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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1859/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
CIXI' CE e dall'avv. CARLO FANARI attori e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv.
OR SS convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “L'Ecc.mo Tribunale voglia: 1)
Accertare i fatti descritti in premessa;
2) Accertare e dichiarare
l'assemblea del tenutasi in data 12 Controparte_1
febbraio 2020, invalida per nullità e/o annullabilità sui punti 1) O.d.G.
(Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti); 2) O.d.G. (Nomina Amministratore.
Delibere conseguenti); 5) O.d.G. (Approvazione DETTAGLIO QUOTE DA
VERSARE SINO AL 31.01.2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea) per i motivi esposti in narrativa;
3) Per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare la delibera assunta dall'assemblea del
convenuto in data 12 febbraio 2020, invalida per nullità e/o CP_1
annullabilità sui punti 1) O.d.G. (Esame e approvazione Bilancio
Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti); 2) O.d.G. (Nomina Amministratore. Delibere conseguenti);
5) O.d.G. (Approvazione DETTAGLIO QUOTE DA VERSARE SINO AL
31.01.2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea) per i motivi esposti in narrativa;
4) Previo accertamento dell'insussistenza, per tutti o per parte dei lavori, del presupposto dell'urgenza ex art. 1135 cod. civ. e comunque del potere rappresentativo della società
[...]
accertare e dichiarare Controparte_2
la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al condominio del contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con l'impresa e, Controparte_3
per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini per gli interventi straordinari di cui al contratto di CP_4
appalto 18/12/2019; 5) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al del contratto di CP_1
appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con l'impresa Controparte_3
avente ad oggetto i balconi aggettanti presenti nella facciata lato
[...]
di proprietà esclusiva dei singoli condomini e, per CP_1 CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini
per i suddetti interventi;
6) In via di ulteriore subordine, CP_4
pag. 2/20 accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al condominio del contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con
l'impresa avente ad oggetto le opere di cui al paragrafo Controparte_3
6 del Capitolato Tecnico e di cui al paragrafo 2 del capitolo “Variazioni ai lavori previsti in capitolato” e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini per i suddetti CP_4
interventi; 7) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”; per parte convenuta:“l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. in via pregiudiziale, dichiarare, per le ragioni sopra esposte, le avverse domande inammissibili
e/o irricevibili;
2. in subordine, nel merito, rigettarle respingendo in ogni caso l'istanza di sospensiva della delibera condominiale impugnata;
3. con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
citazione ritualmente notificato, evocavano in giudizio innanzi l'intestato
Tribunale il in chiedendo Controparte_5 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Gli attori esponevano di essere comproprietari di due unità immobiliari comprese nel CP_1
convenuto; che con ricorso ex art. 1105, quinto comma, c.c., altri partecipanti al condominio avevano chiesto al Tribunale di Cagliari di autorizzare l'amministratore alla firma del contratto di appalto per il risanamento della facciata dell'edificio prospiciente la , affidando CP_1
i lavori a al corrispettivo di € 48.275 oltre iva, Controparte_3
allegando l'urgenza dell'intervento e l'impossibilità di pervenire ad una deliberazione assembleare;
che in detto ricorso sarebbe stata indicata la pag. 3/20 necessità di ripartire i costi secondo la tabella A2, approvata dall'assemblea del 10.7.2018, di seguito riportata:
Gli attori davano altresì atto che il contratto di appalto era stato sottoscritto dall'amministratore del condominio in data 18.12.2019 e che esso era stato trasmesso loro unitamente ad un riparto calcolato sulla base della tabella
A2 dianzi riportata. Esponevano poi che con decreto del 12.2.2020 il
Tribunale, a conclusione del procedimento V.G. 6041/2019, conseguente al ricorso di cui anzidetto, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale, ed autorizzato l'amministratore del a procedere alla riscossione delle quote occorrenti per CP_1
l'esecuzione dei lavori, secondo le tabelle millesimali vigenti. Infine, davano atto che l'amministratore aveva convocato l'assemblea condominiale per il 12.2.2020, sul seguente ordine del giorno:
pag. 4/20 “1) Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti;
2) Nomina Amministratore. Delibere conseguenti;
4) Redazione e approvazione Bilancio Preventivo gestione 2020 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti;
5) Approvazione “DETTAGLIO DELLE QUOTE DA VERSARE SINO AL
31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea.
6) Informativa sull'udienza del 23 gennaio 2020 c.m. a seguito del
Procedimento ex art 1105 - 4°comma codice civile intrapreso dai condomini e;
CP_6 CP_7
7) Varie ed eventuali”
Lamentavano tuttavia che in sede assembleare, con la presenza di n. 887,03 millesimi di proprietà, le maggioranze deliberative erano state calcolate in applicazione della tabella “A1 – Proprietà generale”, riportata a pag. 13 della citazione, in luogo di quella “A2 – Proprietà generale parziale corpo fronte strada” che avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie. Di conseguenza, era stata configurata, in relazione alla votazione del punto 1) posto all'o.d.g., una maggioranza in realtà inesistente, poiché applicando i millesimi della tabella A2 si avrebbe avuto il seguente risultato: voto favorevole millesimi 395,57 ( 97,57; Persona_1 Parte_6
99,56; Vacca mill. 98,21: 100,23); voto contrario millesimi Parte_7
465,60 (Puddu–Spera mill. 378,77 + mill. 86,83). Anche nel caso di applicazione della tabella A1, inoltre, il voto avrebbe avuto esito negativo, perché i condomini (mill. 92,060) e (mill. Parte_8 Persona_2
86,860) non avrebbero diritto di partecipare alla votazione concernente il pag. 5/20 riparto della spesa di rifacimento della facciata, poiché non partecipano alla spesa;
l'esito del voto sarebbe stato, dunque, il seguente, scomputando la caratura millesimale dei predetti (mill. 92,060) e Parte_8 Per_2
86,860): voto favorevole millesimi 325,26 (Musanti/Zucca
[...] Per_1
mill. 80,230; 81,870; 80,750; Parte_6 Parte_9 Parte_7
82,410); voto contrario millesimi 382,85 (Puddu–Spera mill. 311,450 + mill. 71,400). Quanto al punto 5) posto all'o.d.g., reiteravano le censure concernenti il punto 1). Con riferimento ad ambedue detti punti, poi, gli attori esponevano ancora che i saldi presentati all'assemblea del 12.2.2020 riportavano il riparto delle somme previste nel contratto di appalto per il rifacimento della facciata dell'edificio condominiale, che tuttavia non poteva essere preteso dall'amministratore dell'ente di gestione a fronte della nullità del contratto del 18.12.2019 sottoscritto con l'impresa, perché esso era stato firmato dallo Controparte_2
che non era l'amministratore del condominio all'epoca della firma, essendo invece quest'ultimo la dott.ssa e comunque a fronte Persona_3
dell'inesistenza del requisito di urgenza di cui all'art. 1135, secondo comma, c.c. Inoltre, con detto contratto era stato commissionato anche il rifacimento di beni di proprietà individuale, quali i balconi aggettanti in facciata, il cui costo (stimato nel par. 6 del capitolato di appalto e nelle variazioni a quest'ultimo come pari a complessivi € 21.448,50) doveva gravare sui rispettivi proprietari e non sulla compagine condominiale nel suo complesso. Stesso dicasi per il costo delle opere provvisionali di cantiere ed i ponteggi, che avrebbe dovuto essere ripartito tra e CP_1
proprietari dei predetti balconi.
pag. 6/20 Gli attori lamentavano altresì che il punto 2 posto all'o.d.g. era stato approvato senza la specifica indicazione del compenso riconosciuto all'amministratore del condominio e quindi in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c.
Ancora, gli attori lamentavano il mancato computo, nell'ambito dei lavori straordinari oggetto della deliberazione del 12.12.2020, del costo di impermeabilizzazione e pavimentazione del balcone di loro proprietà, aggettante esso pure in facciata ma solo per 45 cm., mentre per il resto esso costituisce copertura degli appartamenti posti ai piani sottostanti, onde il costo di ripristino va ripartito, quanto ad 1/3 a carico del proprietario, e quanto ai 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti
Infine, gli attori contestavano l'inclusione, nelle spese da ripartire, degli oneri di difesa legale del condominio nel procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del 12.2.2020, pur avendo essi assunto, in quel giudizio, posizioni contrarie a quelle dei ricorrenti e del condominio, nonché comunicato il loro dissenso dalla lite.
Si costituiva il , resistendo alle varie domande spiegate dagli CP_1
attori.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.7.2026, successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, anche per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
12.12.2025. Nel termine all'uopo assegnato, le parti hanno depositato note scritte precisando le rispettive conclusioni e difese.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata pag. 7/20 Va preliminarmente osservato che nessuna delle parti ha prodotto in atti di causa il regolamento di condominio con le allegate tabelle di riparto millesimale. Risulta però prodotto il verbale dell'assemblea condominiale del 10.7.2018 e le tabelle millesimali con esso approvate, che costituiscono rispettivamente gli allegati n. 7 e n. 8 del documento 7.1 depositato dalla difesa del unitamente alla memoria 183 c.p.c. del 1.2.2021. Da CP_1
detti atti emerge che il si è dotato di tabelle diversificate, CP_1
rispettivamente indicate come tabella “A/1 – generale intero fabbricato”, tabella “A/2 – generale parziale corpo fronte strada” e tabella “A/3 – generale parziale corpo interno cortile”, indicate alle pagg. 8 e ss. del progetto (all. 7 suindicato), approvato in assemblea del 10.7.2018 (all.8 suindicato), e di seguito riprodotte:-------------------------------------------------
pag. 8/20 pag. 9/20 I
Ciò posto, va osservato che la domanda di parte attrice è in parte diretta avverso la delibera assembleare del 12.2.2020, sul presupposto che i punti
1) e 5) posti all'o.d.g. siano stati approvati con una maggioranza erroneamente calcolata. Ad avviso degli attori, infatti, avrebbe dovuto essere applicata la tabella A2, utilizzata per il riparto delle spese derivanti dal contratto di appalto per il rifacimento delle facciate, e non quella A1, perché nei saldi esposti in bilancio risultavano anche le somme dovute in base al riparto degli oneri del detto appalto.
La censura è fondata.
Il punto 1) ed il punto 5) all'o.d.g. riguardavano infatti, rispettivamente, lo
“Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti” (punto 1) e la “Approvazione
DETTAGLIO DELLE QUOTE DA VERSARE SINO AL 31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea” (punto 5).
Sia per la prima, che per la seconda voce, risultano allegati alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020 i conteggi da approvare (cfr. doc. 11 allegato alla produzione documentale dell'1.3.2020 di parte attrice), nei quali sono indicati tanto costi riferiti alla gestione del fabbricato, quanto oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto del 18.12.2019, stipulato con la
Si veda, al riguardo, la colonna denominata “parti Controparte_8
comuni contenuta sia nel consuntivo 2019 che nel prospetto CP_3
delle quote da versare. L'amministratore del ha quindi CP_1
sottoposto all'approvazione dell'assemblea voci di spesa non omogenee, parte delle quali avrebbero dovuto essere approvate con la maggioranza di cui alla tabella A1, in quanto concernenti la gestione complessiva del pag. 10/20 fabbricato, e parte invece secondo quella di cui alla tabella A2, in quanto relative alle spese di rifacimento della facciata prospiciente la . Il CP_1
computo della maggioranza concernente la seconda categoria di spesa, dunque, è stato erroneamente eseguito in applicazione della tabella A1, in luogo di quella A2, che avrebbe dovuto applicarsi, e la cui applicazione avrebbe condotto ad un risultato diametralmente opposto a quello indicato nel verbale dell'assemblea del 12.2.2020.
Del pari fondato è l'ulteriore rilievo mosso dagli attori, secondo cui i condomini (mill. 92,060) e (mill. 86,860) Parte_8 Persona_2
non avrebbero dovuto essere ammessi al voto, in quanto essi non partecipano al riparto delle spese. Di essi, infatti, non vi è traccia nei prospetti allegati alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020, onde essi non avevano alcun titolo per poter intervenire sull'approvazione e sul riparto di una spesa che, comunque, non li riguardava.
All'erroneo computo delle maggioranze sulla base di una tabella erronea, in quanto non coerente con l'oggetto della deliberazione (quanto alla ripartizione degli oneri derivanti dall'appalto), e con computo di millesimi che non avrebbero dovuto essere conteggiati (quanto alla partecipazione al voto dei condomini e ) consegue l'annullamento della Pt_8 Per_2
delibera del 12.2.2020.
II
E' invece infondata la contestazione concernente il punto 2 posto all'o.d.g., secondo cui l'incarico all'amministratore era stato rinnovato senza la specifica indicazione a verbale del compenso riconosciutogli, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. Al riguardo, infatti, va data continuità al principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Al fine della
pag. 11/20 costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del
22/04/2022, Rv. 664643). Nel caso di specie, il verbale del 12.2.2020 contiene, inter alia, la nomina dell'amministratore con specificazione del compenso indicato dal preventivo di spesa 2020, allegato al verbale stesso, dal quale risulta analiticamente indicato l'importo dovuto e le singole voci di riferimento. Non si configura, dunque, alcuna violazione del precetto dell'art. 1129, comma 14, c.c., a fronte dell'analitica indicazione, sia pure eseguita per relationem, del compenso pattuito per l'incarico gestorio.
Per questa parte, dunque, la deliberazione del 12.2.2020 è corretta, non essendo stato contestato dagli attori, in relazione al punto 2) all'o.d.g. della riunione, l'erroneo calcolo delle maggioranze.
III
Neppure è fondata la contestazione della nullità del contratto del
18.12.2019 sottoscritto con l'impresa, perché esso era stato firmato dallo che non era Controparte_2
l'amministratore del condominio all'epoca della firma, essendo invece quest'ultimo la dott.ssa . Quest'ultima infatti, con atto Persona_3
del 10.6.2020, cui è accluso anche il contratto di appalto con relativi allegati (depositato dal convenuto come doc. 6 allegato alla CP_1
pag. 12/20 comparsa di costituzione e risposta) ha ratificato l'appalto, confermandone la validità e dando atto che la firma su di esso era stata erroneamente apposta a nome della società CP_2 Controparte_2
da lei stessa amministrata ed ormai estinta. E' quindi certa la
[...]
riferibilità del rapporto negoziale al odierno convenuto. CP_1
IV
Non fondata è anche la contestazione concernente l'inesistenza del requisito di urgenza di cui all'art. 1135, secondo comma, c.c., poiché da un lato gli attori nulla deducono, a dimostrazione di tale assunto, e dall'altro lato la narrativa dei fatti precedenti alla causa, così come emergente dallo stesso atto di citazione, evidenzia che prima di ricorrere al Tribunale era stato diverse volte affrontato senza successo, in sede assembleare, il problema dell'esigenza di affrontare il rifacimento della facciata dello stabile in condominio, che era poi divenuto urgente, tanto da legittimare alcuni partecipanti al condominio (diversi dagli odierni attori) a rivolgersi alla giustizia, in sede di volontaria amministrazione, per superare l'impasse che si era venuta a creare in relazione all'esecuzione di un'opera necessaria per la conservazione della cosa comune.
Al riguardo, il decreto del 12.2.2020 il Tribunale di Cagliari, nel dare atto delle tesi delle parti, afferma che i ricorrenti in quella sede avevano rappresentato, inter alia, che:
pag. 13/20 Il , intervenuto in quel giudizio, aveva aderito alle posizioni CP_1
esposte dai ricorrenti, tanto che, nelle more dello stesso, aveva sottoscritto il contratto di appalto del 18.12.2019 oggetto di contestazione, con ciò facendo venir meno, secondo il Tribunale, il presupposto dell'inerzia (cfr. pag. 5 del decreto suindicato).
Non vi è dubbio, quindi, sul fatto che le opere commissionate con l'appalto di cui sopra rivestissero carattere di urgenza.
V
Sono invece fondate le doglianze concernenti il fatto che con il contratto di appalto del 18.12.2019 siano state commissionate alla ditta appaltatrice anche opere aventi ad oggetto beni di proprietà individuale, quali i balconi aggettanti in facciata, in quanto il decreto del Tribunale del 20.2.2020, già citato, ha affermato, al riguardo, che:
pag. 14/20 (cfr. pag. 6 del decreto). Pertanto, non essendo emersa, né nel giudizio di volontaria giurisdizione conclusosi con il decreto del 12.2.2020, né nel corso del presente giudizio contenzioso, la prova che i balconi aggettanti in facciata rivestono funzione estetica e decorativa, la spesa per il loro rifacimento deve gravare sui loro proprietari esclusivi, e non sull'intera compagine condominiale, e pertanto essa non può essere ripartita tra tutti i partecipanti alla comunione secondo gli ordinari criteri di riparto millesimale delle spese comuni.
Anche il costo delle opere provvisionali di cantiere e dei ponteggi, di conseguenza, dovrà essere oggetto di ripartizione tra condominio e proprietari dei predetti balconi, secondo la percentuale di rispettiva competenza.
In proposito, considerato che il valore delle lavorazioni concernenti i balconi ammonta, secondo quanto sostenuto dagli attori (e non specificamente contestato dal convenuto) a totali € 21.448,50 a fronte di un valore complessivo dell'appalto pari ad € 48.275,00 la percentuale di ripartizione di dette spese doveva essere determinata nella misura del 60%
a carico del e del 40% a carico dei proprietari dei singoli CP_1
balconi aggettanti in facciata. pag. 15/20 VI
L'ulteriore doglianza degli attori, secondo cui nell'ambito dei lavori straordinari oggetto della deliberazione del 12.12.2020 avrebbe dovuto essere calcolato anche il costo di impermeabilizzazione e pavimentazione del balcone di loro proprietà, aggettante esso pure in facciata ma solo per
45 cm., mentre per il resto esso costituirebbe copertura degli appartamenti posti ai piani sottostanti, è invece rimasta priva di idoneo riscontro, in quanto non è stata fornita la prova né dell'esatta conformazione dei luoghi, con conseguente impossibilità di presumere l'applicabilità alla fattispecie del criterio di riparto previsto dall'art. 1126 c.c., né –soprattutto– dell'effettiva necessità dell'intervento invocato dagli attori. Quest'ultimo profilo è decisivo, in quanto, posto che gli interventi oggetto dell'appalto del 18.12.2019 avevano carattere di urgenza, secondo quanto accertato nell'ambito del precedente procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con il più volte richiamato decreto del 12.2.2020, per poter stabilire che nel loro ambito avrebbe dovuto essere ricompresa anche l'impermeabilizzazione e la pavimentazione del balcone di proprietà degli odierni attori era necessario dimostrare l'esistenza, anche in relazione a detti interventi, del requisito dell'urgenza. In difetto, non può ritenersi provata adeguatamente la domanda proposta dagli attori in questa sede.
VII
Infine, è fondata la doglianza degli attori concernente l'erronea inclusione, nelle spese da ripartire, degli oneri di difesa legale del condominio nel procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del
12.2.2020. Gli attori infatti, con la comunicazione all. 16 alla produzione documentale di parte attrice dell'11.3.2020, avevano manifestato il loro pag. 16/20 dissenso dalla lite, onde essi non avrebbero dovuto partecipare al relativo riparto. Al contrario, dal prospetto delle quote da versare al 31.1.2020 allegato alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020 ed in quella sede approvato, emerge che le dette spese legali sono state ripartite anche con la partecipazione degli odierni attori. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “È affetta da nullità e non da mera annullabilità, ed è quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 08/06/1996, Rv.
498026; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16092 del 29/07/2005, Rv. 584860;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 15/05/2006, Rv. 589646).
Ne consegue la nullità della deliberazione impugnata, per questa parte.
In definitiva, il condominio avrebbe dovuto procedere, fermi i costi delle singole lavorazioni indicati dal contratto di appalto suindicato, a:
1) scomputare dal totale dovuto all'impresa il costo di rifacimento dei balconi di proprietà individuale, ponendolo a carico dei soli proprietari degli stessi;
2) ripartire tra proprietari dei singoli balconi e condominio il costo delle opere provvisionali, di cantiere e dei ponteggi, nella misura del 60%
a carico del condominio e del 40% a carico dei proprietari dei singoli balconi;
3) provvedere all'approvazione, rispettivamente, del bilancio di gestione del condominio secondo le maggioranze di cui alla tabella pag. 17/20 A1, e degli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del 18.12.2019 secondo le maggioranze di cui alla tabella A2;
4) escludere gli odierni attori dal riparto delle spese di lite concernenti il procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con il decreto del 12.2.2020.
La domanda di parte attrice va di conseguenza in parte accolta, dovendosi rispettivamente:
a) dichiarare nulla la deliberazione assunta dal convenuto CP_1
in esito all'assemblea del 12.2.2020, con riferimento all'approvazione dei punti 1) e 5) posti all'ordine del giorno, nella parte in cui con essa sono state ripartite a carico degli odierni attori le spese concernenti l'assistenza legale del condominio in un giudizio rispetto al quale gli attori stessi avevano manifestato il loro dissenso;
b) annullare la medesima deliberazione, sempre con riferimento ai punti
1) e 5) posti all'ordine del giorno, nella parte in cui con essi sono state approvate e ripartite secondo la tabella A1 spese conseguenti al contratto di appalto del 18.12.2019, che avrebbero invece essere approvate e ripartite secondo la tabella A2; nonché nella parte in cui, nell'applicazione della tabella A1, sono stati ammessi al voto condomini non aventi titolo, perché non chiamati a partecipare al riparto della spesa;
ed infine, nella parte in cui sono stati approvati e ripartiti oneri di rifacimento e sistemazione di beni non di proprietà comune, bensì di proprietà individuale di alcuni dei partecipanti alla comunione (nella specie, i balconi aggettanti in facciata).
Le restanti domande vanno invece rigettate.
pag. 18/20 Configurandosi una ipotesi di soccombenza parziale, a fronte del diverso titolo posto a fondamento delle varie domande proposte dalla parte attrice, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
nei confronti del in così Controparte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice, in relazione all'approvazione dei punti 1) e 5) posti all'ordine del giorno dell'assemblea del
12.2.2020, aventi ad oggetto rispettivamente “Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti”
(punto 1) e “Approvazione “DETTAGLIO DELLE QUOTE DA
VERSARE SINO AL 31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea” (punto 5), dichiarando nulla la deliberazione assunta all'esito della predetta riunione, nella parte concernente il riparto dei costi di assistenza legale del condominio nel giudizio di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del
12.2.2020, ed annullandola nella restante parte, concernente l'approvazione ed il riparto delle spese;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
12/12/2025.
Il giudice
AN IV
pag. 19/20
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1859/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
CIXI' CE e dall'avv. CARLO FANARI attori e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv.
OR SS convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “L'Ecc.mo Tribunale voglia: 1)
Accertare i fatti descritti in premessa;
2) Accertare e dichiarare
l'assemblea del tenutasi in data 12 Controparte_1
febbraio 2020, invalida per nullità e/o annullabilità sui punti 1) O.d.G.
(Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti); 2) O.d.G. (Nomina Amministratore.
Delibere conseguenti); 5) O.d.G. (Approvazione DETTAGLIO QUOTE DA
VERSARE SINO AL 31.01.2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea) per i motivi esposti in narrativa;
3) Per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare la delibera assunta dall'assemblea del
convenuto in data 12 febbraio 2020, invalida per nullità e/o CP_1
annullabilità sui punti 1) O.d.G. (Esame e approvazione Bilancio
Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti); 2) O.d.G. (Nomina Amministratore. Delibere conseguenti);
5) O.d.G. (Approvazione DETTAGLIO QUOTE DA VERSARE SINO AL
31.01.2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea) per i motivi esposti in narrativa;
4) Previo accertamento dell'insussistenza, per tutti o per parte dei lavori, del presupposto dell'urgenza ex art. 1135 cod. civ. e comunque del potere rappresentativo della società
[...]
accertare e dichiarare Controparte_2
la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al condominio del contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con l'impresa e, Controparte_3
per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini per gli interventi straordinari di cui al contratto di CP_4
appalto 18/12/2019; 5) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al del contratto di CP_1
appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con l'impresa Controparte_3
avente ad oggetto i balconi aggettanti presenti nella facciata lato
[...]
di proprietà esclusiva dei singoli condomini e, per CP_1 CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini
per i suddetti interventi;
6) In via di ulteriore subordine, CP_4
pag. 2/20 accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità al condominio del contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2019 con
l'impresa avente ad oggetto le opere di cui al paragrafo Controparte_3
6 del Capitolato Tecnico e di cui al paragrafo 2 del capitolo “Variazioni ai lavori previsti in capitolato” e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai condomini per i suddetti CP_4
interventi; 7) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”; per parte convenuta:“l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. in via pregiudiziale, dichiarare, per le ragioni sopra esposte, le avverse domande inammissibili
e/o irricevibili;
2. in subordine, nel merito, rigettarle respingendo in ogni caso l'istanza di sospensiva della delibera condominiale impugnata;
3. con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
citazione ritualmente notificato, evocavano in giudizio innanzi l'intestato
Tribunale il in chiedendo Controparte_5 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Gli attori esponevano di essere comproprietari di due unità immobiliari comprese nel CP_1
convenuto; che con ricorso ex art. 1105, quinto comma, c.c., altri partecipanti al condominio avevano chiesto al Tribunale di Cagliari di autorizzare l'amministratore alla firma del contratto di appalto per il risanamento della facciata dell'edificio prospiciente la , affidando CP_1
i lavori a al corrispettivo di € 48.275 oltre iva, Controparte_3
allegando l'urgenza dell'intervento e l'impossibilità di pervenire ad una deliberazione assembleare;
che in detto ricorso sarebbe stata indicata la pag. 3/20 necessità di ripartire i costi secondo la tabella A2, approvata dall'assemblea del 10.7.2018, di seguito riportata:
Gli attori davano altresì atto che il contratto di appalto era stato sottoscritto dall'amministratore del condominio in data 18.12.2019 e che esso era stato trasmesso loro unitamente ad un riparto calcolato sulla base della tabella
A2 dianzi riportata. Esponevano poi che con decreto del 12.2.2020 il
Tribunale, a conclusione del procedimento V.G. 6041/2019, conseguente al ricorso di cui anzidetto, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale, ed autorizzato l'amministratore del a procedere alla riscossione delle quote occorrenti per CP_1
l'esecuzione dei lavori, secondo le tabelle millesimali vigenti. Infine, davano atto che l'amministratore aveva convocato l'assemblea condominiale per il 12.2.2020, sul seguente ordine del giorno:
pag. 4/20 “1) Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti;
2) Nomina Amministratore. Delibere conseguenti;
4) Redazione e approvazione Bilancio Preventivo gestione 2020 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti;
5) Approvazione “DETTAGLIO DELLE QUOTE DA VERSARE SINO AL
31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea.
6) Informativa sull'udienza del 23 gennaio 2020 c.m. a seguito del
Procedimento ex art 1105 - 4°comma codice civile intrapreso dai condomini e;
CP_6 CP_7
7) Varie ed eventuali”
Lamentavano tuttavia che in sede assembleare, con la presenza di n. 887,03 millesimi di proprietà, le maggioranze deliberative erano state calcolate in applicazione della tabella “A1 – Proprietà generale”, riportata a pag. 13 della citazione, in luogo di quella “A2 – Proprietà generale parziale corpo fronte strada” che avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie. Di conseguenza, era stata configurata, in relazione alla votazione del punto 1) posto all'o.d.g., una maggioranza in realtà inesistente, poiché applicando i millesimi della tabella A2 si avrebbe avuto il seguente risultato: voto favorevole millesimi 395,57 ( 97,57; Persona_1 Parte_6
99,56; Vacca mill. 98,21: 100,23); voto contrario millesimi Parte_7
465,60 (Puddu–Spera mill. 378,77 + mill. 86,83). Anche nel caso di applicazione della tabella A1, inoltre, il voto avrebbe avuto esito negativo, perché i condomini (mill. 92,060) e (mill. Parte_8 Persona_2
86,860) non avrebbero diritto di partecipare alla votazione concernente il pag. 5/20 riparto della spesa di rifacimento della facciata, poiché non partecipano alla spesa;
l'esito del voto sarebbe stato, dunque, il seguente, scomputando la caratura millesimale dei predetti (mill. 92,060) e Parte_8 Per_2
86,860): voto favorevole millesimi 325,26 (Musanti/Zucca
[...] Per_1
mill. 80,230; 81,870; 80,750; Parte_6 Parte_9 Parte_7
82,410); voto contrario millesimi 382,85 (Puddu–Spera mill. 311,450 + mill. 71,400). Quanto al punto 5) posto all'o.d.g., reiteravano le censure concernenti il punto 1). Con riferimento ad ambedue detti punti, poi, gli attori esponevano ancora che i saldi presentati all'assemblea del 12.2.2020 riportavano il riparto delle somme previste nel contratto di appalto per il rifacimento della facciata dell'edificio condominiale, che tuttavia non poteva essere preteso dall'amministratore dell'ente di gestione a fronte della nullità del contratto del 18.12.2019 sottoscritto con l'impresa, perché esso era stato firmato dallo Controparte_2
che non era l'amministratore del condominio all'epoca della firma, essendo invece quest'ultimo la dott.ssa e comunque a fronte Persona_3
dell'inesistenza del requisito di urgenza di cui all'art. 1135, secondo comma, c.c. Inoltre, con detto contratto era stato commissionato anche il rifacimento di beni di proprietà individuale, quali i balconi aggettanti in facciata, il cui costo (stimato nel par. 6 del capitolato di appalto e nelle variazioni a quest'ultimo come pari a complessivi € 21.448,50) doveva gravare sui rispettivi proprietari e non sulla compagine condominiale nel suo complesso. Stesso dicasi per il costo delle opere provvisionali di cantiere ed i ponteggi, che avrebbe dovuto essere ripartito tra e CP_1
proprietari dei predetti balconi.
pag. 6/20 Gli attori lamentavano altresì che il punto 2 posto all'o.d.g. era stato approvato senza la specifica indicazione del compenso riconosciuto all'amministratore del condominio e quindi in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c.
Ancora, gli attori lamentavano il mancato computo, nell'ambito dei lavori straordinari oggetto della deliberazione del 12.12.2020, del costo di impermeabilizzazione e pavimentazione del balcone di loro proprietà, aggettante esso pure in facciata ma solo per 45 cm., mentre per il resto esso costituisce copertura degli appartamenti posti ai piani sottostanti, onde il costo di ripristino va ripartito, quanto ad 1/3 a carico del proprietario, e quanto ai 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti
Infine, gli attori contestavano l'inclusione, nelle spese da ripartire, degli oneri di difesa legale del condominio nel procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del 12.2.2020, pur avendo essi assunto, in quel giudizio, posizioni contrarie a quelle dei ricorrenti e del condominio, nonché comunicato il loro dissenso dalla lite.
Si costituiva il , resistendo alle varie domande spiegate dagli CP_1
attori.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.7.2026, successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, anche per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
12.12.2025. Nel termine all'uopo assegnato, le parti hanno depositato note scritte precisando le rispettive conclusioni e difese.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata pag. 7/20 Va preliminarmente osservato che nessuna delle parti ha prodotto in atti di causa il regolamento di condominio con le allegate tabelle di riparto millesimale. Risulta però prodotto il verbale dell'assemblea condominiale del 10.7.2018 e le tabelle millesimali con esso approvate, che costituiscono rispettivamente gli allegati n. 7 e n. 8 del documento 7.1 depositato dalla difesa del unitamente alla memoria 183 c.p.c. del 1.2.2021. Da CP_1
detti atti emerge che il si è dotato di tabelle diversificate, CP_1
rispettivamente indicate come tabella “A/1 – generale intero fabbricato”, tabella “A/2 – generale parziale corpo fronte strada” e tabella “A/3 – generale parziale corpo interno cortile”, indicate alle pagg. 8 e ss. del progetto (all. 7 suindicato), approvato in assemblea del 10.7.2018 (all.8 suindicato), e di seguito riprodotte:-------------------------------------------------
pag. 8/20 pag. 9/20 I
Ciò posto, va osservato che la domanda di parte attrice è in parte diretta avverso la delibera assembleare del 12.2.2020, sul presupposto che i punti
1) e 5) posti all'o.d.g. siano stati approvati con una maggioranza erroneamente calcolata. Ad avviso degli attori, infatti, avrebbe dovuto essere applicata la tabella A2, utilizzata per il riparto delle spese derivanti dal contratto di appalto per il rifacimento delle facciate, e non quella A1, perché nei saldi esposti in bilancio risultavano anche le somme dovute in base al riparto degli oneri del detto appalto.
La censura è fondata.
Il punto 1) ed il punto 5) all'o.d.g. riguardavano infatti, rispettivamente, lo
“Esame e approvazione Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti” (punto 1) e la “Approvazione
DETTAGLIO DELLE QUOTE DA VERSARE SINO AL 31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea” (punto 5).
Sia per la prima, che per la seconda voce, risultano allegati alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020 i conteggi da approvare (cfr. doc. 11 allegato alla produzione documentale dell'1.3.2020 di parte attrice), nei quali sono indicati tanto costi riferiti alla gestione del fabbricato, quanto oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto del 18.12.2019, stipulato con la
Si veda, al riguardo, la colonna denominata “parti Controparte_8
comuni contenuta sia nel consuntivo 2019 che nel prospetto CP_3
delle quote da versare. L'amministratore del ha quindi CP_1
sottoposto all'approvazione dell'assemblea voci di spesa non omogenee, parte delle quali avrebbero dovuto essere approvate con la maggioranza di cui alla tabella A1, in quanto concernenti la gestione complessiva del pag. 10/20 fabbricato, e parte invece secondo quella di cui alla tabella A2, in quanto relative alle spese di rifacimento della facciata prospiciente la . Il CP_1
computo della maggioranza concernente la seconda categoria di spesa, dunque, è stato erroneamente eseguito in applicazione della tabella A1, in luogo di quella A2, che avrebbe dovuto applicarsi, e la cui applicazione avrebbe condotto ad un risultato diametralmente opposto a quello indicato nel verbale dell'assemblea del 12.2.2020.
Del pari fondato è l'ulteriore rilievo mosso dagli attori, secondo cui i condomini (mill. 92,060) e (mill. 86,860) Parte_8 Persona_2
non avrebbero dovuto essere ammessi al voto, in quanto essi non partecipano al riparto delle spese. Di essi, infatti, non vi è traccia nei prospetti allegati alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020, onde essi non avevano alcun titolo per poter intervenire sull'approvazione e sul riparto di una spesa che, comunque, non li riguardava.
All'erroneo computo delle maggioranze sulla base di una tabella erronea, in quanto non coerente con l'oggetto della deliberazione (quanto alla ripartizione degli oneri derivanti dall'appalto), e con computo di millesimi che non avrebbero dovuto essere conteggiati (quanto alla partecipazione al voto dei condomini e ) consegue l'annullamento della Pt_8 Per_2
delibera del 12.2.2020.
II
E' invece infondata la contestazione concernente il punto 2 posto all'o.d.g., secondo cui l'incarico all'amministratore era stato rinnovato senza la specifica indicazione a verbale del compenso riconosciutogli, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. Al riguardo, infatti, va data continuità al principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Al fine della
pag. 11/20 costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del
22/04/2022, Rv. 664643). Nel caso di specie, il verbale del 12.2.2020 contiene, inter alia, la nomina dell'amministratore con specificazione del compenso indicato dal preventivo di spesa 2020, allegato al verbale stesso, dal quale risulta analiticamente indicato l'importo dovuto e le singole voci di riferimento. Non si configura, dunque, alcuna violazione del precetto dell'art. 1129, comma 14, c.c., a fronte dell'analitica indicazione, sia pure eseguita per relationem, del compenso pattuito per l'incarico gestorio.
Per questa parte, dunque, la deliberazione del 12.2.2020 è corretta, non essendo stato contestato dagli attori, in relazione al punto 2) all'o.d.g. della riunione, l'erroneo calcolo delle maggioranze.
III
Neppure è fondata la contestazione della nullità del contratto del
18.12.2019 sottoscritto con l'impresa, perché esso era stato firmato dallo che non era Controparte_2
l'amministratore del condominio all'epoca della firma, essendo invece quest'ultimo la dott.ssa . Quest'ultima infatti, con atto Persona_3
del 10.6.2020, cui è accluso anche il contratto di appalto con relativi allegati (depositato dal convenuto come doc. 6 allegato alla CP_1
pag. 12/20 comparsa di costituzione e risposta) ha ratificato l'appalto, confermandone la validità e dando atto che la firma su di esso era stata erroneamente apposta a nome della società CP_2 Controparte_2
da lei stessa amministrata ed ormai estinta. E' quindi certa la
[...]
riferibilità del rapporto negoziale al odierno convenuto. CP_1
IV
Non fondata è anche la contestazione concernente l'inesistenza del requisito di urgenza di cui all'art. 1135, secondo comma, c.c., poiché da un lato gli attori nulla deducono, a dimostrazione di tale assunto, e dall'altro lato la narrativa dei fatti precedenti alla causa, così come emergente dallo stesso atto di citazione, evidenzia che prima di ricorrere al Tribunale era stato diverse volte affrontato senza successo, in sede assembleare, il problema dell'esigenza di affrontare il rifacimento della facciata dello stabile in condominio, che era poi divenuto urgente, tanto da legittimare alcuni partecipanti al condominio (diversi dagli odierni attori) a rivolgersi alla giustizia, in sede di volontaria amministrazione, per superare l'impasse che si era venuta a creare in relazione all'esecuzione di un'opera necessaria per la conservazione della cosa comune.
Al riguardo, il decreto del 12.2.2020 il Tribunale di Cagliari, nel dare atto delle tesi delle parti, afferma che i ricorrenti in quella sede avevano rappresentato, inter alia, che:
pag. 13/20 Il , intervenuto in quel giudizio, aveva aderito alle posizioni CP_1
esposte dai ricorrenti, tanto che, nelle more dello stesso, aveva sottoscritto il contratto di appalto del 18.12.2019 oggetto di contestazione, con ciò facendo venir meno, secondo il Tribunale, il presupposto dell'inerzia (cfr. pag. 5 del decreto suindicato).
Non vi è dubbio, quindi, sul fatto che le opere commissionate con l'appalto di cui sopra rivestissero carattere di urgenza.
V
Sono invece fondate le doglianze concernenti il fatto che con il contratto di appalto del 18.12.2019 siano state commissionate alla ditta appaltatrice anche opere aventi ad oggetto beni di proprietà individuale, quali i balconi aggettanti in facciata, in quanto il decreto del Tribunale del 20.2.2020, già citato, ha affermato, al riguardo, che:
pag. 14/20 (cfr. pag. 6 del decreto). Pertanto, non essendo emersa, né nel giudizio di volontaria giurisdizione conclusosi con il decreto del 12.2.2020, né nel corso del presente giudizio contenzioso, la prova che i balconi aggettanti in facciata rivestono funzione estetica e decorativa, la spesa per il loro rifacimento deve gravare sui loro proprietari esclusivi, e non sull'intera compagine condominiale, e pertanto essa non può essere ripartita tra tutti i partecipanti alla comunione secondo gli ordinari criteri di riparto millesimale delle spese comuni.
Anche il costo delle opere provvisionali di cantiere e dei ponteggi, di conseguenza, dovrà essere oggetto di ripartizione tra condominio e proprietari dei predetti balconi, secondo la percentuale di rispettiva competenza.
In proposito, considerato che il valore delle lavorazioni concernenti i balconi ammonta, secondo quanto sostenuto dagli attori (e non specificamente contestato dal convenuto) a totali € 21.448,50 a fronte di un valore complessivo dell'appalto pari ad € 48.275,00 la percentuale di ripartizione di dette spese doveva essere determinata nella misura del 60%
a carico del e del 40% a carico dei proprietari dei singoli CP_1
balconi aggettanti in facciata. pag. 15/20 VI
L'ulteriore doglianza degli attori, secondo cui nell'ambito dei lavori straordinari oggetto della deliberazione del 12.12.2020 avrebbe dovuto essere calcolato anche il costo di impermeabilizzazione e pavimentazione del balcone di loro proprietà, aggettante esso pure in facciata ma solo per
45 cm., mentre per il resto esso costituirebbe copertura degli appartamenti posti ai piani sottostanti, è invece rimasta priva di idoneo riscontro, in quanto non è stata fornita la prova né dell'esatta conformazione dei luoghi, con conseguente impossibilità di presumere l'applicabilità alla fattispecie del criterio di riparto previsto dall'art. 1126 c.c., né –soprattutto– dell'effettiva necessità dell'intervento invocato dagli attori. Quest'ultimo profilo è decisivo, in quanto, posto che gli interventi oggetto dell'appalto del 18.12.2019 avevano carattere di urgenza, secondo quanto accertato nell'ambito del precedente procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con il più volte richiamato decreto del 12.2.2020, per poter stabilire che nel loro ambito avrebbe dovuto essere ricompresa anche l'impermeabilizzazione e la pavimentazione del balcone di proprietà degli odierni attori era necessario dimostrare l'esistenza, anche in relazione a detti interventi, del requisito dell'urgenza. In difetto, non può ritenersi provata adeguatamente la domanda proposta dagli attori in questa sede.
VII
Infine, è fondata la doglianza degli attori concernente l'erronea inclusione, nelle spese da ripartire, degli oneri di difesa legale del condominio nel procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del
12.2.2020. Gli attori infatti, con la comunicazione all. 16 alla produzione documentale di parte attrice dell'11.3.2020, avevano manifestato il loro pag. 16/20 dissenso dalla lite, onde essi non avrebbero dovuto partecipare al relativo riparto. Al contrario, dal prospetto delle quote da versare al 31.1.2020 allegato alla convocazione dell'assemblea del 12.2.2020 ed in quella sede approvato, emerge che le dette spese legali sono state ripartite anche con la partecipazione degli odierni attori. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “È affetta da nullità e non da mera annullabilità, ed è quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 08/06/1996, Rv.
498026; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16092 del 29/07/2005, Rv. 584860;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 15/05/2006, Rv. 589646).
Ne consegue la nullità della deliberazione impugnata, per questa parte.
In definitiva, il condominio avrebbe dovuto procedere, fermi i costi delle singole lavorazioni indicati dal contratto di appalto suindicato, a:
1) scomputare dal totale dovuto all'impresa il costo di rifacimento dei balconi di proprietà individuale, ponendolo a carico dei soli proprietari degli stessi;
2) ripartire tra proprietari dei singoli balconi e condominio il costo delle opere provvisionali, di cantiere e dei ponteggi, nella misura del 60%
a carico del condominio e del 40% a carico dei proprietari dei singoli balconi;
3) provvedere all'approvazione, rispettivamente, del bilancio di gestione del condominio secondo le maggioranze di cui alla tabella pag. 17/20 A1, e degli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del 18.12.2019 secondo le maggioranze di cui alla tabella A2;
4) escludere gli odierni attori dal riparto delle spese di lite concernenti il procedimento di volontaria giurisdizione conclusosi con il decreto del 12.2.2020.
La domanda di parte attrice va di conseguenza in parte accolta, dovendosi rispettivamente:
a) dichiarare nulla la deliberazione assunta dal convenuto CP_1
in esito all'assemblea del 12.2.2020, con riferimento all'approvazione dei punti 1) e 5) posti all'ordine del giorno, nella parte in cui con essa sono state ripartite a carico degli odierni attori le spese concernenti l'assistenza legale del condominio in un giudizio rispetto al quale gli attori stessi avevano manifestato il loro dissenso;
b) annullare la medesima deliberazione, sempre con riferimento ai punti
1) e 5) posti all'ordine del giorno, nella parte in cui con essi sono state approvate e ripartite secondo la tabella A1 spese conseguenti al contratto di appalto del 18.12.2019, che avrebbero invece essere approvate e ripartite secondo la tabella A2; nonché nella parte in cui, nell'applicazione della tabella A1, sono stati ammessi al voto condomini non aventi titolo, perché non chiamati a partecipare al riparto della spesa;
ed infine, nella parte in cui sono stati approvati e ripartiti oneri di rifacimento e sistemazione di beni non di proprietà comune, bensì di proprietà individuale di alcuni dei partecipanti alla comunione (nella specie, i balconi aggettanti in facciata).
Le restanti domande vanno invece rigettate.
pag. 18/20 Configurandosi una ipotesi di soccombenza parziale, a fronte del diverso titolo posto a fondamento delle varie domande proposte dalla parte attrice, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
nei confronti del in così Controparte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice, in relazione all'approvazione dei punti 1) e 5) posti all'ordine del giorno dell'assemblea del
12.2.2020, aventi ad oggetto rispettivamente “Bilancio Consuntivo gestione 2019 e relativo stato di riparto. Delibere conseguenti”
(punto 1) e “Approvazione “DETTAGLIO DELLE QUOTE DA
VERSARE SINO AL 31 gennaio 2020, allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea” (punto 5), dichiarando nulla la deliberazione assunta all'esito della predetta riunione, nella parte concernente il riparto dei costi di assistenza legale del condominio nel giudizio di volontaria giurisdizione conclusosi con decreto del
12.2.2020, ed annullandola nella restante parte, concernente l'approvazione ed il riparto delle spese;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
12/12/2025.
Il giudice
AN IV
pag. 19/20
pag. 20/20