Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2003, n. 11996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11996 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
S REPUBBLICA ITALIANA SUPREM E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 03 6 O 8 ORTE I 9 5 Z 1 A I / . A 4 N R R C / 6 T Oggetto . A S 2 I B B . T I G R . U . L E Tributaria P R B . L R I T D A R . L A B T E D Imposta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: D A T I E S 1 T A N 3 I E N 1 Presidente S R E 'Dott. Enrico PAPA R.G.N. 12219/99 . I S E E A N T Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 25878 A M Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BIELLI Consigliere Ud. 15/01/03 Dott. Antonino DI BLAŞI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU RI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 169, presso 10 studio dell'avvocato BENIGNI PIERGIORGIO, che lo di fende unitamente all'avvocato DEL FEDERICO LORENZO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE, UFFICIO II PESCARA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 23/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il2003 92 28/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DEL FEDERICO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IO RI ha impugnato l'avviso di accertamento sintetico emesso nei suoi confronti per il 1983, e basato sul possesso di una autovettura. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto possibile l'emanazione, entro i termini di legge, di un nuovo avviso di accertamento privo di un vizio rilevato nel primo, e che ha sostenuto che male ha fatto il contribuente a non rispondere al questionario modello 55 inviatogli dall'ufficio. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo due motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria nonché note di udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36, n.4 del d.lgs. n.546/92, nonché omessa ed insufficiente motivazione sul presupposto che il giudice di appello non ha formulato una motivazione idonea a fare individuare il procedimento logico- giuridico seguito, ed ha omesso l'esame dei complessi motivi posti a fondamento dell'impugnazione. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata poiché nella sentenza impugnata non è stato esplicitato a sufficienza l'iter logico percorso dal Giudice che ha rigettato l'appello del contribuente, senza esaminare in maniera specifica i motivi di impugnazione. In particolare, dalla lettura della sentenza non è dato conoscere se il primo provvedimento di accertamento sia stato o meno revocato o annullato allorché è stato emesso, in via di autotutela, un secondo accertamento (nelle note di udienza la difesa ha insistito nel rilevare che si è verificata nella specie una duplicazione della pretesa impositiva); né è dato conoscere quali prove il contribuente ha offerto al giudice, posto che in sentenza si è fatto un generico riferimento alle disponibilità finanziarie dell'odierno ricorrente che, nella memoria si è richiamato alla prova del maggior reddito costituito da "redditi di familiari conviventi, indennità di accompagnamento, accredito per realizzo di titoli e, per l'anno 1984, prelievi di danaro su finanziamenti bancari"; né è dato conoscere le argomentazioni prospettate dall'appellante in ordine alla inesistenza del registro dei beni ammortizzabili, argomentazioni disattese dal giudice senza motivazione. Sicuramente, l'accertamento sintetico pone delle presunzioni a favore dell'amministrazione finanziaria, ma in sede processuale il giudice non può esimersi dall'indicare specificatamente le prove contrarie offerte dal contribuente e dal sottoporle alla valutazione del caso, esplicitando le ragioni della sua decisione, onde rendere possibile il controllo necessario proprio in virtù del principio del libero convincimento. Tutto questo nella specie è mancato, per cui la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR dell'Abruzzo anche per le spese di questa fase. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su alcuni punti decisivi della domanda (art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), in quanto il giudice di appello ha eluso la trattazione delle eccezioni relative: a)alla violazione dell'art. 43, comma 3, d.p.r. n.600/73 e del principio del ne bis in idem;
b)alla strumentalità del bene;
c)all'onere della prova non soddisfatto da parte dell'Amministrazione ed alla sovrapposizione tra motivazione del provvedimento impositivo e prova della pretesa erariale, d)alla violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5 del d.p.r. n.600/73. In particolare, ha sostenuto che per le imprese minori, in regime di contabilità semplificata, la prova della strumentalità di un bene può essere data, a prescindere dalla violazione dell'obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili, con l'indicazione di altri e numerosi elementi. Ha poi rilevato la mancanza di prova sullo scostamento (tra reddito dichiarato e reddito presunto) superiore ad un quarto per almeno due periodi consecutivi ed ha sostenuto che la mancata risposta al mod. n.55 (utilizzata dal giudice di appello) non è obbligatoria quando la richiesta di chiarimenti non è tale da consentire al contribuente la piena allegazione dei motivi idonei a giustificare la differenza tra reddito dichiarato e reddito parametrato. Ha evidenziato infine che la Commissione Regionale ha del tutto omesso qualsiasi accertamento in ordine alla prova contraria proposta in entrambi i gradi del giudizio (esistenza di pensioni di vecchiaia e di invalidità dei genitori, all'epoca conviventi). Il secondo motivo del ricorso, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, va dichiarato assorbito, essendosi il contribuente limitato a specificare i punti non trattati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR dell'Abruzzo. Cosi deciso in Roma il 15.1.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falconé E Dr. Enrico Papa R P U S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Сколь 2003 CANCELLERIA DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 folds Gion E N MA Casano IO 6 Oggi 8 Z 9 1 A 5 IA / R . 4 / T N R 6 IS - 2 A . G B T .R E . U .P R L IB L D A A L R . D E T B D A E I T T S N N IA 1 E E 3 S 1 S R I E . E A N T A M