Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR02578/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Oggetto FONDO SEZIONE PRIMA CIVILE PATRIMONIALE REVOCATORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4180/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - Cron. 6225 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 695 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 12/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 155 sul ricorso proposto da: 12-2 FEB 2002RE ET AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO VALENTINI, 3000 CANCELLERIA giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
DG720113 CURATELA DEL FALLIMENTO RITORCITURA DORO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso l'avvocato PINO CUSIMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MATI, 2001 giusta mandato a margine del controricorso;
2289 - controricorrente
contro
EZ OR, ET AU;
- intimati avversO la sentenza n. 863/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 giugno 1989, la curatela del fallimento "Ritorcitura Doro" convenne davanti al Tribunale di Prato i coniugi UR TT e IA Lo- pez, quali soci illimitatamente responsabili della fal- lita società di fatto, e la loro figlia, ES Bet- ti, chiedendo che fosse "emesso decreto di acquisizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale" ad opera dei predetti coniugi. Il curatore espose che, avendo accer- tato che i beni da acquisire alla massa risultavano CO- stituiti per la quasi totalità in fondo patrimoniale in favore della famiglia, li aveva appresi direttamente, e che, su reclamo degli interessati, il giudice delegato al fallimento ne aveva disposto la restituzione. I convenuti si costituirono in giudizio e chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale, ritenendo di non poter emettere il richiesto decreto di acquisizione dei beni, rigettò la domanda. La curatela propose appello, deducendo che la do- manda avrebbe dovuto essere interpretata come tendente alla declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale. Gli appellati si costituirono e de- dussero che tra le parti pendeva un altro giudizio sul- la stessa questione, introdotto dal curatore prima di impugnare la decisione del Tribunale. A Con sentenza depositata il 12 luglio 1999 la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, di- chiarò inefficace nei confronti della massa dei credi- tori l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. La Corte, disattesa l'eccezione di litispendenza, osservò che la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio aveva l'evidente fine di ottenere la de- claratoria di inefficacia nei confronti della massa dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Rie- tenne, quindi, l'atto revocabile, ai sensi dell'art.64 1. fall., quale atto a titolo gratuito, in quanto stipu- lato in data 30 luglio 1987, essendo il fallimento in- tervenuto il 13 luglio 1988. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4180 2000) 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi ES TT. Ha resistito la curatela del fallimento con controricorso "Ritorcitura Doro". Motivi della decisione 1. Col primo motivo si denunciano vizi di motivazio- e violazione del principio della corrispondenza tra ne il chiesto e il pronunciato. La ricorrente deduce che, pur tendendo l'atto introduttivo del giudizio ad otte- nere un decreto di acquisizione dei beni all'attivo fallimentare ai sensi dell'art.64 1. fall., la Corte d'appello ha individuato nella domanda proposta dalla curatela fallimentare un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 1.fall., ed ha poi accolto la domanda stes- sa come declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art.64 1.fall. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazio- perché la Corte d'appello, pur avendo qualificato ne, la domanda proposta dal fallimento come azione revoca- toria ex art.67 1.fall., ha poi dichiarato la costitu- zione del fondo patrimoniale priva di effetto rispetto ai creditori ai sensi dell'art. 64 lfall. I due motivi, che per ragioni di connessione posso- no essere esaminati insieme, sono infondati. Come risulta dal diretto esame degli atti proces- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4180 2000) 4 suali, con l'atto introduttivo del giudizio il curatore fallimentare ha chiesto l'emissione del "decreto di ac- quisizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale (...) ai sensi dell'art.64 1.fall.", sostenendo che la "quasi totalità dei beni rinvenuti nella massa falli- mentare della fallita risultavano essere stati costi- tuiti in fondo patrimoniale a favore della famiglia composta dai signori TT UR e LO IA e dallo loro figlia" e che "tale vincolo di destinazio- ne" era "privo di effetto rispetto ai creditori". d'appello, interpretando l'effettiva VO- La Corte lontà coltivata dalla parte, ha ritenuto che la domanda proposta in tali termini, avendo il fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale CO- stituito dai coniugi per atto tra vivi, era qualifica- bile come atto a titolo gratuito, non trovando tale co- stituzione contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Ed ha, perciò, accolto la domanda, ai sensi dell'art.64 1. fall., così uniformandosi all'orientamento ripetutamente espresso, in tema di CO- stituzione di fondo patrimoniale costituito per fron- teggiare i bisogni della famiglia, da questa Corte (ex plurimis, Cass.20 giugno 2000, n.8379 e Cass.2 dicembre 1996, n.10725). Essendo questo il quadro di riferimento, non sussi- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4180 2000) 5 stono i vizi in procedendo denunciati, in quanto è com- pito del giudice interpretare la domanda accertando gli scopi di utilità perseguiti dalla parte e qualificare giuridicamente il rapporto sostanziale dedotto alla lu- ce dei fatti allegati (cfr. Cass.22 maggio 1996, n.4720). Né sussiste la denunciata contraddittorietà di mo- tivazione, poiché il generico richiamo operato dalla Corte d'appello all'art.67 1.fall. non ha assunto alcun significato nell'economia della decisione, avendo la Corte stessa precisato puntualmente che, essendo stato posto in essere un atto a titolo gratuito, esso doveva essere dichiarato inefficace nei confronti della massa, a norma dell'art. 64 1.fall., essendo intervenuto entro i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
2. Col terzo motivo si denunciano violazione e fal- sa applicazione degli artt.2700, 2702, 2714, 2715, 2719 C.C., con riferimento all'art. 2697 c.c., con conseguen- te erronea motivazione. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di esaminare la documenta- zione (copia autentica dell'atto di citazione notifica- ta, certificato di pendenza della causa n. 1531/94, etc.) da essa prodotta da cui sarebbe risultato che il fallimento - chiedendo con atto notificato il 10 maggio dichiarazione di inefficacia ex art.64 1994 la Corte di cassazione est.V.Proto (r.n.4180 2000) 6 1. fall.dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva proposto davanti al Tribunale analogo giudizio con identico petitum e causa petendi nei confronti del- le stesse parti. La censura è inconsistente. E' sufficiente osservare che correttamente la Corte d'appello ha rigettato la richiesta dichiarazione di litispendenza, per inesistenza dei presupposti giusti- ficativi, posto che come risultava dalla stessa pro- spettazione della parte, i due giudizi non erano pen- denti nello stesso grado (Cass.16 ottobre 2001, Д n.12596), e che, in ogni caso, la causa pendente davan- ti alla Corte d'appello, era anteriore a quella succes- sivamente introdotta con citazione 20 maggio 1994 (v.art.39 c.p.c.).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Conse- gue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 2.120000 di cui lire due milioni per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 12 novembre 2001, in Roma. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4180 2000) 7 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Giovanni Losavio Losevio C A ZIONEDICASSAZIONE Depositato In Cancelleria ANDELLIERE il 22 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 109T 129,11 - 20,66 149177 TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 29 OTT.7002 Serie 4 Registrato in data alm. 46040 + 149,77 vertate €.. CENTOQUARANTANOVE/77 (euro P. Dirigente Area Scryi (Dottesa Maria Grazia DIPURP Il Responsabile Servizio Al Qudiziari Dr. M. RACCION 29 FIT 002 DELLE ENTRI 3 Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4180 2000) 8