Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5132
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in riferimento all'art. 671 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che la giurisprudenza di legittimità ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso. In questo caso, ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da AR AR, ex art. 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle due sentenze irrevocabili presupposte si erano concretizzate. Si deduceva, inoltre, che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di AR AR. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5132
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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