Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal GIP ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il GIP pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronunzia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata la azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito della udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al PM, in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 14.4.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " AL RO " N.1694
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " PE Sica " N.44540/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l'ordinanza emessa il 7-7-98 dal Gip presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di AS NC, RI LO, LE NN, RO BA, ES AD, RI PE, IN TT.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento con restituzione degli atti al Gip presso il tribunale di Roma. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Il Gip presso il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati (con riguardo all'imputazione di cui all'art. 2621 c.c.) ed all'esito della procedura camerale instaurata a fronte di opposizione della persona offesa - invitava l'organo dell'accusa a svolgere ulteriori indagini al compimento delle quali quest'ultimo formulava istanza di rinvio a giudizio: il Gup nel corso dell'udienza preliminare, con ordinanza 7-7-98, rilevando che detta udienza non era stata correttamente incardinata, disponeva la restituzione degli atti al P.M. onde fosse completato il procedimento incidentale in precedenza iniziato, relativo alla originaria domanda di archiviazione sulla quale non era intervenuta decisione alcuna. Avverso tale provvedimento ha ora proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale deducendone l'abnormità in quanto lo stesso aveva paralizzato quell'effetto che di necessità consegue alla richiesta di rinvio a giudizio: la fissazione e la celebrazione dell'udienza preliminare. Il ricorso è fondato osservandosi quanto segue.
La richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal P.M dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal Gip ai sensi dell'art. 409 c.3 c.p.p., comporta automaticamente la revoca della pregressa istanza di archiviazione.
D'altro canto il giudice investito di domanda di rinvio a giudizio deve, così come sancito dall'art. 424 c.p.p., emettere sentenza di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il giudizio ed in particolare egli non potrebbe più, essendo ormai stata esercitata l'azione penale, pronunciare l'archiviazione; di conseguenza si palesa abnorme il provvedimento con cui all'udienza preliminare, operando indebita regressione del procedimento, gli atti vengano restituiti al P.M. (Cass. 10-11-94 n. 0 4073 RV. 200190; Cass. 4-9-96 n. 0 2648 RV.205861). Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento: fissazione e svolgimento di nuova udienza preliminare con relativa decisione secondo il dettato del cit. art. 424 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Gip presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento. Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999