Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2005, n. 16623
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Sentenza 15 marzo 2005

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La procedura fondata sull'accordo tra le parti circa l'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, una volta intervenuta la sentenza che recepisce l'accordo, comporta che detta sentenza non possa essere impugnata, in sede di legittimità, con riguardo alle questioni concernenti i motivi oggetto di rinuncia, ad eccezione di quelle rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (oltre che di quelle relative al giudizio di appello e all'eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2005, n. 16623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16623
    Data del deposito : 15 marzo 2005

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