Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" (nella specie, esclusione dell'obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (nè comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte, con la conseguenza che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria. La non opposizione alla richiesta di delibazione dell'altro coniuge, peraltro, deve risultare da un comportamento inequivocamente diretto a tale effetto, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente il semplice silenzio dell'interessato, manifestatosi (come nella specie) attraverso la contumacia nel corso del giudizio di merito (contumacia che non può assumere, di per sè stessa, alcun significato probatorio in relazione alla domanda dell'attore perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà adesiva alla pretesa della controparte), e senza che assuma, ancora, rilievo la circostanza della proposizione congiunta del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della richiesta di esecutività della pronuncia ecclesiastica, dovendo il comportamento del coniuge incolpevole essere oggetto di valutazione da parte del giudice della delibazione, e non di quello di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UI ER, EL AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERCARLO PERONI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.M. CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 888/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Aleni, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29.1 - 2.2.1998, WA ID conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, LA ND, chiedendo che venisse dichiarata efficace in Italia la sentenza di nullità del matrimonio contratto il 23 ottobre 1977, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio il 18 luglio 1996, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e di Appello Triveneto in data 21 febbraio 1997 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della segnatura Apostolica con decreto del 20 giugno 1997. La convenuta non si costituiva ed era dichiarata contumace. Il P.M. esprimeva parere sfavorevole alla delibazione. La Corte adita, con sentenza del 14 agosto 1998, rigettava la domanda proposta dal ID.
Premesso che, per la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, l'art. 8, 7^ comma, lett. c) L. 121/85 prevede che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e che anche l'art. 64. Lett. f) L. 218/95 esige la non contrarietà all'ordine pubblico dei provvedimenti delibandi, la Corte felsinca ha osservato che, essendo stata pronunciata la nullità del matrimonio per esclusione dell'obbligo di fedeltà da parte del ID, quest'ultimo aveva dichiarato nel processo canonico di non aver mai manifestato alla fidanzata il suo proposito di continuare a vivere, anche dopo il matrimonio, nel modo libero in cui si era comportato precedentemente: la stessa ND aveva riconosciuto di non sapere e di non aver neppure dubitato che il fidanzato avesse rapporti con altre donne ed intendesse continuare a farlo, in quanto abitava in un'altra località e la sua giovane età (18 anni) escludeva qualsiasi dubbio.
Secondo la Corte, tali circostanze consentivano di rilevare che la riserva mentale del ID circa l'esclusione da parte sua, del "bonum" della fedeltà, non era stata manifestata alla ND, nè da questa conosciuta e non già per propria negligenza: d'altro canto, il silenzio della convenuta, rimasta contumace, non sembrava riconducibile all'ipotesi di mancata opposizione alla domanda di delibazione idonea a superare l'inderogabile principio di ordine pubblico a tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Per la cassazione di tale sentenza il ID e la ND hanno proposto congiuntamente ricorso, affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 8 e del protocollo addizionale della legge 25 marzo 1985, n. 121, con riferimento all'art. 797 n. 7 c.p.c., nonché vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente una riserva mentale, mentre il proposito del ID di non essere fedele, seppur non manifestato alla ND con formale dichiarazione, tuttavia era conoscibile dalla medesima con l'ordinaria diligenza, come è emerso dalle testimonianze rese dinanzi al giudice ecclesiastico, in particolare da quelle di RL OR e di AL ID. Secondo i ricorrenti, poi, la conoscibilità andava ricavata dalle dichiarazioni della stessa ND, la quale aveva precisato di non conoscere il modo di vivere del futuro marito e di essere preoccupata per la nascita del bambino, pur essendole giunta voce che una sua amica aveva una relazione con il ID: non v'era stato comunque, un vero fidanzamento, trattandosi di un rapporto fisico, che aveva portato ad una gravidanza.
I ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, la ND non si è costituita nel giudizio canonico ed in quello di delibazione, così implicitamente manifestando la volontà di non opporsi alla domanda di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: volontà evidenziata anche dalla proposizione congiunta del ricorso per cassazione.
La censura è infondata.
Premesso che i ricorrenti non pongono in discussione il principio applicato dalla Corte di merito in tema di contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia del giudice ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario per esclusione di un "bonum matrimoni" da parte di uno soltanto dei coniugi e fondata su simulazione unilaterale non conosciuta ne' conoscibile dall'altro coniuge, va rilevato che nel giudizio di cassazione sulla sentenza della Corte d'appello in sede di delibazione non è ammissibile proporre, sotto il surrettizio profilo della violazione di legge e/o di vizio motivazionale, doglianze in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, prospettandone altri, diversi ed alternativi rispetto a quello censurato: ciò si tradurrebbe, infatti, nella richiesta di un nuovo giudizio di merito, mentre il controllo del giudice di legittimità è limitato alla conformità alla legge sostanziale e processuale della sentenza impugnata e non si estende alla "giustizia" della decisione (Cass. 2325/99, 6551/98, 8386/97).
La Corte felsinea ha motivatamente escluso, sulla base delle dichiarazioni degli stessi coniugi, che il proposito del ID di non rispettare l'obbligo di fedeltà fosse stato portato a conoscenza della ND o forse da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza: trattasi di valutazione non sindacabile in sede di legittimità, essendo fondata su logico e corretto "iter" argomentativo.
È poi vero che, in tale materia, il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altro coniuge, con la conseguenza che non v'è ostacolo alla delibazione quando il coniuge - che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro - chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica, o non si opponga a tale declaratoria (cfr. Cass. 5548/95, 241/87, 142/87, SS.UU. 6128/85, ecc.). Va osservato, tuttavia, che la Corte territoriale, lungi dal disattendere tale principio, ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie, avendo precisato che il silenzio mantenuto dalla ND, rimasta contumace, non è riconducibile all'ipotesi di mancata opposizione alla domanda avanzata dal ID: la contumacia del convenuto, infatti, non può assumere, di per se stessa, alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte (tra le altre, Cass. 1648/96, 10554/94, 2410/85). Per integrare la non opposizione alla richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica occorre un "quid pluris" rispetto alla mera contumacia: tale elemento aggiuntivo, peraltro, non può essere individuato nella proposizione congiunta del ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia disatteso la richiesta di esecutività della sentenza ecclesiastica, essendo evidente che deve trattarsi di comportamento valutabile da parte del giudice della delibazione e non riferibile al giudizio di legittimità, che - giova ribadirlo - è limitato al controllo della conformità a legge della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non v'è da provvedere sulle spese, l'unico intimato essendo il P.M. presso la Corte d'Appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001