Sentenza 7 luglio 2003
Massime • 1
Non integra ne' la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - ne' il delitto previsto dal comma successivo - che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale - il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2003, n. 36787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36787 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
3. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
4. Dott. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica di Crotone;
contro l'ordinanza in data 12 dicembre 2002 pronunciata dal Tribunale della stessa città, in sede di riesame, nel procedimento a carico di:
CO CE.
Letta la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Bruno Oliva.
Udito il procuratore Generale Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Crotone ricorre contro l'ordinanza in data 12 dicembre 2002 con la quale il Tribunale della stessa città, decidendo in sede di riesame nei confronti di CO CE, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati previsti dagli artt. 61 n. 2, 336, 339 cod. pen. e 7 legge 31 maggio 1956 n. 575; 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 612, 339, 61 n. 2 cod. pen., 7 legge 31 maggio 1965 n. 575, ha revocato l'anzidetta misura relativamente al secondo reato, previa sua riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 5, primo comma, della citata n. 1423 del 1956, ed ha sostituito la stessa misura con gli arresti domiciliari relativamente al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente denuncia, per un verso, l'erronea interpretazione dell'art. 9 citato, poiché, a suo avviso, la fattispecie delittuosa di cui al secondo comma non riguarderebbe soltanto, come ritenuto dal Tribunale, l'ipotesi della violazione dell'obbligo o divieto di soggiorno, bensì tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, e, per altro verso, sia la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 284 e 285 dello stesso codice, sia la manifesta illogicità della motivazione sul punto, atteso che a ben altre conclusioni in ordine all'attenuazione delle esigenze cautelari avrebbe dovuto indurre la tratteggiata personalità dell'indagato, che nell'ordinanza si ritiene "lumeggiata dalla biografia penale" e "dalle concrete modalità di realizzazione della condotta", sintomatiche di "un'indole particolarmente aggressiva e incline a reazioni d'ira". Le esposte doglianze non possono essere condivise, seppure per ragioni in parte diverse da esposte dal Tribunale.
Per quanto concerne la prima critica è contestato al CO, sottoposto con decreto del Tribunale di Crotone alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, di avere violato, durante un controllo notturno presso la sua abitazione, l'obbligo a lui imposto al punto sette di tale provvedimento di esibire la carta precettiva che, a termini dell'art. 5 della legge n. 1453 del 1956, deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Al riguardo, la tesi che il Procuratore ricorrente propone non rispetta la disciplina predisposta in tema di misure di prevenzione dalla citata legge n. 1453, che all'art. 5, dopo aver elencato le prescrizioni che debbono essere osservate dalla persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o a quella dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, prevede che alla persona assoggettata alle più rigorose limitazioni della libertà di movimento è consegnato una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Con l'art. 9 la stessa legge prevede poi, al primo comma, che il contravventore agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, e, al secondo comma, che se l'osservanza riguarda la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Orbene va sottolineato che il raccordo tra gli art. 5 e 9 richiamati e la loro interpretazione secondo l'unico schema non suscettibile di vaglio costituzionale, lungi dal costituire riscontro alla tesi del ricorrente, mostra che il legislatore, muovendo dall'ipotesi tutt'altro che eccezionale della sottrazione del soggetto alle tipiche imposizioni connesse alla diversa tipologia dei provvedimenti di prevenzione, si è preoccupato di distinguere, stabilendo la relativa sanzione, l'inosservanza della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da quella della sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno, cosicché soltanto la violazione di questi ultimi specifici obblighi o divieti integra il delitto previsto dal secondo comma dell'art. 9, mentre l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate in tema di sorveglianza speciale dall'art. 5 citato ricade nell'ambito della previsione contravvenzionale di cui al primo comma dello stesso articolo nove. Deve, invece, escludersi che la violazione della prescrizione dell'ultima parte dell'art. 5, distinta da tutte le altre e non espressamente sanzionata, ricada nell'ambito della legge in esame, cosicché la sua inosservanza integra al massimo il reato previsto dall'art. 650 cod. pen. Per tal parte risulta quindi, corretta la revoca del provvedimento custodiale.
Quanto alla ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari, la conclusione del Tribunale appare collegata alla non implausibile valorizzazione della remota collocazione temporale dei precedenti penali a carico dell'indagato, cosa che corrisponde ad un doveroso esame critico della situazione, che il ricorrente pretende di ribaltare proponendo una nuova valutazione di merito. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.