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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 123. Corpo di commissariato militare marittimo 1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Commentari • 31
- 1. Circolare del 26/09/2016 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 26 settembre 2016 · 1.2840551
INDICE PREMESSA PRIMA PARTE 1. LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2. LA STABILE ORGANIZZAZIONE DI SOGGETTO NON RESIDENTE IN QUALIT\u00C0 DI CONSOLIDANTE O DI CONSOLIDATA. 2.1 LA STABILE CONSOLIDANTE 2.2 LA STABILE CONSOLIDATA 3. IL CONSOLIDATO TRA SORELLE 3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 3.2 MODALIT\u00C0 DI DESIGNAZIONE E DI ESERCIZIO DELL\'OPZIONE 3.3 EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE E DELL\'ESERCIZIO DELL\'OPZIONE 4. DISCIPLINA DEI CONSOLIDATI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.1 LA CONSOLIDANTE DI UNA FISCAL UNIT PREESISTENTE DIVIENE CONTROLLATA DESIGNATA 4.1.1 Disciplina del periodo transitorio 4.1.2 …
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Giurisprudenza • 291
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