CASS
Sentenza 18 gennaio 2022
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2022, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. UD GL ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 11 Agosto 2021 con la quale è stata confermato il provvedimento in data 9 Luglio 2021 in forza della quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. Con un unico motivo ha lamentato, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli' art. 34 e 36 c.p.p. nonché dell'art. 297 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale disatteso la eccezione di nullità del provvedimento per non essersi il G.I.P. astenuto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2137 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 pur avendo giudicato in abbreviato il medesimo GL condannato per fatti connessi a quelli oggetto del titolo custodiale. Ha rilevato che la motivazione appariva illogica e contraddittoria nella parte in cui il tribunale aveva prima affermato che si trattava di "fatti diversi" che avevano originato "procedimenti differenti" ma nel corpo del medesimo provvedimento aveva parlato, allorquando aveva affrontato il tema della retrodatazione, di "connessione fra i reati" oggetto dei due procedimenti. Ha osservato che nel caso in esame era evidente la sussistenza degli elementi tali da implicare un obbligo di astensione posto che nella richiesta cautelare da parte del P.M. erano stati menzionati elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 valutati dal medesimo giudice in data 8 Luglio 2021 in sede di giudizio abbreviato il giorno precedente l'adozione del titolo custodiale in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e manifesta infondatezza della censura proposta. 2. Assume la difesa del ricorrente che il tribunale, nel confermare la misura custodiale, aveva erroneamente disatteso la eccezione di nullità del provvedimento impugnato in quanto adottato da un giudice che il giorno precedente l'emissione dell' O.C.C. datata 9 Luglio 2021 aveva giudicato in sede di abbreviato il medesimo GL per fatti connessi a quelli cui si riferiva il medesimo titolo custodiale. 2.1. Va premesso che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compronnissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019 Cc. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275347 - 01. E' stato, pure, condivisibilnnente osservato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice;
ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno 2 Il e e Estensore OH Il Presidente MA CA stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante). (Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017 Cc. (deo. 15/03/2018) Rv. 272845 - 01 2.2. Ritiene la Corte che nel caso in esame il tribunale correttamente ha rigettato la eccezione di nullità rilevando che la stessa difesa aveva sollevato una eccezione generica posto che nel caso in esame trattavasi, comunque, di "fatti diversi" oggetto di "procedimenti diversi". Non può, del resto, sottacersi che il ricorrente assume G.I.P. avrebbe "utilizzato e persino menzionato gli elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 R.G.N.R. — n. 912/21 R.G. G.I.P.", senza, tuttavia, indicare quali specifici fatti in relazione a quali specifici reati sarebbero stati già valutati dal giudice al momento della adozione del titolo custodiale, risultando il ricorso sotto tale profilo privo del c.d. requisito dell'autosufficienza. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in data 18 Novembre 2021
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. UD GL ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 11 Agosto 2021 con la quale è stata confermato il provvedimento in data 9 Luglio 2021 in forza della quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. Con un unico motivo ha lamentato, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli' art. 34 e 36 c.p.p. nonché dell'art. 297 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale disatteso la eccezione di nullità del provvedimento per non essersi il G.I.P. astenuto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2137 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 pur avendo giudicato in abbreviato il medesimo GL condannato per fatti connessi a quelli oggetto del titolo custodiale. Ha rilevato che la motivazione appariva illogica e contraddittoria nella parte in cui il tribunale aveva prima affermato che si trattava di "fatti diversi" che avevano originato "procedimenti differenti" ma nel corpo del medesimo provvedimento aveva parlato, allorquando aveva affrontato il tema della retrodatazione, di "connessione fra i reati" oggetto dei due procedimenti. Ha osservato che nel caso in esame era evidente la sussistenza degli elementi tali da implicare un obbligo di astensione posto che nella richiesta cautelare da parte del P.M. erano stati menzionati elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 valutati dal medesimo giudice in data 8 Luglio 2021 in sede di giudizio abbreviato il giorno precedente l'adozione del titolo custodiale in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e manifesta infondatezza della censura proposta. 2. Assume la difesa del ricorrente che il tribunale, nel confermare la misura custodiale, aveva erroneamente disatteso la eccezione di nullità del provvedimento impugnato in quanto adottato da un giudice che il giorno precedente l'emissione dell' O.C.C. datata 9 Luglio 2021 aveva giudicato in sede di abbreviato il medesimo GL per fatti connessi a quelli cui si riferiva il medesimo titolo custodiale. 2.1. Va premesso che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compronnissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019 Cc. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275347 - 01. E' stato, pure, condivisibilnnente osservato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice;
ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno 2 Il e e Estensore OH Il Presidente MA CA stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante). (Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017 Cc. (deo. 15/03/2018) Rv. 272845 - 01 2.2. Ritiene la Corte che nel caso in esame il tribunale correttamente ha rigettato la eccezione di nullità rilevando che la stessa difesa aveva sollevato una eccezione generica posto che nel caso in esame trattavasi, comunque, di "fatti diversi" oggetto di "procedimenti diversi". Non può, del resto, sottacersi che il ricorrente assume G.I.P. avrebbe "utilizzato e persino menzionato gli elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 R.G.N.R. — n. 912/21 R.G. G.I.P.", senza, tuttavia, indicare quali specifici fatti in relazione a quali specifici reati sarebbero stati già valutati dal giudice al momento della adozione del titolo custodiale, risultando il ricorso sotto tale profilo privo del c.d. requisito dell'autosufficienza. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in data 18 Novembre 2021