Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato straniero, si sia portato, dopo la commissione del fatto addebitatogli, nel suo paese d'origine e di abituale dimora, apparendo tale spostamento, di per sè, fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza di custodia in carcere nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare, ravvisata esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, ed alla connessa adeguatezza della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1999, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 27/5/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu " N. 1990
3. Dott. Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 2474/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da US RT DI, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 28.12.1998 del Tribunale di Bologna;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. S. Lupo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28 dicembre 1998, decidendo in sede di riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata dal GIP dello stesso Tribunale, il 28.2.95, a carico di US RT DI, indagato in ordine al reato di cui agli art. 73/1^ e 80/2^ DPR n. 309/90, per avere illecitamente detenuto, trasportato, introdotto in Italia e ceduto un ingente quantitativo di eroina (kg. 11,5).
Riteneva il tribunale che a carico del US era emerso un grave quadro indiziario, costituito essenzialmente dalle dichiarazioni attendibili di VI TT, imputato di reato connesso, il quale aveva riferito della fornitura di eroina effettuata, il 28.7.1994, dal US predetto in località S. UF (vicino a Bologna), dopo essere sfuggito al controllo della Polizia, dichiarazioni che avevano trovato puntuale riscontro nel contenuto di numerose intercettazioni telefoniche tra alcuni imputati di reati connessi (Tassinari, De IO, AN SU), che avevano fatto specifico riferimento all'episodio, nella circostanza che l'indagato effettivamente, il 28.7.94, aveva alloggiato presso l'albergo Blumes di Bologna, dove era stato contatto dal Tassinari, nonché nella ulteriore circostanza che, quello stesso giorno, era stato identificato e controllato dalla Polizia al casello autostradale di Padova, nel mentre era a bordo della sua auto proveniente da Bologna, nella cui zona aveva - poco prima - effettuato la consegna della droga. Quanto alle esigenze cautelari, evidenziava il Tribunale quella connessa al pericolo di fuga, considerato che il US, dopo i fatti, si era allontanato dall'Italia e, pur avendo residenza in Romania, era stato arrestato in Francia e che la probabilità di una grave condanna lo avrebbe indotto a lasciare nuovamente l'Italia. Avverso la pronuncia del Giudice del riesame, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha lamentato: 1) carenza e illogicità della motivazione, nonché inosservanza e violazione di legge in ordine agli indizi: si era data ampia credibilità al VI, nonostante costui, quale collaborante, dovesse considerarsi fonte di prova "torbida e inquinata", e nonostante le dichiarazioni di costui non avessero ricevuto verifica da riscontri esterni;
2) difetto di motivazione sulla ricostruzione del fatto;
3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla concreta sussistenza di esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, tenuto conto anche del notevole tempo trascorso dai fatti. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.
L'ordinanza impugnata non merita le censure che le sono state mosse in tema di indizi.
Ed invero, l'apparato argomentativo posto a base della decisione di riesame evidenzia, in modo adeguato e logico, il grave quadro indiziario emerso a carico del US in ordine alla grossa fornitura di eroina eseguita il 28.7.1994 e, nell'effettuare tale valutazione, fa buon governo della norma di cui all'art. 273 c.p.p.: come innanzi accennato, infatti, il tribunale ha fatto leva sulle circostanziate dichiarazioni accusatorie di VI TT, imputato di reato connesso, le quali hanno trovato puntuali e precisi riscontri nel contenuto di numerose conversazioni telefoniche intercettate tra altri personaggi comunque coinvolti nella presente vicenda (Di IO, Tassinari, SU), nonché negli accertamenti di polizia relativi alla presenza del prevenuto, proprio il 28.7.94, in un determinato albergo di Bologna e all'allontanamento da questa città subito dopo la consegna della partita di droga.
Si è di fronte a motivazione che, in quanto assistita da una sua logica interna, appare persuasiva e idonea a sostenere, almeno in questa fase cautelare, l'accusa formulata a carico del US. Le doglianze articolate sul punto in ricorso si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una interpretazione alternativa delle emergenze di indagini, il che non è consentito in questa sede, dovendo la valutazione in fatto rimanere prerogativa esclusiva del Giudice di merito, senza possibilità di censure sotto il profilo della legittimità, se immune, come nella specie, da vizi di manifesta illogicità.
Non può, invece, essere condivisa la pronuncia di riesame nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare del pericolo di fuga, ravvisato esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, e alla connessa adeguatezza della misura.
Ed invero, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. non può essere desunto da una mera presunzione, qual è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione alla fuga. Non è sufficiente pertanto a integrare l'esigenza cautelare in oggetto la circostanza che l'indagato, straniero, si sia portato, dopo la commissione del fatto addebitatogli (1994), nel suo paese d'origine e di abituale dimora, apparendo tale spostamento - di per sè - fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana. Tale pregressa condotta, risalente nel tempo, non può assumere, comunque, una valenza in termini di concretezza attuale del paventato pericolo ma può essere apprezzata solo unitamente ad altri elementi e fatti concreti, la cui valutazione globale sorregga il giudizio prognostico circa la sussistenza, ancora allo stato, del medesimo pericolo. Nè va sottaciuto che, nell'ipotesi di applicazione della più rigorosa delle misure coercitive (custodia in carcere), vanno esposte le "concrete e specifiche ragioni" per le quali le ritenute esigenze ex art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altra misura meno afflittiva.
Su questo specifico punto, l'ordinanza impugnata è silente. La pronuncia di riesame va, pertanto, annullata, nella parte relativa alla valutazione delle esigenze cautelari, e gli atti vanno rinviati, per nuova deliberazione, al Tribunale di Bologna, che, nell'emanando provvedimento, da adottare in piena libertà di giudizio, dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi e adeguarsi ai principi di diritto esposti.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposto l'adempimento di cui all'art, 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle ritenute esigenze cautelari e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Bologna.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999