censure proposte dai ricorrenti in ordine al reato di cui al capo A, attengono chiaramente al merito e non sono proponibili in sede di legittimità (si vedano, in proposito, le già citate sentenze delle Sezioni Unite n. 930/96 e n. 6402/97; si tratta, comunque, di censure infondate, giacché i giudici del merito (e segnatamente la Corte d'appello di RI) non mancarono di sottolineare opportunamente: come non avessero alcun pregio i dubbi circa la veridicità di quanto descritto dalla polizia giudiziaria nella annotazione 20/4/2000 (pag. 47 sent. imp.); come l'offerta dei kg. 10 di cocaina fosse da ritenere "seria" (pagg. 47-48 sent. imp.) e fosse stata mantenuta e rinnovata nel tempo (pagg. 48-49 sent. imp.); come i capi A e B fossero tra loro autonomi e concorrenti (pagg. 50-51 sent. imp.); come gli esiti delle intercettazioni e del servizi di PG indicassero proprio nei NI i fornitori della sostanza (pagg. 54-56 sent. imp.); come anche l'ipotesi di "una sospensione delle forniture per essersi guastati i rapporti tra IR e i NI" fosse da disattendere, giacché le risultanze probatorie emerse "(deponevano) nel senso di una pressione esercitata dai NI, ma non (emergeva) che (fosse) stato realizzato un vero blocco delle forniture, anche in considerazione del fatto che IR (risultava) nelle varie occasioni avere portato denaro ai compari" (pag. 57 sent. imp.);
Quanto al reato di cui al capo B (ascritto anche ai due NI e al IR: si richiamano, anzitutto, per quanto di ragione, le argomentazioni già svolte a proposito del reato di cui al capo A. Si rileva, in secondo luogo, che anche le doglianze proposte in ordine al reato in questione (capo B9 si risolvono in gran parte in "censure di fatto" e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito ("censure di fatto" e/o "rilettura" non consentite, in quanto tali, in sede di legittimità) e sono comunque infondate, giacché i giudici del Tribunale e della Corte territoriale (con motivazioni congrue, esaustive immuni da vizi logico-giuridici) posero correttamente in evidenza: come la materia anche dell'imputazione sub B emergesse (in una con quelle sub A e sub D) dall'operazione di PG condotta dagli agenti sotto copertura OI e De AN e dalle intercettazioni eseguite;
come fosse da rigettare la tesi che la condanna si basasse solo "su due frasi smozzicate e di incertissimo significato" e/o su "circostanze di scarso o nullo significato" (avanzata dalla difesa NI), dovendosi all'uopo tener conto di alcuni "snodi fondamentali" (presentazione degli under cover ai NI il 26/1/2000 presso il ristorante "Ionio Blu"; spostamento di kg. 5 di cocaina il 12/3/2000; non decisività degli argomenti difensivi proposti con la memoria 15/1/04: elementi tutti dettagliatamente analizzati alle pagg. 58-64 sent. imp.), tali da consentire di ribadire la responsabilità penale di tutti i ricorrenti in questione anche per il reato di cui al capo B;
come, dunque, non apparisse revocabile in dubbio che anche i quantitativi di cocaina indicati nel capo B fossero stati forniti al IR dai NI (questi ultimi "pienamente consapevoli" del fatto che IR avrebbe rivenduto ad altri la cocaina da essi fornita: v., in particolare, a pag. 56 sent. imp.).
È appena il caso di aggiungere: a) che appaiono meramente assertorie e apodittiche le affermazioni difensive circa la "mancata documentazione delle pretese visite del AI al Ristorante Ionio Blu" e circa "la del tutto gratuita interpretazione delle telefonate e/o dei colloqui in data 9-10-11 marzo 2000"; b) che appaiono altrettanto "meramente assertorie e apodittiche" le affermazioni difensive circa la "mancanza di adeguati riscontri" alle predette "intercettazioni telefoniche" e agli ulteriori "elementi accusatori valorizzati in sede di merito".
Quanto al reato di cui al capo D (ascritto al solo IR in concorso con il AI): non risultano specifici motivi di ricorso sul punto;
valgono, dunque, le considerazioni già svolte con riferimento ai capi A-B dell'imputazione (v. supra, in questa stessa sentenza). Quanto al reato di cui al capo (ascritto ai due NI e al IR: devesi rilevare, ancora una volta, come le censure dei ricorrenti si risolvano - in gran parte - in "censure di fatto" (non ammissibili, in quanto tali, in sede di legittimità: vedi le decisioni delle Sezioni Unite già citate supra) e siano comunque infondate, giacché la Corte territoriale non omise di sottolineare correttamente: come il IZ NI (secondo quanto da lui stesso dichiarato e confermato da PP RO) si rifornisse di cocaina - a fini di ulteriore spaccio - dal IR;
come i fornitori di quest'ultimo fossero da identificare nei cugini NI (pagg. 33- 34 sent. imp.); come TO e PP avessero riconosciuto in fotografia i NI (pagg. 34-35 sent. imp.); come le dichiarazioni accusatorie del TO (in ordine all'incontro con "i compari") trovassero effettivamente riscontro in quelle del PP (per le ragioni dettagliatamente indicate alle pagg. 35 ss. sent. imp.); come non fosse ravvisabile contraddizione alcuna nella sentenza GU, circa la spiegazione della "pressione effettivamente esercitata dai compari (NI) sul IR "(pagg. 42-43 sent. imp.).
Sul punto è appena il caso di aggiungere: a) non pare ravvisabile il contrasto dedotto dalle difese tra l'interpretazione data dalla Corte d'appello alle conversazioni tra il IR e il TO (da un lato) e le argomentazioni della stessa Corte territoriale in ordine ai reati di cui ai capi A-B (dall'altro); b) non risultano comprovate con certezza le ulteriori ipotesi formulate dai ricorrenti (interpretazione delle conversazioni intercettate;
preteso prestito dei NI al IR "per consentirgli di perpetrare una truffa"), fondate su argomentazioni del tutto inidonee a scalfire lo spessore probatorio delle considerazioni correttamente svolte dalla Corte d'appello di RI (alla cui dettagliata e condivisibile motivazione si fa esplicito rinvio).
Quanto al reato di cui al capo H1 (ascritto ai due NI e al IR): l'ipotesi che i NI avessero preteso il pagamento dal D'DO "non in proprio, ma quali incaricati dal IR per la riscossione" fu disattesa dalla Corte territoriale con motivazione compiuta e adeguata, in riferimento a tutta una serie di elementi significativi: utilizzabilità degli interrogatori resi dal D'DO (sia perché si trattava di giudizio abbreviato;
sia perché la difesa si era limitata sul punto a una contestazione generica: pagg. 18-19 sent. imp.) e piena credibilità di costui (per le ragioni diffusamente espresse alle pagg. 19-20 sent. imp.); dichiarazioni D'DO (interrogatorio 19/6/2000) sul particolare che egli aveva aderito alle richieste dei NI "ritenendo che il prezzo già pagato al IR non fosse stato poi corrisposto da quest'ultimo ai fornitori" (pagg. 19-20 sent. imp.); intercettazioni telefoniche e servizi di appiattimento predisposti dalla PG, in ordine alla escussione del denaro (pag. 21 sent. imp.); continui contatti fra i NI e il IR dal gennaio - febbraio al settembre -ottobre 1999, sino all'ulteriore svolgimento della vicenda delle trattative con gli agenti sottocopertura (pagg. 21-22 sent. imp.); atomistica considerazione, da parte della difesa, di particolari da considerare in maniera coordinata e unitaria (conversazione del 30/1/99 tra NI 1975 e D'DO; preesistenza di legami e rapporti tra D'DO e i NI, evidenziata dalla conversazione telefonica fra D'DO e OL;
ulteriore conversazione tra costoro del 7/2/99) e tali da non lasciare dubbi sul fatto che i NI "avessero agito per proprio conto e non per conto di terzi" (pagg. 22- 29 sent. imp.).
È appena il caso di aggiungere - ad abundantiam - che la Corte territoriale non mancò di precisare anche le ragioni che rendevano inaccoglibile la tesi (avanzata dalla difesa NI) secondo la quale "il credito verso IR aveva origine in un prestito fattagli per commettere una truffa alla CEE" (v. infatti le diffuse e condivisibili considerazioni svolte sul punto alle pagg. 31-33 sent. imp.).
Sostanzialmente "irrilevanti ai fini del decidere" appaiono, d'altronde, le doglianze dei ricorrenti in ordine "all'acquisizione e utilizzazione, da parte del GU, degli atti provenienti da GG RI" (v. supra, in parte narrativa), giacché la Corte territoriale - dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sul tema (Cass. pens., sent. 10258 del 27/8/99, Arcadi e altri;
Cass. pen., 21/6/2000, Tammaro:; Cass. pen. 11/8/93, Galli) - sottolineò opportunamente: come il portato della conversazione telefonica 7/2/99 tra LL NI e LL AT (trascritto alle pagg. 29-31 sent. GU 10/6/03) fosse da ritenere "trascurabile" (pag. 30 sent. imp.); come non fosse vietato al GU "dare conto del fatto che NI 19 era stato condannato per reato in tema di stupefacenti, dopo esser stato sottoposto a misura cautelare" (ibidem); come tale dato, "non enfatizzato dal GU", restasse in accordo con la tesi di accusa e comunque non valesse a rendere plausibile la versione dei fatti dedotta dalla difesa.
Quanto al reato di cui al capo 10 (ascritto ai due NI e al IR): le doglianze proposte dai ricorrente non sono fondate e devono essere disattese.
Già nella sentenza di primo grado, il GU aveva ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, sottolineando (pagg. 108 e ss. sent. GU): come l'originario accordo fra IR, AI IA e AI AN fosse destinato a durare nel tempo (secondo quanto desumibile dalle conversazioni intercettate), nello svolgimento di "un'attività organizzata, in relazione alla quale v'era stabile predisposizione di mezzi" (utenze cellulari;
luoghi stabilmente utilizzati per la custodia dello stupefacente, quali l'abitazione dei fratelli AI e il magazzino di AN LA in uso al fratello di IG IR;
mezzi utilizzati per il confezionamento della droga destinata allo smercio;
capitali provenienti dallo smercio di stupefacenti e destinati a essere reimpiegati nell'illecito traffico); come i NI partecipassero a detta associazione "in quanto stabili fornitori del gruppo" (rapporti con il IR quantomeno dal 1998 al marzo 2000;
ripartizione dei proventi con lo stesso IR;
utilizzazione di un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate;
piena consapevolezza, in capo ai NI, di operare nell'ambito di un gruppo organizzato).
La Corte territoriale, a sua volta, non mancò di porre correttamente in evidenza (con ampia citazione degli orientamenti espressi sui singoli punti dalla giurisprudenza di legittimità): come non andasse sopravalutato il requisito dell'organizzazione materiale (essendo sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, per il perseguimento del fine comune: v. a pag. 65 sent. imp.); come il patto associativo potesse essere anche non espresso e costituirsi solo di fatto fra soggetti consapevoli dell'ausilio vicendevole tra le rispettive condotte (ibidem); come, nel caso di specie, fosse ravvisabile uno stabile rapporto di fornitura tra i NI e il gruppo facente capo a IG IR (pag. 66 sent. imp.); come per la sufficienza del rapporto associativo (sotto il profilo obiettivo), non fosse richiesta "l'esclusività del rapporto di fornitura" (bastando la relativa stabilità del rapporto, "nonostante la diversità di scopo personale": v. alle pagg. 67-68 sent. imp.). La doverosa "correlazione-integrazione" fra le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, consente di ritenere (in una con le puntualizzazioni appena operate) che i giudici del merito - lungi dal limitarsi a sottolineare la disponibilità di cellulari e/o di un solo deposito (è appena il caso di notare, sul punto, che la stessa Corte territoriale richiamò - in aggiunta a detti elementi - anche:
lo stabile rapporto tra associati, la protrazione nel tempo delle forniture da parte dei NI, la disponibilità di ulteriori mezzi per il perseguimento del fine comune, la distinzione in ruoli commerciali interagenti: v. in particolare a pag. 65sent. imp.) - abbiano adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) richiesti per l'integrazione del reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90. Quanto alle doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio (ricorso IR): i diversi criteri asseritamene adottati dall'autorità giudiziaria di IL, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione del presente processo (relativo, peraltro, a fatti e situazioni diversi da quelli giudicati nella menzionata sede milanese).
Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, consentono di ritenere: a) che i ricorsi proposti da EA, DA e AI, debbano essere dichiarati inammissibili, b)che ciascuno dei predetti ricorrenti debba essere condannato a versare euro duemila (somma che stimasi di giustizia, anche in relazione ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale) in favore della Cassa delle ammende;
c) che i ricorsi dei due NI e del IR debbano essere rigettati;
d) che tutti i ricorrenti fin qui menzionati (EA, DA, AI, i due NI, IR) debbano essere condannati - solido tra loro - al pagamento delle spese processuali;
e) che la proposta questione di legittimità costituzionale debba essere dichiarata manifestamente infondata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del EA, del AI e del DA, e condanna ciascuno al pagamento di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di NI LO (n. il 16/11/75), di NI LO (n. il 16/2/76), e di IR IG. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005