Art. 192. Commissioni mediche interforze 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <>, esprimono i giudizi
sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.