Articolo 1202 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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18 aprile 2013
Art. 1202. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90,
COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ---------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia".
Entrata in vigore il 18 aprile 2013
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