Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4457
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Sentenza 28 marzo 2001

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La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" (nella specie, esclusione dell'obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (nè comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte, con la conseguenza che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria. La non opposizione alla richiesta di delibazione dell'altro coniuge, peraltro, deve risultare da un comportamento inequivocamente diretto a tale effetto, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente il semplice silenzio dell'interessato, manifestatosi (come nella specie) attraverso la contumacia nel corso del giudizio di merito (contumacia che non può assumere, di per sè stessa, alcun significato probatorio in relazione alla domanda dell'attore perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà adesiva alla pretesa della controparte), e senza che assuma, ancora, rilievo la circostanza della proposizione congiunta del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della richiesta di esecutività della pronuncia ecclesiastica, dovendo il comportamento del coniuge incolpevole essere oggetto di valutazione da parte del giudice della delibazione, e non di quello di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4457
    Data del deposito : 28 marzo 2001

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