Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 1694
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal GIP ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il GIP pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronunzia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata la azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito della udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al PM, in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 1694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1694
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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