Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2003, n. 36787
CASS
Sentenza 7 luglio 2003

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Massime1

Non integra ne' la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - ne' il delitto previsto dal comma successivo - che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale - il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2003, n. 36787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36787
Data del deposito : 7 luglio 2003

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