Decreto cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2024, proposto da
Società Solemar Leisure S.S.D. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Motta, Gabriele Giambrone ed Emanuele Castiglia, con domicilio eletto presso lo studio di Gabriele Giambrone in Palermo, alla via della Libertà 37/I;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1. del provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari – privo di data ma comunicato a mezzo PEC del 18 luglio 2024 mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/834420 del 14/06/2024 n. pratica 2024/5306781, (vd. in allegato numero 1 al presente ricorso), si dispone in danno della società ricorrente: “ VISTA la nota n. 927841 del 17/07/2024 con cui il corpo di Polizia Municipale ha trasmesso la segnalazione di abuso edilizio per infrazione della legge urbanistica il 17/07/2024. Pertanto le stesse non produrranno alcun effetto e codesta ditta non potrà avviare/proseguire l’attività dichiarata nella segnalazione in oggetto. Il Comando di P.M. è incaricato di svolgere adeguata sorveglianza notiziando lo scrivente ufficio in merito ”;
2. del provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari –mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/5307568 del 17 luglio 2024 protocollo 2024/924840, comunicato alla ricorrente in data 18 luglio 2024, si dispone “(…) L’Annullamento degli effetti giuridici della SCIA presentata dalla ditta SOLEMAR LEISURE S.S.D.AR.L. (C.F./PI 07215930822) e pertanto la ditta non potrà avviare/proseguire l’attività dichiarata nella comunicazione in oggetto. (…) ”;
3. del provvedimento n. prot. 0937602 del 19/07/2024 del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del dirigente Dott.ssa Rosa Vicari – comunicato in pari data, mercé il quale, con riferimento alla SCIA n. prot. 2024/806348 del 06/06/2024 n pratica 2024/5306555, (vedi Allegato numero 3), si dispone quanto di seguito: “ VISTA la nota prot. n. 927841 del 17/07/2024, con la quale la Polizia Municipale ha trasmesso la segnalazione di Abuso edilizio n°119/2024 del 17/07/2024, per infrazione della legge urbanistica. SI COMUNICA Alla ditta SOLEMAR LEISURE S.S.D. A R. L. (CF/PI: 07215930822) che l’Istanza prot. n. 806348/2024 cod. 5306555/2024 del 06/06/2024 non produrrà alcun effetto e codesta ditta non potrà, quindi, avviare/proseguire l’attività dichiarata ”;
4. nonché di tutti gli atti pregressi e/o presupposti e, ulteriormente, conseguenti e/o consequenziali, anche non conosciuti dalla società ricorrente, ivi espressamente intendendo impugnare, ove occorra, anche il provvedimento del Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro con sede in via Ugo La Malfa n. 34 – a firma del Funzionario Amministrativo dott. Eduardo D’Angelo, n. prot. 0933961 del 18/07/2024 emesso, in data 18.07.2024 (vd. in Allegato numero 4), riferito alla SCIA n. prot. 2024/739581 del 15/05/2024 n pratica 2024/5306043, comunicato alla ricorrente in pari data 18 luglio 2024, mercé il quale si comunica “ (…) l’avviso di annullamento degli effetti giuridici delle S.C.I.A. in oggetto e se decorsi 10 gg. dal ricevimento della presente non avrà prodotto per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti e che questo ufficio procederà all’annullamento degli effetti giuridici e la conseguente archiviazione della stessa ”, nonché, ove occorra, la nota allo stato non conosciuta dalla ricorrente ma da tutti i provvedimenti richiamata, asseritamente trasmessa dal Comando di Polizia municipale al SUAP, numero 927841 del 17 luglio 2024, fatta salva ogni riserva di ricorso per motivi aggiunti;
5. nonché, di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale (ivi compresi tutti gli eventuali atti istruttori, ivi espressamente includendo i provvedimenti allo stato non conosciuti dalla società ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Vista la nota del 14 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RC IA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la nota del 14 novembre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della espressa dichiarazione della parte ricorrente e che le spese del giudizio possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
LL RA SS, Primo Referendario
RC IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA LL | TO TI |
IL SEGRETARIO