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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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7 luglio 2017
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Art. 1259. Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Lesioni derivanti da sinistro stradale e risarcimento del pregiudizio non patrimoniale all'indomani delle SS.UU. del 2008: persiste il cumulo tra danno morale e danno biologico? Pubblicato il 13/05/09 02:00 [Articolo 1259]
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