Sentenza 13 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., "salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del mandato e risarcimento del danno per inadempimento del mandanteAccesso limitatoDario Covucci · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15273 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA AO - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC MM, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che la difende unitamente all'avv. Michele Vescoli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO CA PO, IN IV, IN AO, elettivamente domiciliati in Roma, via Mordini n. 14, presso l'avv. AO Stella Richter, che li difende unitamente all'avv. Marco dalla Fior, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 106/99 del 16 febbraio - 13 marzo 1999 (R.G. 582/93);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la ricorrente e l'avv. AO Stella Richter per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 30 dicembre 1986 GO CArosa, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore NI IV, NI AO, NI SE e NI IS convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Trento CR MM e EG MO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 11.916.900, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Esponevano gli attori che il 29 giugno 1984 era deceduto il loro dante causa NI CA EN, marito della GO e padre degli altri attori, e la GO aveva incaricato CR MM, titolare di luna agenzia di pratiche amministrative per l'espletamento delle pratiche relative alla successione. A seguito della presentazione della denunzia di successione, proseguivano gli attori, l'Ufficio del Registro di Cavalese aveva determinato l'ammontare della imposta di successione dovuta e poiché la CR non aveva avvertito gli eredi della circostanza che l'imposta andava pagata entro il 15 dicembre 1985, era stata addebitata a questi ultimi la penale, pari a lire 11.916.900, da cui la richiesta di tale importa a titolo di danni.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone la totale infondatezza e chiedendone il rigetto. Il EL EG chiedeva, peraltro, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la s.p.a. Assicurazioni Generali, dalla quale pretendeva di essere manlevato.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 17 giugno 1993 rigettava la domanda nei confronti di EG MO nonché la domanda proposta da NI SE e IS nei confronti di CR MM, mentre condannava la sola CR MM al pagamento in favore di GO CArosa, NI IV e AO, della somma di L. 11.901.900, oltre rivalutazione Istat dal 30 dicembre 1986 e interessi sulla somma rivalutata con stessa decorrenza.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente CR nei confronti di GO CArosa, NI IV e NI AO, la corte di appello di Trento con sentenza 16 febbraio - 13 marzo 1999 rigettava il gravame, ponendo al carico dell'appellante le spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, con atto 26 aprile 2000, affidato a cinque motivi, CR MM. Resistono, con controricorso, GO CArosa, NI IV e NI AO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno condannato CR MM al pagamento della somma di L. 11.916.900 coltre rivalutazione Istat dal 30 dicembre 1986 e interessi sulla somma rivalutata con stessa decorrenza, in favore di GO CArosa, NI IV e AD AO.
I giudici del merito, in particolare, ritenuta la conclusione, tra le parti, di un mandato, conferito dalla GO alla CR, perché si occupasse del pagamento delle imposte liquidate dall'Ufficio del registro di Cavalese a seguito della denunzia di successione presentata in morte di NI CA EN, dante causa della GO e di NI IV e AO, hanno affermato che la CR si era resa inadempiente al contratto per avere "fatto scadere i termini utili per effettuare il pagamento dell'imposta, senza chiedere il danaro ai suoi clienti" e, per l'effetto, la hanno condannata al pagamento delle somme pretese dall'Ufficio finanziario per il ritardo del pagamento (maggiorate delle rivalutazione monetaria e degli interessi).
2) La ricorrente censura la riassunta pronunzia con cinque motivi. Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 e 1176 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". La Corte del merito ha ritenuto che essa concludente, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto successivamente all'invio da parte dell'Ufficio del Registro dell'avviso di liquidazione d'imposta, doveva richiamare l'attenzione degli eredi sui termini stabiliti per il pagamento delle imposte, a pena di incorrere nelle penalità poi applicate dall'ufficio competente.
Essendo scritto espressamente e chiaramente, sull'avviso recapitato, che le imposte liquidate dovevano essere versate entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso e che, in caso di mancato pagamento entro il detto termine, sarebbero state applicate le sanzioni ivi puntualmente descritte (e poi, concretamente irrogate) - sottolinea la ricorrente - la mandante, la quale, a norma dell'art. 1175 c.c. doveva comportarsi secondo le regole della correttezza nell'esigere la prestazione cui si era obbligata essa concludente, non poteva pretendere di addebitare sul debitore la propria incuria e omissione. 3) Il motivo è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono. Gli eredi NI, si legge nella sentenza impugnata, allorché consegnarono l'avviso di liquidazione di imposta alla CR conferirono alla stessa "l'ulteriore incarico di occuparsi del relativo pagamento".
"È pacifico, d'altronde, che la CR - precisa ancora la sentenza impugnata - non fosse tenuta ad anticipare il danaro". Pur escluso che la CR fosse tenuta ad anticipare le somme reclamate dall'Ufficio del Registro i giudici del merito ritengono, comunque, che fosse obbligo della CR chiedere il danaro agli eredi "ma non risulta che ciò abbia fatto".
È palese, pertanto, che i giudici del merito hanno ritenuto l'esclusiva responsabilità della CR per il mancato tempestivo pagamento delle imposte del caso, sia per non avere "richiesto" i danari necessari al pagamento dell'imposta ai debitori di questa sia per non avere avvertito i debitori che le imposte dovevano essere pagate entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Pacifico, in linea di fatto, quanto sopra, è palese che la sentenza gravata (la quale ha affermato la responsabilità di una delle parti del rapporto senza in alcun modo porre la condotta da questa tenuta in relazione al comportamento di controparte, cfr. Cass. 4 gennaio 2002 n. 59; Cass. 23 giugno 2001 n. 8621) viola, come puntualmente denunziato dalla ricorrente, il disposto di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. Se infatti, sia il debitore e il creditore devono comportarsi, nell'adempimento delle obbligazioni, secondo le regole della correttezza è palese come i giudici del merito, nel valutare la condotta tenuta, nell'esecuzione del rapporto, rispettivamente dalla CR e dalla GO, nonché dagli eredi NI, hanno, senza alcuna motivazione, del tutto trascurato alcune circostanze del massimo rilievo, rilevanti al fine della qualificazione della condotta delle parti.
Escluso, e la circostanza, mai dedotta è contraddetta dai mandati "ad litem" in atti, che la GO e gli eredi NI fossero analfabeti e, quindi, non in grado di comprendere il contenuto dell'avviso di liquidazione d'imposta, si osserva essere pacifico in causa:
- da un lato, che era noto, non solo alla CR (per la professione esercitata), ma anche alla GO e agli eredi NI, per averlo appreso dagli avvisi di liquidazione di imposta inviati alla loro residenza e da costoro consegnato alla CR, che le imposte in questione dovevano essere corrisposte entro un termine perentorio, per non incorrere nelle sanzioni, puntualmente e analiticamente descritte nello stesso avviso, ricevuto dagli eredi;
- dall'altro, che non sussisteva alcun obbligo (ex lege o ex contractu) per la CR di anticipare le somme reclamate dall'Ufficio del registro in morte di NI CA EN e l'art. 1719 c.c. totalmente pretermesso dai giudici del merito nel rendere la loro pronunzia prevede espressamente che "il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome". Il terzo motivo di ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con assorbimento dei restanti e la sentenza gravata, che non si è attenuta ai riferiti principi di diritto, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla corte di appello di Brescia, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2003