Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15273
CASS
Sentenza 13 ottobre 2003

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In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., "salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome".

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  • 1Risoluzione del mandato e risarcimento del danno per inadempimento del mandanteAccesso limitato
    Dario Covucci · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15273
Data del deposito : 13 ottobre 2003

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