Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
C.C.79474 Aula A 90305489% REPUBBLICA St. 13 Quinpries REGISTRAZIONE IN NOME D 122/5/84 1 15% LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli 1 1.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20135/01 Dott. Altier: Marico Presidente Consigliere Dott. Cicala Maric Cron. 12087 Consigliere Coll. Falcone Giuseppo Dott. Spagna Mussc Bruno Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consiglicze Ud. 25/09/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: : N. 79474 per Ministero delle Finanze, n persona del Ministro pro tempore e, per quanto occorra, per l'Agenzia delle Entrale 11 persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi еж lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliali in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
AP NA;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, n. 386/1/00 del 8/06/2000, depositata il 9 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci. Udito il P.N., in persona del Sostituto Frocuratore Generale Dott. Umberto Apice, cha ha concluso per l'estinzione del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE AI Arca_do, residente 1 a uno dej comuni colpili dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospersione dai pagamento delle imposto dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984. יז 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dail'imponibile l'ammontare dell'imposta aоspesa. 'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla scspensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e not ficava a contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. ricorso del contribuente veniva accolto da a Commissione Tributaria Provinciale. Contro la senter za del_a Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso i l Ministero dellc Finarze, denunciando la v olazione e falsa applicazione degli artt. 28, de la logge 13 maggio 1999, П. 133: 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, G 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 26 febbraio 1086, n. 18 a 2 del DPR 587/1973. La parte irtinato non ha presentaLo difese. Con atto 20 luglio 2002 La Amministrazione ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Si deve quinci pronunciare la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
A La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Cos deciso in Roma, neila camera di Consiglio della Sezione "ributaria, il 25 settembre 2002 1 relatore od estensore Presidente Giuseppe Marinucci Ehrico Altieri так 1. CANCEL RE лось блаш Ahad QL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 APR. 2003 CANCELLIERE 61 Oggi со чаш Amalda AN